Disposizioni sul soggiorno dei cittadini dell'unione europea e dei loro familiari extracomunitari e disposizioni sui familiari stranieri dei cittadini italiani.

(Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2007)

 

I cittadini dell'Unione europea

I cittadini dei 26 Paesi dell'Unione europea hanno diritto d'ingresso in Italia dove

possono soggiornare per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna
formalità.
E' sufficiente essere in possesso della carta d'identità.

Il diritto di soggiorno fino a tre mesi è comunque subordinato alla disponibilità di risorse economiche che gli impediscono di diventare un onere per lo Stato italiano, e finché non costituiscono un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il diritto al soggiorno superiore a tre mesi, invece, è riconosciuto solo se sussiste uno dei seguenti requisiti:

  • si tratta di un lavoratore subordinato o autonomo
  • il cittadino dell'Unione dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria
  • si tratta di studente iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studi o di formazione professionale e dispone di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria

In questi casi il cittadino dell'Unione, a partire dall'11 aprile 2007, NON dovrà più richiedere la carta di soggiorno alla questura in quanto questo documento è stato abolito.
Dovrà, invece, richiedere l'iscrizione all'anagrafe del comune dove intende stabilirsi.
Infatti ora spetta ai comuni e non più alle questure accertare se sussiste o meno il diritto al soggiorno del cittadino comunitario.

Per ottenere l'iscrizione anagrafica il cittadino comunitario deve dimostrare con idonea documentazione che è in possesso dei requisiti che ora abbiamo indicato e cioè l’attività lavorativa esercitata, ovvero la disponibilità di risorse economiche e di una assicurazione sanitaria, ecc..
E' importante ricordare che le risorse economiche possono essere dimostrate anche con autocertificazione.
Depositata la domanda con i documenti, l'anagrafe rilascerà una ricevuta. In un secondo momento, se tutto è in regola, rilascerà un apposito certificato che attesta il diritto al soggiorno.
Nel caso in cui l'anagrafe non ritenga di accettare l'iscrizione anagrafica per mancanza dei requisiti, l'interessato potrà presentare un ricorso al tribunale ordinario.
Quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

Dopo aver soggiornato in via continuativa per cinque anni in Italia, i cittadini comunitari acquistano il diritto al soggiorno permanente. Questo diritto non può essere riconosciuto nel caso di assenze dall'Italia per periodi superiori a sei mesi l'anno, salvo alcune documentate eccezioni, quali ad esempio la maternità, malattie gravi, ecc.
La condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente del cittadino comunitario è certificata da un attestato rilasciato dal comune di residenza. Questo attestato, tra qualche mese, potrà essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identità elettronica.
Attenzione: il diritto di soggiorno permanente si può perdere a seguito di assenze dal territorio italiano di durata superiore a due anni consecutivi.
Infine - e questa è un'altra novità contenuta nel decreto - i cittadini comunitari possono essere espulsi dall'Italia con un provvedimento del Ministro dell'interno, ma solo in casi particolarmente gravi, quando cioè costituiscono un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica o per la sicurezza dello Stato.

I familiari comunitari ed extracomunitari dei cittadini dell'Unione europea

Il diritto all'ingresso ed al soggiorno è riconosciuto anche ai familiari comunitari ed extracomunitari. Però, in quest'ultimo caso, devono essere in possesso del visto d'ingresso nei casi in cui questo è previsto. Il visto si richiede direttamente presso l'ambasciata o il consolato italiano. Ricordiamo che NON deve essere svolta alcuna pratica presso lo sportello unico dell'immigrazione che tratta solo il ricongiungimento richiesto dal cittadino extracomunitario.

Vediamo quali sono i familiari che possono entrare e soggiornare.

  • il coniuge
  • i figli del cittadino comunitario o del coniuge di età inferiore a 21 anni. Lo stesso diritto è riconosciuto anche in favore dei figli che hanno più di 21 anni se sono a carico del cittadino europeo o del coniuge
  • i genitori ed i nonni del cittadino europeo o del coniuge, purché siano a loro carico
  • infine, se e quando il Parlamento avrà approvato la legge sulle convivenze, tale diritto sarà esteso anche ai partner.

Per esercitare questo diritto, dobbiamo distinguere tra familiari anch'essi comunitari e familiari extracomunitari. Infatti, mentre per i familiari comunitari valgono le stesse regole stabilite per il titolare del diritto di soggiorno, e cioè l'iscrizione all'anagrafe, i familiari extracomunitari hanno l'obbligo di richiedere la carta di soggiorno alla questura.

