Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per la concessione della gestione dei Centri sportivi comunali ad associazioni sportive, società e cooperative operanti nel settore.

Art. 2 - FINALITA' DELLA CONCESSIONE

  1. Con le concessioni disciplinate dal presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
    a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
    b) dare piena attuazione all'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
    c) realizzare una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi, in una gestione che può definirsi "partecipata";
    d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
    e) ottenere una conduzione economica degli impianti senza oneri a carico del Comune.

Art. 3 - SCELTA DEL CONCESSIONARIO

  1. Il concessionario della gestione di ogni impianto sportivo comunale sarà scelto dall'Amministrazione Comunale tra le società ed associazioni sportive operanti nel territorio della Provincia di Torino, utenti e con esperienza nelle discipline praticabili, ovvero tra le cooperative di gestione formate da soci delle stesse associazioni, che ne facciano richiesta.
  2. La scelta verrà operata, fatto salvo l'accertamento delle capacità ed esperienza nella gestione di impianti sportivi nonché di una struttura organizzativa adeguata dei richiedenti, da documentare con "curricula" formativi e professionali, sulla scorta dei criteri, da considerare nell'ordine decrescente di seguito indicati:
    a) progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione;
    b) impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo/formativi cittadini o di quartiere realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati;
    c) progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa, con oneri a carico del richiedente;
    d) radicamento nel quartiere di ubicazione dell'impianto sportivo delle attività societarie.
  3. Costituisce titolo di precedenza la proposta presentata congiuntamente da più soggetti per la gestione coordinata sotto i profili amministrativi ed operativi di uno o più impianti;
  4. Laddove non si pervenga alla concessione con le modalità prescritte ai commi precedenti, L'Amministrazione provvederà alla scelta del concessionario cui affidare la gestione dell'impianto sportivo, con procedimento ad evidenza pubblica.

Art. 4 - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE

  1. La concessione avverrà previa approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto di utilizzo e sviluppo dell'impianto, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 5 - CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

  1. La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.
  2. La concessione viene disposta con l'obiettivo di ottenere una gestione degli impianti senza oneri a carico del Comune. Eventuali forme di contribuzione possono essere accordate a seguito di specifici progetti di animazione sociale o di ampliamento dell'offerta sportiva, su proposta del gestore ed approvate dall'Amministrazione Comunale, ovvero proposte da quest'ultima, ai sensi del vigente "Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici" e sue eventuali modificazioni ed integrazioni o su motivata richiesta del soggetto che richiede la concessione in relazione ai costi di gestione delle strutture; in quest'ultimo caso il contributo viene erogato per il 50% dopo la presentazione della domanda e per il 50% a consuntivo previo rendiconto delle spese sostenute e può essere oggetto di revisione con cadenza annuale.
  3. In attuazione delle finalità su esposte di realizzare forme di partecipazione dell'utenza popolare all'organizzazione ed erogazione di servizi, l'attività di volontariato assicurata dal concessionario dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.
  4. Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace ed efficiente di cui al precedente comma 2, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.
  5. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del Concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario
  6. Il concessionario deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.
  7. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, tramite i suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.
  8. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto della concessione, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.
  9. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
  10. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di far partecipare suoi rappresentanti agli organismi direttivi del concessionario.

Art. 6 - PATRIMONIO CONCESSO - MANUTENZIONI

  1. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata.
  2. La concessione comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo, le quali sono riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.
  3. Con la convenzione di gestione viene approvato un programma di manutenzioni straordinarie e migliorative realizzato direttamente dal concessionario con oneri a proprio carico, che costituisce' motivo per la concessione e contribuisce alla determinazione della sua durata.
  4. Le ulteriori opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al concessionario per l'eventuale interruzione delle attività. Il concessionario può proporre all'Amministrazione Comunale di provvedere alla loro realizzazione. In tal caso l'Amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di concedere a tal fine un contributo per le spese.
  5. Il Concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie 'spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del Concessionario.
  6. Nel corso di validità della convenzione il Concessionario può realizzare, di propria iniziativa, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica.
  7. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. AI fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della concessione.

Art. 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE

  1. La concessione decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata, stabilita in relazione al programma di manutenzioni straordinarie e migliorative che il Concessionario si impegna a realizzare, non può superare i quindici anni. E' escluso ogni rinnovo tacito.
  2. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Art. 8 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE - GARANZIE

  1. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.
  2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione della stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
  3. Il Concessionario solleva altresì l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
  4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Concessionario è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.
  5. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il Concessionario presta idonea cauzione di valore pari a 1/20 del valore presunto annuo della gestione.

