Sono definite “temporanee” tutte quelle manifestazioni quali Sagre, Feste Campestri, Fiere, etc. aperte al pubblico, in cui, per periodi limitati in occasione di ricorrenze, eventi sportivi o religiosi o politici o divulgativi ecc., in uno spazio o area o edificio pubblico o privato messo a disposizione, venga preparata/cucinata e/o somministrata o distribuita qualsiasi sostanza alimentare ivi comprese le bevande.
Solo la contemporanea esistenza di temporaneità e di manifestazione pubblica caratterizza ed individua la manifestazione temporanea.

S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Le attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti presenti nelle manifestazioni temporanee sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), mediante la trasmissione della seguente documentazione, che l’operatore del settore alimentare (OSA) deve trasmettere allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune dove si svolge la manifestazione:

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande;

- Notifica sanitaria

- Comunicazione dei dati relativi alla produzione/somministrazione temporanea di alimenti e/o bevande al fine del controllo ufficiale (art. 6, Reg. (CE) n. 852/2004) – Tipologia A o Tipologia B.

- Ricevuta versamento di Euro 20,00 da effettuare sul c/c dell’ASL competente per territorio (per ASLTO3 C/C postale n. 36113108 con intestazione "Tariffe registrazione ASLTO3" - causale "manifestazione temporanea" -  Iban IT10F0760101000000036113108).

Il soggetto segnalante dovrà presentare la Scia, in modalità telematica al Suap di Pinerolo per le manifestazioni temporanee che si svolgeranno nel territorio del Comune di Pinerolo ed al Comune interessato negli altri casi, almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione.

Il Suap e/o il Comune interessato provvederanno a trasmettere la documentazione acquisita all'asl di riferimento.

Sono escluse dall’obbligo di notifica sanitaria le attività di mera vendita nonché l’eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate. Sono escluse dall’obbligo di notifica sanitaria le strutture mobili notificate per la preparazione e vendita di alimenti su suolo pubblico.

Per ulteriori approfondimenti si vedano:

la Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2011, n. 27-3145 Approvazione delle "Linee guida per l'applicazione, nell'ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla ssicurezza alimentare"temporanee, della normativa comunitaria sulla ssicurezza alimentare".

e la Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2018, n. 19-7530 "Modifica della DGR 27-3145 del 19.12.2011, relativa all'applicazione, nell'ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare, a seguitodella D.G.R. n. 28-5718 del 02.10.2017. Modalita' di trasmissione della SCIA per le attivita'non aventi carattere di imprenditorialita'".

 

Legge regionale sull’esercizio dell’attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande (n. 38 del 29 dicembre 2006)

 

Le regole per i bar, ristoranti e locali di somministrazione di alimenti e bevande sono dettate dalla legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 “Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”. La stessa legge ha subito rilevanti modifiche ad opera della L.R. n. 3 del 11 marzo 2015 entrata in vigore il 01/04/2015.
Di seguito riportiamo le principali informazioni:

  • L’apertura di nuovi esercizi di somministrazione ed il trasferimento di quelli esistenti non sono più soggetti ad autorizzazione ma a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990;
  • la legge regionale unifica ad una sola tipologia ogni forma di somministrazione di alimenti e bevande. La norma precedente prevedeva le consuete tre tipologie: “A” Ristorazione; “B” somministrazione di bevande alcoliche; “D” somministrazione di bevande analcoliche: con questa legge viene a cadere la distinzione legata all’autorizzazione, rilasciata dal Comune, ma sarà soltanto l’autorizzazione sanitaria in possesso di ogni esercente a differenziare le attività degli esercizi pubblici (normativa di riferimento D.G.R. 3 marzo 2008, n. 2/R e s.m.i.);
  • Le associazioni o gli enti senza scopi di lucro potranno richiedere autorizzazioni temporanee in occasione di eventi fieristici e promozionali, finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio in cui si svolge la manifestazione.
  • Con la D.G.R. n. 85-13268 del 08/02/2010 sono state dettate le disposizioni attuative delle L.R. sopra citata, all’art. 8 vengono dettati i criteri per il soddisfacimento del “Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”; mentre all’art. 10 della medesima D.G.R. viene dettata la regolamentazione degli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali per l’insediamento degli esercizi di somministrazione.
  • Con nota prot. n. 0009369/DB1701 del 13/12/2010 la Regione Piemonte ha fornito indicazioni interpretative alla L.R. 38/2006 ed alla D.G.R. n. 85-13268 del 08/02/2010 sopra citate.
  • Il D.Lgs 59/2010 art. 71 detta quali sono i requisiti morali e professionali che debbono possedere i preposti ed titolari degli esercizi di somministrazione.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio polizia amministrativa

IL DIRIGENTE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Dott.ssa Ermenegilda Aloi

L’ASSESSORE alle ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Ermanno Cerrano

Legge regionale n. 38/2006

Indirizzi interpretativi

D.G.R. 8 Febbraio 2010, n. 85-13268  rettificata con la D.G.R. 1 Marzo 2010, n. 43-13437

D.G.R. n. 85-13268 del 08/02/2010

Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente alle attivita’ di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 2/R del 3 marzo 2008 (pubblicato sul B.U.R. Piemonte n° 10 del 6 marzo 2008) è stato approvato il regolamento regionale sulle "Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale".

Tale regolamento abroga i regolamenti regionali del 21 luglio 2003 n° 9/R, 20 ottobre 2003 n° 12/R, 5 luglio 2004 n° 3/R, 21 dicembre 2004 n° 16/R, 28 dicembre 2005 n° 8/R.

