Aggiornamento del 20 marzo 2020

 

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Le istruzioni sopra fornite potranno comunque essere superate/modificate da nuove disposizioni, si prega pertanto di far riferimento anche al sito del Governo

http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968

http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa

 

Si riporta in proposito la precisazione reperibile sul sito del Governo:

Domanda:"Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati?

Risposta: No, non c'è più la differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. Pertanto, anche i supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, così come tutti gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alle vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all'aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari, nonché, ai sensi del Dpcm del 22 marzo 2020, di ogni prodotto agricolo. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento."

Domanda: "Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l’altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?

Risposta: Sì, è consentita, in quanto l’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell’allegato 1 dello stesso Dpcm “coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali”, con codice ATECO “0.1.”, per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

 

GLI SPOSTAMENTI PER RECARSI PRESSO LE ATTIVITÀ COMMERCIALI APERTE DEVONO COMUNQUE ESSERE MOTIVATI DA SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

  

 

Si riportano di seguito alcune risposte reperibili sul sito del Governo:

Domanda: Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?

Risposta : Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro  o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.

 

 

È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

  

 

Domanda: Recarsi in una delle qualsiasi attività commerciali rimaste aperte costituisce una motivazione valida per gli spostamenti?

Risposta: Sì, ma alle condizioni specificate con la risposta alla domanda n. 1, e dunque per assolvere a una necessità della vita quotidiana dell’interessato (o del suo nucleo familiare) o per motivi di salute. Pertanto lo spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere giustificato nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione e dovrà sempre rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.

Circolare Ministero dell'Interno 12 marzo 2020 (N. 15350/ 117(2)/Uff III – Prot.Civ.)

OGGETTO: Polmonite da nuovo corona - virus (COVID-19)

 

 

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