Cinture di sicurezza

DOTAZIONE DI CINTURE

Art.lo 172 Codice della Strada ( articolo modificato dal DLG.vo n. 150/2006 di attuazione della Dir. 2003/20/CE)

L'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1. L'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza riguarda il conducente e i passeggeri delle seguenti categorie di veicoli: autovetture, autoveicoli destinati al trasporto di cose, autobus . Dal 30 luglio 2010 tale obbligo ricorre anche per il conducente ed il passeggero di quadricicli leggeri dotati di carrozzeria chiusa (il cosiddetto minicar) dotati sin dall' origine di cinture di sicurezza. 

Sono esenti dall'obbligo dell'installazione i veicoli " di vecchia costruzione" che erano stati omologati secondo criteri che non prevedevano ancora l'obbligo della installazione delle cinture. I veicoli della categoria M1 hanno sempre l'obbligo delle cinture anteriori se immatricolati dopo il 01.01.1978 e delle posteriori se immatricolati dopo il 26.04.1990. Quindi per i veicoli immatricolati prima delle suddette date e precisamente a far data dal 15.06.1976 l'obbligo sussiste solo se sono predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco. La mancanza delle cinture quando abbligatorie é sanzionata dal Codice della Strada dall'articolo 72 e prevede l'obbligo della segnalazione all'UMC per l'eventuale revisione ai sensi dell'articolo 80, comma c del Codice della Strada.

Alcuni motocicli di categoria  L costruiti con cellula di sicurezza a prova di crash hanno l'obbligo di indossare il casco e di utilizzare le cinture di sicurezza così come previsto dall'art.lo 171, -01 Codice della Strada.

Gli autoveicoli delle altre categorie, anche se muniti di punti di attacco non sono obbligati, salvo quelli già dotati di cinture al momento della immatricolazione.

USO DELLE CINTURE

Hanno l'obbligo di utilizzare le cinture, in qualsiasi situazione di marcia, ad esclusione dei casi in cui il veicolo si trovi in fermata o in sosta (secondo la recente giurisprudenza in materia l'obbligo delle cinture si ritiene escluso in quelle situazioni di marcia in cui non sussiste il rischio di eventi quali, collisioni, uscita di strada, brusca frenata ecc. in grado di provocare urti pericolosi MA PERMANE NEI CASI DI VEICOLI FERMI IN CODA poiché la possibilità di un urto da tergo é esistente) , il conducente e i passeggeri dei veicoli muniti di cinture delle categorie di veicoli classificati dal Codice della Strada  M1,N1,N2 e N3, nonchè della categoria L6 e dotati di carrozzeria chiusa.

L'obbligo vale anche per tutti gli occupanti, di età superiore ai 3 anni, di veicoli M2 e M3 (miniscuolabus, scuolabus e veicoli ad uso speciale delle categorie M2, M3) .

L'articolo 172 Codice della Strada prevede delle ESENZIONI dell' uso delle cinture di sicurezza:

  • Forse di Polizia e Corpi di Polizia Locale/Municipale e Provinciale nell'espletamento di servizi in emergenza . Non sono considerati servizi in emergenza eventuali servizi di scorta a veicoli e trasporti eccezionali;
  • addetti ai servizi sanitari e antincendio durante gli interventi di emergenza;
  • conducenti di veicoli con allestimenti specifici per raccolta e trasporto rifiuti e di veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale in centri abitati;
  • addetti ai servizi di vigilanza privati che effettuano scorte;
  • istruttori di guida nell'esercizio delle loro funzioni;
  • persone cui l'uso delle cinture é controindicato per particolari patologie o condizioni fisiche con certificazione USL o con certificazione di Stato UE, indicante la durata di validità e recante il simbolo di cui alla Dir. 91/671/CEE, cioé deve essere raffigurata  una " sagoma stilizzata con cintura sbarrata da una X";
  • donne in stato di gravidanza munite di certificato medico attestante le condizioni di rischio derivanti dall'utilizzo delle cinture di sicurezza;
  • passeggeri di veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto locale di passeggeri in piedi e circolanti in zona urbana;

 

Donne incinte: cinture si o no?

Anche le donne in stato di gravidanza devono usare le cinture di sicurezza perché non solo non danneggiano il bambino ma riducono i rischi in caso di incidente.
Molte donne, sbagliando, credono che sia sufficiente solo l'airbag per proteggere il nascituro. Cinture di sicurezza e airbag devono agire insieme per far scendere del 70% la soglia di pericolo per la futura mamma e il bambino. Il tipo di cintura che abitualmente troviamo sulle autovetture in commercio deve passare sotto la pancia e sull'anca perché se la cintura passa sulla pancia con un urto violento c'è il pericolo di ferite interne.
Un ultimo consiglio, non lasciate la cintura troppo lenta perché in caso di incidente la cintura potrebbe consentire alla donna di scivolare bruscamente verso il basso. La conseguenza sarebbe un pericoloso strappo verso l'alto del tratto di cintura che passa sotto la pancia, causando ferite alla mamma e al bambino.

esenzione utilizzo cinture di sicurezza

https://www.aci.it/laci/sicurezza-stradale/sistemi-di-sicurezza-passiva/cinture-di-sicurezza.html

DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER BAMBINI  

I bambini di statura inferiore a 150 cm devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini adeguato al loro peso, di tipo omologato come previsto dall'art. 172, comma 12, Codice della Strada.  Il sistema di ritenuta deve riportare il talloncino riportante il numero di omologazione, la marca ed il Paese di produzione.