Il Regolamento si applica alle attività di preparazione e somministrazione alimenti e bevande nell'ambito di attività di ristorazione pubblica, previste dalla legge 25 agosto 1991 n° 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) e dalla legge regionale 29 dicembre 2006 n° 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), soggette a dichiarazione di inizio attività e già precedentemente subordinate ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Sono ammesse deroghe ai requisiti previsti negli allegati A e B del regolamento, nei seguenti casi:

  • per tutti gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento;
  • per le nuove attività situate in locali storici;
  • per le attività di dimensioni limitate (fino a 30 posti a sedere) situate:
    1. in tutti i centri storici;
    2. in tutti i comuni montani;
    3. nei comuni o nelle frazioni di questi per i quali sono previsti i programmi di rivitalizzazione delle realtà minori di cui all'art. 19 della deliberazione del Consiglio regionale n° 563-13414 del 29 ottobre 1999, come da ultimo modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale n° 59-10831 del 24 marzo 2006 relativa agli "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 114".

Sono da considerarsi esistenti e pertanto sottoposti alle deroghe previste dal comma 1, anche gli esercizi in cui si verifichi un semplice subingresso con conseguente notifica per registrazione, sia quelli in cui, in occasione di un subingresso, oppure in un qualsiasi altro momento, si intendano apportare modifiche sostanziali (ad esempio con creazione di nuove opere murarie, modifiche del ciclo tecnologico o della tipologia di produzione) soggette all'obbligo di notifica per modifica od integrazione significativa, escludendosi però l'aumento dei posti disponibili . Non sono considerati esistenti gli esercizi in cui viene richiesto il passaggio ad una tipologia superiore.

Per la valutazione dei requisiti igienico sanitari, le attività sono distinte in:

Esercizi di tipologia 1:

somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura e/o fine cottura, toast, piadine e prodotti similari, cioè alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e un eventuale riscaldamento.

Esercizi di tipologia 2:

somministrazione di alimenti di cui alla tipologia 1 e, in aggiunta, prodotti di gastronomia da intendersi come:

•  alimenti preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento;

•  piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti (esempio: macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi) previo lavaggio e sanificazione;

•  preparazione e somministrazione di alimenti quali kebab, hot dog, patatine fritte, crepes e simili preparazioni, in considerazione del fatto che vengano utilizzate attrezzature precipue.

Esercizi di tipologia 3:

somministrazione di alimenti di cui alla tipologia 1 e 2, con attività di preparazione alimenti configurabile come piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o tavola calda.

Esercizi di tipologia 4:

attività di preparazione alimenti, configurabile come attività di ristorazione tradizionale.

I requisisti igienico-sanitari minimi obbligatori comuni a tutte le tipologie sono elencati nell'allegato A del regolamento, per tutto quanto non previsto dal regolamento in merito ai requisiti igienico-sanitari e/o organizzativi, si rinvia alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 852/2004 e, in quanto ancora sussistenti, alla legge 283/1962 e al decreto del Presidente delle Repubblica 26 marzo 1980 n° 327. In aggiunta ai requisiti minimi comuni a tutte le tipologie, sono previsti ulteriori requisiti specifici per le diverse tipologie, come individuati nell'allegato B del regolamento.

La vigilanza è esercitata dal personale della Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) e dagli organi a cui sono attribuiti poteri di accertamento in materia. La mancata notifica ai fini della registrazione dell'attività, nelle fattispecie definite dalla deliberazione della Giunta regionale n° 79-7605 del 26 novembre 2007, è soggetta alle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n° 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore). L'esercizio di attività prive di requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) 852/2004 e agli allegati A e B del regolamento regionale è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 6, comma 5 del Decreto Legislativo 193/2007. Il mancato adempimento alle azioni richieste ai sensi dell'art. 54 del regolamento (CE) n° 882/2004 è soggetto alle sanzioni previste ai sensi dell'art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 193/2007.

Ogni nuova attività o subingresso ed ogni modifica sostanziale degli esercizi, come esemplificato nella deliberazione della Giunta regionale n° 79-7605 del 26 novembre 2007, compresa la variazione di tipologia, deve essere notificata per la registrazione.

 

 

Con dgr n. 103–12937 del 21 dicembre 2009 e’ stata approvata la direttiva del corso di formazione obbligatorio, per ciascun triennio, rivolto ai titolari di esercizi in attivita’, o a loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

 

L’art. 5 della legge regionale 38/2006 stabilisce al comma 3 che
i titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l’obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza

La Regione Piemonte con la formazione obbligatoria ha inteso favorire la riqualificazione e l’innalzamento del livello professionale degli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, la quale si esplica con la frequenza al corso di formazione al fine di fornire agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento sui contenuti in materia di igiene, sanità e sicurezza diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione di base acquisite dagli operatori anche attraverso la formazione per l’accesso all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

 

 

ATTENZIONE: la prossima scadenza del triennio 01/03/2019 - 01/03/2022 è stata prorogata al 31 maggio 2022.

CALCOLO DEL TRIENNIO

 

Sanzioni previste

Il Comune è l’autorità competente a controllare l’adempimento dell’obbligo di formazione in corso di attività di cui all’art. 5 comma 3 della L.R. 38/2006 e s. m. i. . Ai titolari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, o loro delegati che non rispettino tale obbligo è disposta la sanzione di cui all’art. 16 della L.R. 38/2006 e s.m.i.

 

 

Art. 16.
(Revoca delle autorizzazioni)
1. L’autorizzazione è revocata quando:
d) il titolare dell’autorizzazione non rispetta l’obbligo di formazione obbligatoria in corso di attività di cui all’articolo 5, comma 3.