AVVISO SCADENZA SALDO IMU E TASI 2017

Si ricorda che LUNEDI’ 18 DICEMBRE2017scade il termine per il versamento della seconda rata a saldo dell’IMU e della TASI (per i solo casi in cui risulta dovuta: la TASI infatti e’ stata esentata sull’abitazione principale e relative pertinenze, a partire dall'anno di imposta 2016. ).

 

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

L'imposta municipale propria è dovuta in caso di possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli)di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’abitazione principale (e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria indicata ) è esclusa dalla tassazione IMU. L’esclusione non opera, però, per le abitazioni censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

ALIQUOTE

Il Comune di Pinerolo ha deliberato differenti ALIQUOTE IMU, prevedendo svariate aliquote agevolate.
Per poter beneficiare delle aliquote agevolate, deve essere presentata all’ufficio tributi relativa richiesta (Documentazione da produrre per aliquote agevolate) entro e non oltre il 16 dicembre 2017. La documentazione non va ripresentata a meno che non siano subentrate modificazioni. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata, è invece necessario presentare apposita comunicazione relativa alla perdita del diritto all'agevolazione IMU.

RIDUZIONI IMU ANNO 2017

La normativa nazionale ha previsto inoltre le seguenti riduzioni della base imponibile IMU:

1) Riduzione del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

  • il contratto di comodato deve essere registrato;

  • il comodante deve risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;

  • il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A/1, A/8 o A/9;

ai fini dell’applicazione di tale riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU, da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo.

2) Riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune.

3) Riduzione del 50% della base imponibile IMU:

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42. b). ai fini dell’applicazione di tale riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU, da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo.

  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Documentazione da produrre per inagibilità

Dichiarazione sostitutiva inagibilità

 

ESENZIONI IMU ANNO 2017

Sono esenti dall'IMU:

  • L'abitazione principale (e relative assimilazioni) di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate).

N.B.Per abitazione principale si intende esclusivamente l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessoree il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate)

  • Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

  • la casa coniugale (eccezion fatta per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze, come definite ai fini I.M.U., assegnata al coniuge a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d’imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;

  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

  • fabbricati rurali ad uso strumentale;

  • gli “immobili “merce” costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;

  • A partire dall'anno 2015, ai sensi dell’art.9/Bis del D.L. 47 del 28/3/14, convertito in legge N. 80 del 23/5/2014: l'abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”.

  • Terreni Agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e da Imprenditori Agricoli Professionali, indipendentemente dalla loro ubicazione;

  • Terreni agricoli, anche se non posseduti da Coltivatori Diretti e da Imprenditori Agricoli Professionali, situati nelle seguenti aree montane o di collina depressa:

Area di Pinerolo: Montano dal Foglio 1 al Foglio 7 - Collina depressa dal Foglio 8 al Foglio 23; 26; 50; 51; 52.

Area Abbadia Alpina: Montano Foglio 1; 2 - Collina depressa dal Foglio 3 al Foglio 8; Foglio 10.

 

AREE FABBRICABILI

Modalità di calcolo della base imponibile

 

Per le aree fabbricabili la base imponibile è pari al valore venale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione (così come era previsto per l’ICI). Non sono considerati edificabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione per la coltivazione, la silvicoltura, la funghicoltura e l’allevamento di animali.

Come previsto dal Regolamento Comunale, al solo fine di facilitare l’adempimento dell’imposta dovuta e di orientare l’attività di accertamento da parte del Comune, i criteri per il calcolo dei valori venali delle aree fabbricabili, non vincolanti, né per il Comune né per il contribuente, sono quelli desumibili dalle determinazioni dirigenziali del settore urbanistica, che stabiliscono i criteri per il calcolo dei valori venali delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’I.C.I:

Vedi Determinazione dirigenziale n. 222 del 22/02/2008 applicabile fino a giugno 2017.

Determinazione dirigenziale n. 518 del 28/6/2017, applicabile da luglio 2017.

Per eventuali chiarimenti in merito all'applicazione dei criteri stabiliti con tale Determinazione, è possibile contattare il Settore Urbanistica.

 

Una volta stabilito il valore venale, occorrerà quindi procedere annualmente alla sua rivalutazione in base alla variazione annua dell’indice ISTAT, calcolando l’aumento intercorso tra il mese di gennaio dell'anno precedente e il mese di gennaio dell’anno in corso.

 

Indici ISTAT di rivalutazione del costo di costruzione:

 

Da gennaio 2015

a gennaio 2016

 

      +0,40%

Da gennaio 2016

a gennaio 2017

 

      +0,5%

 

COME SI VERSA

Il versamento dell'IMU dovuta è effettuato in autoliquidazione e pertanto il Comune non invierà ai contribuenti i modelli per il versamento, con l’indicazione dell’importo.

E' possibile effettuare il calcolo del tributo dovuto e la stampa del relativo modello F24, tramite il portale dedicato al calcolo  IUC:

 

Accedi al calcolo IMU / TASI

 

Importo minimo: il minimo da versare è pari a €. 5,00 = per ciascun versamento. L’importo minimo è riferito all’imposta complessivamente dovuta e non all’importo delle singole rate, né ai singoli immobili.

QUANDO SI VERSA

Il versamento dell’imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate:

  • 1^ rata: entro il 16 giugno 2017

  • 2^ rata: entro il 16 dicembre 2017

  • Oppure pagamento unico entro il 16 giugno 2017

La legge prevede che il pagamento dell’acconto sia eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente (art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011). Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno di competenza.

Riferimenti normativi

Informazioni e comunicati

Modulistica/Dichiarazioni

Modelli ministeriali

Modalità presentazione modulistica

Orari

La modulistica può essere consegnata direttamente presso l'Ufficio Tributi, aperto nei seguenti giorni ed orari:

LUNEDI

10.00-13.00

 

MERCOLEDI

GIOVEDI'

        /

 9.00-12.00
(solo su appuntamento)

14.30-17.30

VENERDI'

9.00-11.30

 

 

 

 oppure a mezzo posta con raccomandata a/r, fax, posta elettronica, allegando fotocopia del documento d’identità.

Le richieste s’intendono consegnate all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta o tramite posta elettronica; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale; o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

Email : tributi@comune.pinerolo.to.it PEC : protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

Telefono: 0121/361321- 0121/361315 – 0121/361279 -0121/361401