~ Agevolazioni per acquisto combustibili da riscaldamento (clicca sul link)

~ Norme per il riscaldamento:

Per la sola stagione invernale 2022/2023 (DM 383 del 6/10/2022)

Il territorio del Comune di Pinerolo ricade nella Zona climatica “E”, che prevede, come deroga alla normativa nazionale, per la sola stagione invernale 2022/2023:

  • l’accensione del riscaldamento nel periodo dal 22 ottobre al 7 aprile, per un massimo di 13 ore giornaliere, anche frazionate;

  • La temperatura dell’aria all’interno degli edifici residenziali non deve superare 19°C, + 2°C di tolleranza. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili in cui la temperatura non deve superare 17°C + 2°C di tolleranza.

Il suddetto decreto, disponibile al seguente link, prevede inoltre una serie di esclusioni:

 

Regole valide prima e dopo le eccezioni del DM 383 del 6/10/2022 (stagione invernale 2021/2022 e stagioni invernali dalla 2023/2024 in poi)

Gli impianti termici, in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013, articolo 4, possono essere accesi solo in determinati periodi dell’anno, per un massimo  di ore giornaliere stabilito in base alla zona climatica in cui ci si trova e facendo in modo che non siano superati i valori massimi di temperature negli ambienti.

Il territorio del Comune di Pinerolo ricade nella Zona climatica “E”, che prevede:

  • l’accensione del riscaldamento nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere, anche frazionate;

  • La temperatura dell’aria all’interno degli edifici residenziali non deve superare 20°C, + 2°C di tolleranza. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili in cui la temperatura non deve superare 18°C + 2°C di tolleranza.

Accensioni straordinarie

Il DM 383 del 6/10/2022 prevede all'art. 1 comma 6, che dopo il 7/4/2023 (per la zona E in cui ricade Pinerolo): "... in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria".

Climatizzazione estiva

Durante il funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione estiva la temperatura dell’aria all’interno di tutti gli edifici non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza.

 

 

Per informazioni:

Ufficio Ambiente

U.R.P.