PRINCIPALI NOVITA' IMU 2021

                                         

Comunicato per i contribuenti che hanno ricevuto avviso di accertamento IMU 2015, nonostante abbiano aderito e pagato ravvedimento per tale annualità

  Si avvisano i contribuenti che, in queste settimane, la società Area S.r.l. di Mondovì (CN) sta provvedendo, per conto di questo Comune, alla spedizione degli avvisi di accertamento IMU-TASI per l'annualità di imposta 2015, di prossima decadenza.

        Qualora i contribuenti ricevano l’avviso di accertamento per l’anno 2015 nonostante abbiano già provveduto ad aderire e pagare il ravvedimento per tale annualità d'imposta (versamento non ancora noto all'ente al momento della spedizione dell'avviso), sono pregati di contattare direttamente la società Area S.r.l. di Mondovì (CN), presentando copia del versamento, ai seguenti canali di comunicazione, riportati comunque negli avvisi di accertamento. Ci scusiamo per il disagio.

Servizio informazioni - Contattabile nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 18.00 (orario continuato) ai seguenti numeri:

800 135 533 gratuito da rete fissa;

02 835 91 708 da cellulare

Portale del contribuente – Dà la possibilità di consultare la propria posizione e inviare istanze alla società Area S.r.l. di Mondovì (CN), accedendo al link:

www.areariscossioni.it/AreaContribuenti inserendo il proprio C.F./P.IVA e il numero del documento ricevuto. 

 

Casistiche di esonero dal pagamento dell'IMU 2020 a seguito dell'emergenza COVID-19

Come disposto dai decreti legge connessi all'emergenza epidemiologica COVID-19, sono stati previsti i seguenti esoneri:

1° RATA IMU 2020

ART. 177 del D.L. 19-5-2020 n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a:

a)  immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari (da intendersi soggetti passivi IMU, così come specificato dall'art. 8 del D.L. 30-11-20 n. 157) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

b-bis)  immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

2° RATA IMU 2020

- ART. 78 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 (Decreto Rilancio) convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126: non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa a:

a)  immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b)  immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari (da intendersi soggetti passivi IMU, così come specificato dall'art. 8 del D.L. 30 novembre 2020 n. 157) siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (da intendersi soggetti passivi IMU, così come specificato dall'art. 8 del D.L. 30 novembre 2020 n. 157) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari (da intendersi soggetti passivi IMU, così come specificato dall'art. 8 del D.L. 30 novembre 2020 n. 157) siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

- ART. 9 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (Decreto Ristori)Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari (da intendersisoggetti passivi IMU, così come specificato dall'art. 8 del D.L. 30 novembre 20 n. 157) siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

- ART. 5 del D.L. 9 novembre 2020 n. 149 (Decreto Ristori Bis): Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari (da intendersi soggetti passivi IMU così come specificato dall'art. 8 del D.L. 30 gennaio 2020 N. 157) siano anche gestori delle attività ivi esercitate,ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale,caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto.

 

Novità introdotte dalla NUOVA IMU 2020

A decorrere dal 1° gennaio 2020 la “nuova” IMU è disciplinata dalla Legge di Bilancio 2020 che ha abolito la IUC nelle componenti IMU e TASI, introducendo sostanzialmente le seguenti novità in materia di IMU:

  • E' esente ai fini IMU la casa familiare (eccezion fatta per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnata al genitore affidatario dei figli minori, maggiorenni portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. N.B. La nuova precisazione riguardo al genitore “affidatario dei figli” implica che in assenza di tale affidamento, a decorrere dal 1° gennaio 2020  non operi alcuna esenzione e l’IMU viene assolta dal soggetto passivo IMU secondo le regole ordinarie.
  • I pensionati AIRE non sono più esenti dall'IMU (ma continuano a usufruire della riduzione Tari nella misura di due terzi). Infatti la Legge 160/2019 non ha più riproposto l'agevolazione prevista dall'articolo 13 del Dl 201/2011, cioè l'assimilazione all'abitazione principale. Pertanto l'abitazione - non locata nè data in comodato d’uso – posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, è esente esclusivamente per le annualità 2015- 2019.
  • Le aree edificabili che sono al servizio di un fabbricato, le cosiddette aree pertinenziali, sono soggette al pagamento dell'IMU se non hanno questa qualificazione ai fini urbanistici e se non sono accorpate catastalmente al fabbricato. Lo prevede l'articolo 1, comma 741, lettera a) della manovra di bilancio 2020 (Legge 160/2019).

