Art. 74 del D.lg. n. 151/2001


CHI PUO' FARE LA RICHIESTA

L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del nuovo nato (o dal tutore della madre solo se quest'ultima è interdetta), residente a Pinerolo, cittadina italiana o comunitaria o extracomunitaria in possesso di:

  • carta di soggiorno in corso di validità alla data di presentazione della domanda

  • permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato

  • carta di soggiorno con dicitura “familiare di cittadino dell'Unione (o Italiano)” di durata quinquennale

  • carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (per familiare devono intendersi: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge)

  • permesso unico di lavoro ((come da Ordinanza del Tribunale di Torino - sezione Lavoro - del 15/2/2019, Dir. 2011/98/UE art. 3 comma 1: b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2001; c) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro ai fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o Nazionale)
  • status di rifugiate politiche (non necessitano del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo poichè equiparate, in questo caso, alle cittadine italiane)

  • ricevuta di richiesta di rilascio di permesso di soggiorno CE di cui sopra. In tal caso la domanda rimane sospesa fino alla presentazione del titolo di soggiorno.

Possono chiedere l'assegno anche le madri di bambini in affidamento preadottivo e di bambini ricevuti in adozione senza affidamento.
In casi particolari l'assegno può essere anche richiesto dal padre (in caso di abbandono del neonato da parte della madre o in caso di affidamento esclusivo da parte dell'Autorità Giudiziaria);dall'affidatario preadottivo o l'adottante senza affidamento (in caso di separazione legale tra i coniugi); dall'adottante non coniugato nei casi di adozione speciale; il padre che ha riconosciuto il neonato o il coniuge della donna alla quale spetterebbe il beneficio in caso di decesso di quest'ultima; da altre persone cui il minore sia stato affidato in caso di neonati non riconoscibili o non riconosciuti dai genitori.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per ottenere il beneficio di cui trattasi deve essere presentata, mediante compilazione di apposito modulo (di cui si può scaricare copia nella presente pagina), tramite servizio postale o direttamente, all'ufficio Politiche Sociali entro e non oltre:
 - sei mesi dalla data del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
- sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla richiedente nei casi particolari di cui sopra.
A tale domanda deve essere allegata l'attestazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) rilasciata dall’INPS a seguito di compilazione della D.S.U. presso i C.A.F. (Centri di Assistenza Fiscale) e se la richiedente è cittadina dell'Unione Europea l'attestazione di regolare soggiorno, o l'attestazione di diritto di soggiorno permanente, o carta di soggiorno per cittadini UE non ancora scaduta alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 30/2007.

LIMITI DI REDDITO PER POTRER BENEFICIARE DELL'ASSEGNO
Il limite di reddito del nucleo familiare del richiedente, a seguito della nuova normativa sull’I.S.E.E. in vigore del 1^ gennaio 2015, stabilito per l’anno di riferimento di cui si chiede il beneficio, da desumere, dall’attestazione I.S.E.E. (indicatore socio-economico equivalente), e viene definito di anno in anno a seguito di adeguamento I.S.T.A.T. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale). Il limite di reddito del nucleo familiare del richiedente stabilito per l'anno 2023, da desumere dall'indicatore I.S.E.E., è di € 19.185,13 . Il riferimento base è per un nucleo familiare composto da tre persone (per ogni figlio aggiuntivo tale limite viene elevato a seguito di riparametrazione del coefficiente stabilito per legge per il calcolo della situazione economica).
L'importo totale annuo dell'assegno per il 2023 è di € 1.917,30.

NOTE
Nel caso in cui la madre del nuovo nato presti attività lavorativa, l'assegno di maternità di cui all'articolo 74 del D.lg. n. 151/2001 non può essere sostitutivo dell'assegno di trattamento obbligatorio di maternità erogato dall'I.N.P.S. In tal caso può essere concessa la differenza tra l'importo dell'assegno di maternità di cui all'articolo 74 del D.lg. n. 151/2001 e l'assegno percepito se tale importo non è superiore alla somma di € 1.917,30 (importo anno 2023).
L'assegno concesso dal Comune non è altresì cumulabile con quello concesso dall'I.N.P.S. e riservato alle donne che vantano il versamento all'I.N.P.S. di contributi per maternità per aver svolto almeno tre mesi di attività lavorativa in un periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria preadottiva o adottante senza affidamento.
In caso di parto gemellare o plurigemellare le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati per poter usufruire di un importo dell'assegno proporzionale al numero dei nati.

 

Informazioni

Ufficio Politiche Sociali
Piazza Vittorio Veneto 1, 10064 Pinerolo
tel: 0121 361 228
e-mail: politiche.sociali@comune.pinerolo.to.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
Piazza Vittorio Veneto 1, 10064 Pinerolo
tel: 0121 361 325
email: urp@comune.pinerolo.to.it