COMUNICATO IMPORTANTE:

 A partire dal 5 febbraio 2024 i servizi funebri nel Comune di Pinerolo sono prenotabili esclusivamente attraverso la procedura on-line:

 

Accedi al servizio 

  

Il servizio cimiteriale è competente per:

  • permessi di trasporto e seppellimento;
  • autorizzazione alla cremazione, all’affidamento ed alla dispersione di ceneri;
  • concessioni e retrocessioni di loculi, cellette cinerarie ed ossarie, aree trentennali e tombe di famiglia;
  • autorizzazione alle esumazioni ed estumulazioni.

Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285, previo pagamento di corrispettivo ai senso dell'art. 19, comma II, del citato D.P.R. 285/1990 e del Regolamento comunale di polizia mortuaria. Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 18/04/2013.

Per traporti funebri si intendono: il trasporto di salma seguito da seppellimento in città  ed  il trasporto verso altri comuni, compreso quello per il comune di  cremazione, quando prevista.

A causa dell'elevato numero di decessi che si registrano in Pinerolo e della necessità di procedere con le operazioni di esumazione ed estumulazione indispensabili per consentire la sepoltura nei cimiteri cittadini, la richiesta di trasporto ed i relativi documenti medici devono essere trasmessi via mail all'indirizzo stato.civile@comune.pinerolo.to.it almeno 24 ore prima dell'orario fissato per la partenza.

Per le partenze del sabato e del lunedì fino alle 10.30 i documenti devono essere inviati entro le 12.00 del venerdì precedente, per le partenze del lunedì dalle 10.45 devono essere inviati almeno 2 ore prima dell'orario richiesto.

Si precisa inoltre che la consegna dei documenti originali deve avvenire entro e non oltre 7 gg all'ufficio Servizi cimiteriali al fine di consentire la trasmissione alla Prefettura ed all'Asl della dichiarazione Istat, adempimento obbligatorio per legge, il cui mancato assolvimento comporta responsabilità in capo a chi riceve in consegna il documento stesso da parte del medico o dell'ospedale.
La consegna può avvenire senza prenotazione negli orari di apertura al pubblico dello sportello.

Istanza per rilascio autorizzazione trasporto cadavere

Di seguito è pubblicato il modello da utilizzare per le richieste di rilascio autorizzazione al trasporto di cadaveri.

Il modulo dovrà essere utilizzato sia nel caso di trasporto fuori Comune che nel caso di trasporto nel territorio Comunale (dal luogo di decesso o di osservazione, al luogo delle esequie, al Cimitero).
Si rammenta che, in applicazione della risoluzione n. 75 in data 3/06/2005 dell'Agenzia delle Entrate (Istanza di interpello art. 11, Legge 27/7/2000, n. 212), nonché parere del Ministero dell'Interno in data 13/12/2007, sono soggette all'imposta di bollo in misura di € 16,00 sia l'istanza che l'autorizzazione, che sarà rilasciata da questo Comune.

Istanza per il trasporto (188.84 KB)

Orario dei trasporti

Con apposita ordinanza, il Sindaco determina l'orario dei trasporti funebri nell’ambito del territorio comunale ed all’esterno. L’ufficiale dello stato civile, a fronte di esigenze straordinarie, potrà disporre deroghe alle modalità ed ai normali orari di effettuazione dei servizi funebri.

I trasporti seguiti da funerale in città si svolgo al mattino con partenza alle ore 9.00, 10.00 e 11.00; al pomeriggio nel periodo dell’ora solare alle 14.30 ed alle 15.30, nel periodo dell’ora legale alle ore 15.00 ed alle ore 16.00. Il mercoledì ed il venerdì mattina non si effettuano seppellimenti nei cimiteri cittadini.

I trasporto funebri diretti ad altro comune si svolgono con partenza il mattino dalle 8.30 alle 11.30, al pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 nei mesi da ottobre ad aprile, dalle 14.00 alle 17.00 nei mesi da maggio a settembre.

Qualora non sia possibile assicurare la sepoltura per motivi diversi salme, ceneri e resti saranno temporaneamente depositati nella camera mortuaria ed il seppellimento avverrà durante il primo turno lavorativo utile.

I servizi funebri destinati ai cimiteri cittadini, di norma, non vengono effettuati nei giorni di: Domenica, Capodanno, Epifania, Pasqua, 25 Aprile, I Maggio, 15 Agosto, I Novembre, 8 Dicembre, Natale ed il primo lunedì di settembre (santo patrono).

Per far fronte alle esigenze di continuità del servizio di trasporto funebre, i servizi non dovranno essere sospesi per due giorni consecutivi. In caso di doppia festività i servizi funebri si effettueranno nel secondo dei due giorni negli orari previsti dall'ordinanza di cui sopra o, comunque, nel giorno festivo meno importante.

 

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 14; inoltre, se il trasporto è effettuato nel periodo da aprile a settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo di trasporto prescelto è raggiungibile dopo 24 ore alla partenza, o, infine, quando il trasporto viene eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma deve essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285, salvo che la salma sia stata imbalsamata.


Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al custode del cimitero.

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma strettamente privata.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

In tutti i casi di morte nei quali sia conclamata o sospetta la presenza di malattia infettiva diffusiva Co-vid-19 si applicano le cautele specifiche di alla circolare del Ministero della Salute n. 18 del 11/01/2021 e il confezionamento del feretro si effettua secondo le indicazioni di cui all’Allegato 2 della stessa.

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Direttore del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Direttore dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L., dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.

All’autorizzazione è successivamente allegata la certificazione attestante la verifica del feretro ai sensi del precedente articolo 17 - 3° comma.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.


Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste particolari onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art, 14, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul feretro.

In caso di partenza o di arrivo della salma con sosta in luogo di culto, limitata alla celebrazione del rito religioso, ovvero in luogo per la celebrazione di rito civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è autorizzato secondo quanto previsto dall'art. 17 - comma 1- lett. b.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 25 - commi 1 e 2 - del D.P.R. 10/9/1990, N. 285.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento del Comune ove è avvenuto il decesso.

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori del Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante il nome e il cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con idoneo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 44, I comma.

 

 

Informazioni

Ufficio Servizi cimiteriali
P.za Vittorio Veneto 1
tel: 0121 361 308 - 0121 361 223
e-mail: cimiteriali@comune.pinerolo.to.it

 

Dirigente

Dott. ssa Maria Giovanna Gambino

tel. 0121 361 310

mariagiovanna.gambino@comune.pinerolo.to.it 

Capo Sezione

Dott.ssa Barbara Camusso

tel. 0121 361 223

barbara.camusso@comune.pinerolo.to.it

Normativa di riferimento

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (1) Approvazione del regolamento di polizia mortuaria

Regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 18/04/2013