Imposta Municipale Unica - IMU

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Descrizione breve

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L’IMU è dovuta da tutti i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.

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A chi è rivolto

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A tutti i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.

Descrizione

IMMOBILI  SOGGETTI ALL'IMU

Il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso (ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni, siti nel territorio del Comune di Pinerolo.

Il possesso dell’abitazione principale, così come delle fattispecie ad essa equiparate per legge e per disposizione regolamentare, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

ABITAZIONE PRINCIPALE

L'abitazione principale (e relative assimilazioni) di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate) sono esenti IMU.

L'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 è soggetta all'IMU.

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Ne consegue che:

sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica)

non è possibile considerare abitazione principale un immobile diverso da quello in cui si è residenti anagraficamente.

 

ABITAZIONE PRINCIPALE NEL CASO DI COPPIE CON RESIDENZE SEPARATE

La Corte Costituzionale ha stabilito la legittimità per le coppie unite in matrimonio o in unione civile, residenti e dimoranti in abitazioni diverse, di godere della doppia esenzione IMU. Questo però non determina che le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire in automatico, in quanto oltre alla formale residenza è comunque sempre necessaria l’effettiva e stabile dimora abituale in abitazioni diverse. Nel caso infatti in cui le coppie abbiano la stessa dimora abituale, l’esenzione spetta una sola volta. I Comuni pertanto, in caso di scissione del nucleo familiare, sono tenuti a verificare che i soggetti passivi siano non soltanto formalmente residenti ma anche effettivamente e stabilmente dimoranti in abitazioni diverse. 

 

 

Sono inoltre equiparate all'abitazione principale le seguenti fatttispecie:

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, regolarmente assegnati e concretamente adibiti ad abitazione principale, appartenenti ad enti pubblici o privati, nonché agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;

la casa familiare (ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnata al genitore affidatario dei figli minori, maggiorenni portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti,  a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. N.B. La nuova precisazione riguardo al genitore “affidatario dei figli”, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020,  implica che in assenza di tale affidamento,  non operi alcuna esenzione e l’IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie;

Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

 l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Risultano inoltre esenti le eventuali pertinenze, limitatamente ad un'unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.  Al fine di usufruire dell'esenzione IMU, è' necessario presentare all'Ufficio Tributi la seguente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANZIANI CASA DI RIPOSO- ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE  

RIDUZIONI IMU

La normativa nazionale ha previsto le seguenti riduzioni IMU:

1) RIDUZIONE IMU DEL 25% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998,  n. 431, determinata applicando l'aliquota agevolata stabilita dal Comune. 

 

2) RIDUZIONE IMU DEL 50%:

  • per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo tra genitori e figli) che le utilizzino come propria abitazione di residenza. La riduzione del 50% si applica unitamente all'aliquota agevolata dello 0,76%.   Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale  (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

      Per fruire di tale riduzione sono necessarie tutte le seguenti condizioni:

        1.  il contratto di comodato dev'essere registrato;

        2. il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è  situato l’immobile concesso in comodato;

        3. il comodante non può possedere altre abitazioni in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza (non classificata in A/1, A/8 o A/9);

    

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42. b). Ai fini dell’applicazione di tale riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU .

 

  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale risultano inagibili / inabitabili.     Per fruire della riduzione, occorre presentare all’Ufficio Tributi una perizia, a firma di un tecnico abilitato con costi a carico del proprietario, attestante l’inagibilità del fabbricato.       La perizia dovrà fare espressamente riferimento ai requisiti dei fabbricati inagibili / inabitabili previsti dall’art. 11,  commi 1 e 3, del  Regolamento IMU.       ll beneficio decorre dalla data della presentazione della perizia. Qualora, a seguito di verifica da parte dei Servizi Tecnici comunali, la perizia risulti non congruente, verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.       Al venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, il contribuente dovrà presentare relativa dichiarazione IMU . Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in precedenti annualità d'imposta,     sempreché le condizioni di inagibilità o inabitabilità risultino conformi a quanto previsto dall'art.11 del Regolamento IMU.