  

   A seguito dell’unificazione delle aliquote IMU/TASI disposte dalla legge di Bilancio 2020:

  • i fabbricati rurali strumentali continuano a pagare a titolo di nuova IMU quanto sinora dovuto per la TASI;
  • i fabbricati costruiti per la vendita dalle imprese edili non locati continuano a pagare a titolo di nuova IMU quanto sinora dovuto per la TASI. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tuttavia, conformemente a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020, tali fabbricati, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, saranno inoltre esenti IMU. Pertanto l'IMU sarà dovuta sugli "immobili merce" soltanto negli anni 2020 e 2021.

 

Se marito e moglie risiedono in comuni diversi non spetta l'esenzione IMU

Con Ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020, la Corte di Cassazione ha confermato che l'esenzione IMU  spetta solo a condizione che il possessore e il suo nucleo familiare abbiano fissato la residenza anagrafica presso la stessa unità immobiliare, dove dimorano stabilmente. L'esenzione Imu per l'immobile adibito a abitazione principale quindi non spetta a entrambi i coniugi anche se vivono in comuni diversi. (Solo la separazione legale consente a moglie e marito di fruire dei benefici fiscali su due immobili diversi utilizzati come prima casa). Tale principio è riportato nel Regolamento Comunale IMU della Città di Pinerolo, all'art. 6, commi 1 e 2:
"1. Per abitazione principale s’intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Si considera, pertanto, abitazione principale, esclusivamente l’immobile nel quale vi è la dimora e la residenza del soggetto passivo (proprietario/comproprietario o titolare di altro diritto reale) e del coniuge (o convivente, nella sola ipotesi di convivenza di fatto dichiarata all’ufficio competente).
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, in deroga a quanto disposto dal comma 1, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo famigliare si applicano per un solo immobile."

  

Novità  2020: posticipato al 30 giugno dell'anno successivo il termine ultimo per presentare la dichiarazione sostitutiva allo scopo di beneficiare delle aliquote agevolate IMU

 
Per beneficiare dell'applicazione delle aliquote agevolate IMU stabilite dal Comune di Pinerolo, è necessario trasmette, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo , una dichiarazione sostitutiva (utilizzando l'apposito modello  pubblicato nella sezione "modulistica") .   

 

 

Accedi al calcolo IMU 

 

ALIQUOTE IMU 2020

Aliquote IMU 2020 

 

Per poter beneficiare delle aliquote agevolate, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva all’Ufficio Tributi, tramite apposito modulo (reperibile nella sezione "MODULISTICA")  entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.  La documentazione non va ripresentata a meno che non siano subentrate modificazioni.

Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata, è invece necessario presentare apposita comunicazione relativa alla perdita del diritto all'agevolazione IMU.

 

CALCOLO E VERSAMENTO DELL'IMU

L' IMU è dovuta per l’anno in corso e viene calcolata in base ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese si conta per intero se il possesso dura più della metà dei giorni di cui si compone il mese, ad esempio se si acquista una casa il 18 aprile, l’Imu è dovuta a partire dal mese di maggio.

Il versamento dell'IMU dovuta è effettuato in autoliquidazione e pertanto il Comune non invierà ai contribuenti i modelli per il versamento, con l’indicazione dell’importo.

L'importo minimo da versare è pari a € 12,00 per ciascun versamento. L’importo minimo è riferito all’imposta complessivamente dovuta e non all’importo delle singole rate, né ai singoli immobili. 

Accedi al calcolo IMU  per effettuare il calcolo dell'IMU dovuta e la stampa del relativo modello F24. 

 

QUANDO SI VERSA L'IMU

Il versamento dell’imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate:

  • 1^ rata: entro il 16 giugno 2020  -  l'acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato nel 2019 per IMU e TASI;

  • 2^ rata: entro il 16 dicembre 2020  - conguaglio annuo sulla base delle aliquote 2020;

  • Oppure pagamento unico entro il 16 giugno 2020.

MODULISTICA

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR 

 

 

MODULISTICA PER USUFRUIRE DELLE ALIQUOTE IMU AGEVOLATE 

Per poter beneficiare delle aliquote agevolate IMU, deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo una dichiarazione sostitutiva all’Ufficio Ttributi, utilizzando i moduli pubblicati qui di seguito. La documentazione non va ripresentata a meno che non siano subentrate modificazioni.