Art. 9 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

  1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salve espresse esclusioni.
  2. Per ogni singola attività il Concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
  3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
  4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
  5. Il Concessionario si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione cittadini, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.
  6. Il Concessionario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educatve, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

Art. 10 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

  1. L'accesso agli impianti è disciplinato dal "Regolamento Comunale per l'utilizzazione degli impianti sportivi", secondo un calendario ed orario di usufruizione. Ogni convenzione determinerà i giorni e lo ore nei quali gli impianti sportivi sono messi a disposizione a titolo gratuito per scuole e/o attività sociali, culturali, celebrative organizzate dall'Amministrazione comunale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, nonché le modalità di accesso agli impianti.
  2. Il calendario e l'orario devono inoltre essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.
  3. Il Concessionario ha l'obbligo di ammettere all'usufruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente; società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi; scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.
  4. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal concessionario.
  5. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni del Concessionario (aree verdi, aree gioco per bambini, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e in particolare il regolamento di polizia urbana.

Art. 11 - CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

  1. Il Concessionario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche, di cui assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.
  2. nelle more delle modificazioni ed adeguamenti degli impianti relativi alle utenze di cui al punto precedente per ottenerne la completa autonomia o verificandosi una eccessiva onerosità delle operazioni a tal fine necessarie, verrà convenuta, su perizia dell'Ufficio Tecnico Comunale, la suddivisione delle spese tra i diversi utenti.
  3. Sono a carico del concessionario le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.

Art. 12 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

  1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. I ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il Concessionario.
  2. L'eventuale alloggio riservato al custode, è da considerarsi, in ogni caso di servizio; non è soggetto alla normativa vigente in tema di abitazioni; la disponibilità deve cessare con il termine della concessione di cui alla presente convenzione.
  3. Dell'attività del custode e degli oneri connessi, risponde il Concessionario.

Art. 13 - GESTIONE ECONOMICA

  1. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo, impone al concessionario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato molto presente nel mondo sportivo.
  2. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Art. 14 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

  1. A fini notiziali entro il mese di marzo di ogni anno, il Concessionario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare.
  2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale; dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione. Copia della relazione deve essere inviata alla Consulta Comunale dello Sport.
  3. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del Concessionario.
  4. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

Art. 15 - ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

  1. Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:
    a) il diritto di esclusiva di pubblicità;
    b) esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
    c) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
    d) l'esercizio di vendita di articoli sportivi.
    La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
  2. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

Art. 16 - TARIFFE

  1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al concessionario.
  2. Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale in accordo col concessionario e prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza.

Art. 17 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

  1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.
  2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
  3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento.
  4. Nel caso di cessazione anticipata della concessione l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dal concessionario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di concessione, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 18 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

  1. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.
  2. Viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
    a) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'art. 17;
    b) accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
    c) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
    d) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
    e) mancato reintegro della cauzione nei casi in incameramento della stessa;
    f) cessione della concessione.
  3. La Concessione può essere revocata nei seguenti casi:
    a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
    b) per gravi motivi di ordine pubblico;
    c) per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità del presente regolamento.
  4. La concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
    a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
    b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
    c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
    d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
    e) gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
    f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario.
  5. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

Art. 19 - PENALITA'. INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

  1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento e del Regolamento per l'utilizzazione dei complessi sportivi si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:
    a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: L. 500.000;
    b) per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate non effettuate: il 10% del valore;
    c) per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: L. 50.000 per singoli casi individuali e L. 200.000 per singoli casi di società o associazioni.
  2. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato al Concessionario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dal concessionario pena decadenza della concessione.

Art. 20 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

  1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive e collaterali sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, viene disposto che:
    a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi al Concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
    b) l'Amministrazione Comunale potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze o suggerimenti.

Art. 21 - CONTROVERSIE

  1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione.
  2. Se le divergenze dovessero permanere, prima delle azioni giudiziarie, deve essere sentita la competente commissione consiliare che deve esprimere la propria opinione, non vincolante, entro 30 giorni.
  3. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Pinerolo.

Art. 22 - DISPOSIZIONE FINALE

  1. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del codice civile in materia contrattuale.