tubo scarico  

Cosa si intende per scarico?
Ecco come individua la normativa italiana attualmente vigente la materia in questione:
Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.”
L’Ufficio Ambiente rilascia le autorizzazioni agli scarichi civili non allacciabili alla pubblica fognatura di competenza comunale ai sensi della L.R. 48/93 (art. 2). Si tratta degli scarichi domestici e assimilati recapitanti in acque superficiali, suolo e strati superficiali del sottosuolo provenienti da:

  • edifici adibiti ad abitazione;
  • edifici adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, ricreativa, sportiva, culturale, scolastica, sanitaria, commerciale.

Per quanto riguarda le richieste di allacciamento alla pubblica fognatura rivolgersi invece all’ufficio Manomissione suolo pubblico (servizio manutenzione) del Settore Lavori Pubblici.
Le segnalazioni di eventuali fenomeni inquinanti rilevati sui corsi d'acqua devono essere inoltrate all'ARPA Piemonte

La normativa di riferimento

 

Autorizzazioni allo scarico

Secondo quanto prescrive la normativa nazionale, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, che sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato e per cui va fatta domanda di allacciamento.

La Legge Regionale n° 13/1990 prevede, all'articolo 8 comma 2, che "Tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento". A tale proposito, si ricorda che la Corte di Cassazione, con sentenza 14 luglio 2000 n° 9357, ha sancito l'applicabilità dell'articolo 1043 del Codice Civile, riguardante la servitù coattiva di scarico, anche nel caso in cui occorra attraversare fondi di altrui proprietà per allontanare le acque reflue derivanti dai servizi igienico-sanitari dell'edificio oggetto dell'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura.

Per lo scarico in acque superficiali sul suolo e strati superficiali del sottosuolo provenienti da insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura, è necessaria apposita autorizzazione.

La domanda di autorizzazione va presentata al Settore Lavori Pubblici – Ufficio Ambiente -   Piazza Vittorio Veneto 1 - 10064 Pinerolo (TO).

Documentazione da presentare

subirrigazione

 

  1. Compilare il modulo Istanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili in ricettore diverso dalla pubblica fognatura, sotto riportato ed i relativi allegati necessari.
  2. Trasmettere al Settore suddetto, tramite il servizio postale, ovvero presentando tale documentazione a mano all’ ufficio protocollo   del Comune di Pinerolo
    • 2 copie della domanda, di cui una in bollo, con i relativi allegati.
Modulistica
Istanza ed all. A1 logo dwnload pdf
All. A2  logo dwnload pdf
All. A3  logo dwnload pdf
All. A4  logo dwnload pdf
All. A5  logo dwnload pdf
Schema ACQUE NERE e GRIGIE separate  logo dwnload pdf

Schema ACQUE NERE e GRIGIE non separate

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  • DICHIARAZIONE DI ASSENZA SCARICO   logo dwnload pdficona-curriculum-word

 

 

L'autorizzazione è valida per 4 anni dalla data del rilascio ed è tacitamente rinnovata ai sensi dell’art. 4 della L. R. n.6/2003 e s.m.i.
Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o modifica dell’impianto di depurazione, deve essere richiesta nuova autorizzazione.
Per maggiori informazioni e per il ritiro della modulistica, nonché per l’inoltro delle istanze di autorizzazione, rivolgersi al Comune

di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo - Settore Lavori Pubblici – Ufficio Ambiente e Protezione Civile   (stanza 206)

impianto

Controlli e sanzioni

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può effettuare il controllo degli scarichi. Per gli scarichi in pubblica fognatura l'ente gestore organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di servizio.
Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli, e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, l'autorità competente, secondo la gravità dell'infrazione procede:

  • alla diffida stabilendo un termine entro cui devono essere eliminate le irregolarità,
  • alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica,
  • alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni.

 

Ai sensi dell’art. 133 del D. Lgs. 152/2006, chiunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione, ovvero continui ad effettuare detti scarichi anche dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 a 60.000 euro. Nell'ipotesi di edifici isolati adibiti ad uso abitativo, la sanzione è da 600 a 3.000 euro.