 

          N.B. L’agevolazione viene riconosciuta dal mese in cui è intervenuta tale riduzione.

 

            - Sono escluse dal beneficio le "abitazioni di lusso", classificate in A/1, A/8 o A/9;

            - Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale

               (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

            N.B. Consultare la sezione sottoriportata "RIDUZIONI IMU" per verificare se è possibile usufruire di un'ulteriore riduzione del 50%, oltre all'aliquota agevolata dello 0,76%

  

          Informazioni dettagliate sull'Accordo Territoriale del 23 settembre 2019

          N.B. oltre all'aliquota agevolata dello 0,48%, si applica per legge una riduzione del 25%     

 

Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata, è necessario presentare apposito MODULO PER COMUNICARE PERDITA DIRITTO AGEVOLAZIONI IMU 

                     

RIDUZIONI IMU

La normativa nazionale ha previsto le seguenti riduzioni IMU:

 

1) Riduzione del 50% della base imponibile IMU:

   

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42. b). Ai fini dell’applicazione di tale riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

 

  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,

          limitatamente al periodo dell’anno durante il quale risultanto inagibili / inabitabili.

          Per fruire della riduzione, occorre presentare all’Ufficio Tributi una perizia, a firma di un tecnico abilitato con costi a carico del proprietario, attestante l’inagibilità del fabbricato.

          MODULO CONSEGNA PERIZIA INAGIBILITA' PER LA RIDUZIONE AL 50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU

          La perizia dovrà fare espressamente riferimento ai requisiti dei fabbricati inagibili / inabitabili previsti dall’art. 11, commi 1 e 3, del  Regolamento IMU.  

          ll beneficio decorre dalla data della presentazione della perizia. Qualora, a seguito di verifica da parte dei Servizi Tecnici comunali, la perizia risulti non congruente,

          verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata. 

          Al venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, il contribuente dovrà presentare relativa dichiarazione IMU. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in precedenti annualità d'imposta,

          sempreché le condizioni di inagibilità o inabitabilità risultino conformi a quanto previsto dall'art.11 del Regolamento IMU.

 

  • oltre all'aliquota agevolata dello 0,76%, si applica una riduzione del 50% alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza, a condizione che:
  1. il contratto di comodato sia registrato;
  2. il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;

  3. il comodante non possegga altri immobili ad uso abitativo in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A/1, A/8 o A/9;

      Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale

      (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

 


 

 

2) Riduzione del 25% dell'IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune.

 

 

Principali ESENZIONI IMU

Sono esenti dall'IMU:

  • L'abitazione principale (e relative assimilazioni) di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). N.B. Per abitazione principale si intende esclusivamente l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate);

 

  • Terreni Agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e da Imprenditori Agricoli Professionali, indipendentemente dalla loro ubicazione;

 

  • Terreni agricoli, anche se non posseduti da Coltivatori Diretti e da Imprenditori Agricoli Professionali, situati nelle seguenti aree montane o di collina depressa:

              Area di Pinerolo: Montano Fogli da 1a 7   -   Collina depressa  Fogli da 8 a 23; 26; 50; 51; 52.

              Area Abbadia Alpina: Montano Fogli 1 e 2   -  Collina depressa Fogli da 3 a 8; 10. 

 

  • Gli immobili dati in comodato d’uso gratuito registrato ad un ente non commerciale ed utilizzati concretamente ed esclusivamente per le attività istituzionali o statutarie svolte con modalità non commerciali, ovvero a titolo gratuito o dietro pagamento simbolico, tale da non rappresentare una remunerazione del costo del servizio ma solo una sua frazione.

 

  • Gli immobili assimilati ad abitazione principale, ovvero:
  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

  3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, regolarmente assegnati e concretamente adibiti ad abitazione principale, appartenenti ad enti pubblici o privati, nonché agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;

  4. la casa familiare (eccezion fatta per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stessoN.B. La nuova precisazione riguardo al genitore “affidatario dei figli”, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020,  implica che in assenza di tale affidamento, a decorrere dal 1° gennaio 2020  non operi alcuna esenzione e l’IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie.