Vediamo quale è la procedura da seguire.
In primo luogo si deve precisare che per soggiorni inferiori a tre mesi il familiare extracomunitario che accompagna o raggiunge il cittadino comunitario in Italia NON deve richiedere né il permesso di soggiorno, né deve presentare la dichiarazione di presenza alla questura.
Invece, per soggiorni superiori a tre mesi, deve recarsi in comune per richiedere all'anagrafe insieme al familiare cittadino comunitario.

Poi deve recarsi in Questura con i seguenti documenti:
-passaporto e visto se richiesto;

  • documento che attesta la qualità di familiare e, nei casi in cui è richiesto, la qualità di familiare a carico
  • attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione
  • quattro foto in formato tessera. Non occorrono marche da bollo

La validità della carta è di 5 anni dalla data del rilascio. La stessa mantiene validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a 6 mesi in un anno nonché ad assenze di durata superiore esplicitamente previste.

Questo titolo di soggiorno può essere revocato solo se vengono a mancare i requisiti che hanno consentitoil rilascio, oppure per motivi di ordine e di sicurezza pubblica.

Come per il cittadino comunintario, dopo cinque anni di regolare ed ininterrotto soggiorno, anche il familiare extracomunitario avrà il diritto al soggiorno permanente che sarà attestato da una "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei" sempre rilasciata dalla Questura.
Le interruzioni di soggiorno che non superino ogni volta i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta permanente.

Questa carta non può essere revocata salvo alcuni casi eccezionali.

In particolare può essere revocata, per gravi motivi di ordine e sicurezza, oppure nei casi di morte del cittadino dell'unione o di divorzio. Però se il familiare ha una attività lavorativa in corso, o sussistono altre eccezioni previste dalla legge, la Carta non potrà essere revocata.
Facoltà che la legge attribuisce ai familiari del cittadino dell'Unione quando hanno ottenuto il diritto al soggiorno per cinque anni oppure al soggiorno permanente.

Oltre al diritto fondamentale di non essere privati della carta di soggiorno è importante precisare che i familiari possono entrare ed uscire dall'Italia senza obbligo di visto. Infine possono svolgere qualsiasi attività pubblica lavorativa e possono anche partecipare ai concorsi di pubblica amministrazione, con l'esclusione di quei posti che comportano esercizio di funzioni pubbliche ( notaio, forze di polizia, magistratura, ecc.)

I familiari extracomunitari dei cittadini italiani

Tutte le disposizioni relative ai familiari dei cittadini del'Unione si applicano anche ai familiari extracomunitari dei cittadini italiani , fatte salve alcune disposizioni più favorevoli.

Riassumendo :

Primo punto: gli stranieri che hanno diritto di soggiornare con il cittadino italiano sono :

  • il coniuge
  • i figli del coniuge di età inferiore ai 21 anni, o anche superiore se sono a carico del cittadino italiano o del coniuge
  • I genitori ed i nonni del cittadino italiano o del coniuge, purchè siano a loro carico;

Secondo punto: i familiari stranieri del cittadino italiano che si trovano all'estero, quando sono sottoposti all'obbligo del visto, devono richiedere il visto direttamente al consolato o ambasciata , senza passare attraverso lo sportello unico della prefettua, il visto è rilasciato gratuitamente;

Terzo punto: i familiari hanno diritto al rilascio della Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'unione europea che ha validità di cinque anni.

Quarto: Il coniuge del cittadino italiano ha diritto al rilascio di carta di soggiorno permanente di familiari di cittadini dell'Unione;

Quinto: La carta di soggiorno può essere richiesta direttamente in questura senza oneri, tranne le spese necessarie per la produzione del documento;

Sesto: i familiari hanno diritto di esercitare qualunque attività anche nella pubblica amministrazione.

Settimo: godono di particolari garanzie contro i provvedimenti di allontanamento;

Ed infine: il coniuge ed i parenti fino al 4° grado del cittadino italiano ( genitori, nonni, zii, cugini ) con lui conviventi che si trovano in condizione di irregolarità non possono essere espulsi, salvi i motivi di ordine e sicurezza pubblica ed hanno diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari della durata di due anni.

 

Documentazione scaricabile

  • Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n. 30  (testo completo)
    recante attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. Delibere anno 2007
  • Guida alle procedure per l'iscrizione anagrafica dei Cittadini Comunitari