N.B.:

PER GLI IMMOBILI OGGETTO DI INAGIBILITÀ PER PROVVEDIMENTO DEL SINDACO CONSEGUENTE AD EVENTO ECCEZIONALE E/O CALAMITÀ NATURALE, FINTANTO CHE PERDURA TALE CONDIZIONE (AD ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D) L'ALIQUOTA E' AZZERATA;

PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D, OGGETTO DI INAGIBILITÀ PER PROVVEDIMENTO DEL SINDACO CONSEGUENTE AD EVENTO ECCEZIONALE E/O CALAMITÀ NATURALE, FINTANTO CHE PERDURA TALE CONDIZIONE, L'ALIQUOTA E' RIDOTTA AL 7,6 PER MILLE (OLTRE ALLA RIDUZIONE DEL 50%)

 

  • Per pensionati residenti all'estero. La riduzione della percentuale di sconto al 37,5% è stata prevista solo per il 2022. Dal 2023 torna in vigore quanto sancito dal comma 48 della finanziaria 2021, ossia lo sconto del 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti in Italia, che siano titolari di pensione maturata in  regime di convenzione internazionale con l'Italia.     Ne possono beneficiare i lavoratori comunitari ed extracomunitari, non residenti in Italia, che abbiano maturato periodi assicurativi in:
  1. Stati membri dell'Unione europea;
  2. Stati SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
  3. Svizzera;
  4. Stati extracomunitari convenzionati con l'Italia: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS - elenco su sito INPS ) *I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)

      Per beneficiare della riduzione è necessario presentare la dichiarazione IMU 

 

PRINCIPALI ESENZIONI IMU

Sono esenti dall'IMU:

 

  • L'abitazione principale  di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). N.B. Per abitazione principale si intende esclusivamente l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate).

 

  • I beni merce: a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce);

 

  • Terreni Agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e da Imprenditori Agricoli Professionali, indipendentemente dalla loro ubicazione;

 

  • Terreni agricoli, anche se non posseduti da Coltivatori Diretti e da Imprenditori Agricoli Professionali, situati nelle seguenti aree montane o di collina depressa:

              Area di Pinerolo: Montano Fogli da 1a 7   -   Collina depressa  Fogli da 8 a 23; 26; 50; 51; 52.

              Area Abbadia Alpina: Montano Fogli 1 e 2   -  Collina depressa Fogli da 3 a 8; 10. 

 

  • Gli immobili dati in comodato d’uso gratuito registrato ad un ente non commerciale ed utilizzati concretamente ed esclusivamente per le attività istituzionali o statutarie svolte con modalità non commerciali, ovvero a titolo gratuito o dietro pagamento simbolico, tale da non rappresentare una remunerazione del costo del servizio ma solo una sua frazione.

 

  • Gli immobili equiparati all'abitazione principale di categoria  categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze, ovvero:
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, regolarmente assegnati e concretamente adibiti ad abitazione principale, appartenenti ad enti pubblici o privati, nonché agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
  • la casa familiare (eccezion fatta per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. N.B. La nuova precisazione riguardo al genitore “affidatario dei figli”, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020,  implica che in assenza di tale affidamento, a decorrere dal 1° gennaio 2020  non operi alcuna esenzione e l’IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie.
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Risultano inoltre esenti le eventuali pertinenze, limitatamente ad un'unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.  Al fine di usufruire dell'esenzione IMU, è' necessario presentare all'Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva (vedi modulistica) . 
AREE FABBRICABILI

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Si considera inoltre edificabile, purché qualificata come tale dagli strumenti urbanistici generali, l’area di insistenza del fabbricato collabente iscritto in conforme categoria catastale F2.

Non sono considerati fabbricabili, invece, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole , sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale per l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Le aree fabbricabili che sono al servizio di un fabbricato, le cosiddette aree pertinenziali, non sono soggette al pagamento dell'IMU, solo nel caso in cui abbiano la qualifica di pertinenza urbanistica e siano accatastate unitamente al fabbricato. N.B.: non è ammissibile l'accatastamento retroattivo.

Modalità di calcolo della base imponibile delle aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è pari al valore venale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione (così come era previsto per l’ICI). Come previsto dal Regolamento Comunale, al solo fine di facilitare l’adempimento dell’imposta dovuta e di orientare l’attività di accertamento da parte del Comune, i criteri per il calcolo dei valori venali delle aree fabbricabili, non vincolanti, né per il Comune né per il contribuente, sono quelli desumibili dalle determinazioni dirigenziali del settore urbanistica, che stabiliscono, i criteri per il calcolo dei valori venali delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’I.C.I.
Vedi Determinazione dirigenziale n. 222 del 22/02/2008   applicabile sino a giugno 2017;
Vedi Determinazione dirigenziale n. 518 del 28/06/2017   applicabile da luglio 2017 a dicembre 2020;

Vedi Deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 17/11/2020 , con relativo Allegato,  applicabile da gennaio 2021.

Per eventuali chiarimenti in merito all'applicazione dei criteri stabiliti con tale Determinazione, è possibile contattare lo Sportello unico per l'edilizia / Sezione Gestione Urbanistica .