  5. un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

  6. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Risultano inoltre esenti le eventuali pertinenze, limitatamente ad un'unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.  Al fine di usufruire dell'esenzione IMU, è' necessario presentare all'Ufficio Tributi la seguente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANZIANI CASA DI RIPOSO- ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE   

 

AREE FABBRICABILI

Definizione di area fabbricabile

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Si considera inoltre edificabile, purché qualificata come tale dagli strumenti urbanistici generali, l’area di insistenza del fabbricato collabente iscritto in conforme categoria catastale F2.

Non sono considerati fabbricabili, invece, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole , sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale per l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Le aree fabbricabili che sono al servizio di un fabbricato, le cosiddette aree pertinenziali, non sono soggette al pagamento dell'IMU, solo nel caso in cui abbiano la qualifica di pertinenza urbanistica e siano accatastate unitamente al fabbricato. N.B.: non è ammissibile l'accatastamento retroattivo.

 

Modalità di calcolo della base imponibile delle aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è pari al valore venale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione (così come era previsto per l’ICI). Come previsto dal Regolamento Comunale, al solo fine di facilitare l’adempimento dell’imposta dovuta e di orientare l’attività di accertamento da parte del Comune, i criteri per il calcolo dei valori venali delle aree fabbricabili, non vincolanti, né per il Comune né per il contribuente, sono quelli desumibili dalle determinazioni dirigenziali del settore urbanistica, che stabiliscono, i criteri per il calcolo dei valori venali delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’I.C.I.
Vedi Determinazione dirigenziale n. 222 del 22/02/2008  APPLICABILE SINO A GIUGNO 2017;
Vedi Determinazione dirigenziale n. 518 del 28/06/2017  APPLICABILE DA LUGLIO 2017 A DICEMBRE 2020;

 
Vedi Deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 17/11/2020  
con relativo Allegato  APPLICABILI DA GENNAIO 2021.


Per eventuali chiarimenti in merito all'applicazione dei criteri stabiliti con tale Determinazione, è possibile contattare lo Sportello unico per l'edilizia / Sezione Gestione Urbanistica.

Una volta stabilito il valore venale, occorrerà quindi procedere annualmente alla sua rivalutazione in base alla variazione annua dell’indice ISTAT, calcolando l’aumento intercorso tra il mese di gennaio e il mese di dicembre dell’anno immediatamente precedente.

Indici ISTAT di rivalutazione del costo di costruzione:

Da gennaio 2015 a gennaio 2016                      + 0,40%

Da gennaio 2016 a gennaio 2017                      + 0,5%

Da gennaio 2017 a gennaio 2018                      + 0,9%

Da gennaio 2018 a gennaio 2019                      + 1,4%

Da gennaio 2019 a gennaio 2020                     + 0,2%

IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMU

Il presupposto della nuova IMU è il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso (ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni, siti nel territorio del Comune di Pinerolo.

Il possesso dell’abitazione principale, così come delle fattispecie ad essa equiparate per legge e per disposizione regolamentare, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

La dichiarazione IMU non va presentata in caso di acquisto o vendita di un immobile rogitato da un notaio.

Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI IMU ANNI 2019 E 2020

  • DICHIARAZIONE IMU ANNO 2019 per variazioni intervenute nell’anno 2019: presentazione entro il 31 dicembre 2020 (D.L.n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. 58/2019).

  • NOVITA’ DICHIARAZIONE IMU ANNO 2020 per variazioni intervenute nell’ anno 2020: presentazione entro il 30 giugno 2021 (art. 1 comma 769 L. 160/2019)

 

DICHIARAZIONE IMU:   ISTRUZIONI   - MODELLO

 

DICHIARAZIONE IMU-TASI ENTI NON COMMERCIALI:    ISTRUZIONI   - MODELLO 

da presentarsi da parte degli enti No Profit, per poter beneficiare dell'esenzione IMU-TASI, totale o parziale.

 

   

RIFERIMENTI NORMATIVI

 

UFFICIO TRIBUTI

A causa dell'attuale emergenza sanitaria, si riceve esclusivamente  su appuntamento, contattando uno dei seguenti numeri di telefono:

  • 0121 361 401  

  • 0121 361 279

  • 0121 361 321

  • 0121 361 315 

Inoltre, è possibile presentare le varie dichiarazioni, istanze o qualsiasi altro tipo di documentazione tramite:

Email: tributi@comune.pinerolo.to.it

PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

FAX: 0121/361283

Posta raccomandata A/R