La dichiarazione di nascita è un atto obbligatorio ai sensi D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
La dichiarazione di nascita si può rendere con le seguenti modalità:

  • entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria o Casa di cura dove è avvenuta la nascita.
  • entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza dei genitori o di uno di essi.

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.
Dichiarazione tardiva: se la dichiarazione viene resa dopo 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo all'Ufficiale di Stato Civile, il quale ne dà segnalazione alla Procura della Repubblica.

Nel caso di nato morto o di decesso avvenuto prima che sia stata resa la dichiarazione, la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita

La denuncia di nascita può essere resa:

  • da uno dei genitori se coniugati
  • da entrambi i genitori, se non coniugati - riconoscimento di figlio naturale
  • da un procuratore speciale nominato dai genitori
  • dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata

Per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto i sedici anni.

Documentazione da presentare

Attestazione di avvenuta nascita rilasciata in originale dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
Documento d’identità in corso di validità di chi procede al riconoscimento

Attribuzione del nome al neonato

Può essere attribuito un solo nome che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino.
Il nome può essere composto da uno o più elementi onomastici fino ad un massimo di tre; in questo caso il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato Civile e di anagrafe, nonché nei documenti di identità del bambino.
È vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.

Dove

Servizi Demografici, Ufficio di Stato Civile, P.zza Vittorio Veneto 1, piano terra.

 

Informazioni

Ufficio Stato Civile
tel: 0121 361 220
email: stato.civile@comune.pinerolo.to.it

 

Normativa di riferimento

Codice Civile – art. 231 e seguenti titolo VII – Della Filiazione
Decreto Presidente della Repubblica 396 del 2000 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile.
Legge n. 218 del 31 maggio 1995 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
L. 4 maggio 1983 n. 184.
L. 28 marzo 2001 n. 149.