Una volta stabilito il valore venale, occorrerà quindi procedere annualmente alla sua rivalutazione in base alla variazione annua dell’indice ISTAT, calcolando l’aumento intercorso tra il mese di gennaio e il mese di dicembre dell’anno immediatamente precedente.

Indici ISTAT di rivalutazione del costo di costruzione:

Da gennaio 2015 a gennaio 2016                      + 0,40 %

Da gennaio 2016 a gennaio 2017                      + 0,5 %

Da gennaio 2017 a gennaio 2018                      + 0,9 %

Da gennaio 2018 a gennaio 2019                      + 1,4 %

Da gennaio 2019 a gennaio 2020                     + 0,2 %

Da gennaio 2020 a gennaio 2021                     + 1,55 %

Da gennaio 2021 a gennaio 2022                     + 8,2 %

Da gennaio 2022 a gennaio 2023                     + 8,8 %

Da gennaio 2023 a gennaio 2024                     -0,6 %

ALIQUOTE IMU, REGOLAMENTO IMU E NORMATIVA

Aliquote IMU 2024   NON sono cambiate rispetto alle aliquote IMU 2023

Regolamento IMU applicabile dal 1° gennaio 2023

Regolamento IMU applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022

Regolamento IMU applicabile dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021

Regolamento IMU applicabile dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019

Nomina funzionario IMU,  approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 03 marzo 2020

Determinazione Dirigenziale n. 222 del 22 febbraio 2008   applicabile per le aree fabbricabili fino a giugno 2017

Determinazione Dirigenziale n. 518 del 28 giugno 2017   applicabile per le aree fabbricabili a decorrere da luglio 2017

Deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 17/11/2020 , con relativo Allegato ,  applicabile per le aree fabbricabili da gennaio 2021

Legge di Bilancio 2020, del  27 dicembre 2019, art.1, commi 739/783 

 

Come fare

come fare

L' IMU è dovuta per l’anno in corso e viene calcolata in base ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese si conta per intero se il possesso dura più della metà dei giorni di cui si compone il mese, ad esempio se si acquista una casa il 18 aprile, l’IMU è dovuta a partire dal mese di maggio.

L'importo minimo da versare è pari a € 12,00 per ciascun versamento. L’importo minimo è riferito all’imposta complessivamente dovuta e non all’importo delle singole rate, né ai singoli immobili. 

Il versamento dell'IMU dovuta è effettuato in autoliquidazione e pertanto l'Ufficio Tributi non invia ai contribuenti i modelli per il versamento e non effettua calcoli IMU. Per effettuare il calcolo dell'IMU dovuta, è possibile:

Cosa serve

cosa serve

MODULI
DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili. La dichiarazione IMU non va presentata in caso di acquisto o vendita di un immobile rogitato da un notaio.

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione può essere presentata, alternativamente:

- Via E-mail a: tributi@comune.pinerolo.to.it;
- in modalità cartacea;
- a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
- tramite PEC all'indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

- in via telematica attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel.

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IMU 2024 (anno d'imposta 2023) è il 30 giugno 2024. 

 

 

DICHIARAZIONE IMU:   

ISTRUZIONI     -    MODELLO  

 

   

DICHIARAZIONE IMU-TASI ENTI NON COMMERCIALI:

ISTRUZIONI    -   MODELLO     -   SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE  

da presentarsi da parte degli enti No Profit, per poter beneficiare dell'esenzione IMU-TASI, totale o parziale.

 

Cosa si ottiene

cosa si ottiene

A seguito di istruttoria, in caso di accoglimento dell’istanza a cura del Responsabile di Area:

  • Rimborso del tributo erroneamente versato;
  • Revisione e/o annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento;
  • Accertamento con adesione su avvisi di accertamento.

Tempi e scadenze

Testo

  • L’IMU dovuta annualmente in autoliquidazione va versata in due rate, con scadenza: entro il 16 giugno per la rata in acconto ed entro il 16 dicembre per la rata a saldo.

 

  • Il termine ordinario per l’invio del modello di dichiarazione IMU, obbligatorio nei casi in cui si siano verificate variazioni di dati ed elementi che influiscono sul calcolo dell’imposta dovuta, è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

  • La documentazione / le dichiarazioni sostitutive da produrre per usufruire di aliquote agevolate, riduzioni o esenzioni IMU, vanno presentate entro il  30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

  • La riduzione IMU del 50% per fabbricati inagibili decorre dalla data della presentazione della perizia attestante l'inagibilità.

 

  • Gli avvisi di accertamento esecutivi vanno assolti entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Condizioni di servizio

Regolamento IMU 2023
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Ultima modifica

14 Maggio 2024