I dispositivi di ritenuta per bambini sono classificati in cinque "gruppi di massa" in ottemperanza alla Dir 2003/20/CE:

  • gruppo 0 per bambini di peso inferiore ai 10 Kg;
  • gruppo 0+ per bambini di peso inferiore ai 13 Kg ( posizione sul veicolo sedile posteriore e in senso contrario al senso di marcia del veicolo - allorquando siano posizionati sul sedile anteriore dovra essere disabilitato l'airbag);
  • gruppo 1 per bambini di peso compreso tra 9 e 18 Kg;
  • gruppo 2 per bambini di peso tra i 15 e 25 Kg;
  • gruppo 3 per bambini di peso compreso tra 22 e 36 Kg;

I dispositivi di ritenuta sono suddivisi in due classi:

  • classe integrale che racchiude quei dispositivi che possono essere ancorati mediante una propria combinazione di cinghie e fibbie;
  • classe non integrale che racchiude quei dispositivi costituiti da un sistema di ritenuta parziale che usato in combinazione con una normale cintura di sicurezza forma un sistema i ritenuta completo. I sistemi di ritenuta non integrali privi di schienale ( cosiddetti rialzi) omologati ai sensi del R44/04 possono essere utilizzati solo per i bambini di altezza superiore ai 125 cm . La vendita di tali dispositivi per bambini con altezza inferiore ai 125cm sarà possibile sino ad esaurimento.

     

Il regolamento UNECE 129 non sostituisce il Regolamento UNECE 44 per cui é possibile scegliere il dispositivo sulla base delle caratteristiche tecniche del veicolo e sulla base delle esigenze personali.

 

I SISTMI DI RITENUTA PER BAMBINI DEVONO ESSERE OMOLOGATI CONFORMEMENTE al REG. ECE-ONU n. 44 o al REG. ECE-ONU n. 129 ed essere installati conformemente alle informazioni fornite dal fabbricante (DM MIT 15.5.2014)

RIFERIMENTI PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI 

A: seggiolini o dispositivi di ritenuta omologati adeguati al peso del bambino se il bambino é di altezza <1,50 mt e peso < a 36 Kg;

B: cinture di sicurezza , se il bambino ha altezza>1,50mt ( i bambini di statura superiore ai 150 cm sono assimilabili agli adulti;

C: esenzione per bambini di altezza <1,50mt aventi accanto perona di almeno 16 anni;

D: esenzione per bambini di altezza <1,50mt e peso >36 Kg purché muniti di idonea certificazione medica;

 

NOVITA' NORMATIVA -MODIFICA DELL'ARTICOLO 172 DEL CDS " Introduzione dell'obbligo di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi "- Legge 1 ottobre 2018, n. 117.

L'obbligo della installazione sugli autoveicoli e autocarri di qualsiasi massa dei dispositivi antiabbandono su tutti i seggiolini che vengono installati sui veicoli entrerà in vigore dal 01.07.2019. 

I requisiti e le caratteristiche di tali dispositivi  finalizzati alla riduzione del rischio di " abbandono volontario di bambini all'interno di veicoli chiusi" dovranno essere determinati con un apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Legge_1_ottobre_2018_n_117

portale Aci sistemi di ritenuta

 

Il Casco

Omologazione e normativa

Fatto salvo l'obbligo imposto dal Codice della Strada, il casco é da considerare non un obbligo ma un dispositivo di sicurezza che é in grado di salvare la vita al conducente di un veicolo a due ruote. Pertanto tale dispositivo deve essere scelto con molta attenzione e soprattutto OMOLOGATO e conferme alla normativa Europea. La targhetta di omologazione deve essere presente all' interno del casco ed é costituita da un simbolo a forma di cerchio all'interno del quale si trova la lettera E seguita dal numero distintivo del paese che ha accordato l'omologazione seguita dal numero d'omologazione. La lettera E é seguita da una ulteriore lettera che sta ad indicare la tipologia del casco:

P= integrale;

J= jet;

NP= modulare con mentoniera non protettiva;

P-J= modulare con mentoniera protettiva;

La normativa Europea per l'omologazione dei caschi attualmente in vigore (ECE 22-05) sarà superata dalla nuova Omologazione ECE 22-06 ed entrerà in vigore a partire dal Gennaio 2022. La nuova normativa ECE rende più severa la procedura di prova sulla base della rilevazione dei cinque punti di impatto al quale un casco può essere sottoposto in caso di incidente stradale o di perdita di controllo del motociclo. Tali nuovi requisiti di omologazioni sono stati introdotti per il raggiungimento di un livello di sicurezza finalizzato all'annientamento della forza di impatto di viso e cranio su asfalto o altro ostacolo.

campagna_sicurezza_stradale_Ministero_ "SICUREZZA STRADALE SULLA BUONA STRADA"

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Catene a bordo

La norma

Numerose le strade italiane interessate da questa norma del Codice della Strada, precisamente dalla legge 120 del 29 luglio 2010 che riporta: “Il segnale di Catene da Neve Obbligatorie deve essere usato per indicare l’obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve. Il segnale può essere inserito in alternativa entro quello di Transitabilità mantenendo il proprio valore prescrittivo.” Di conseguenza “è necessario che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio“. Qualche riga più sotto si legge che l’articolo “prevede l’obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.
La legge dell’obbligo di catene e pneumatici invernali è valida su tutto il territorio italiano ma sta alle singole regioni il decidere come imporla. Quindi il periodo di validità e le strade dov’essa viene applicata possono cambiare da regione a regione, ma anche da città metropolitana a città metropolitana e da comune a comune. In molti paesi montani infatti l’obbligo vige dal 15 novembre al 15 aprile, mentre in altre parti dell’Italia parte qualche giorno più tardi.

Sanzioni

Ma cosa succede se durante un controllo si scopre che un’automobilista non ha rispettato la norma? La legge 120 di cui parlavamo poco fa prevede anche delle sanzioni in caso di non osservanza. Gli automobilisti sono infatti tenuti a tenere a bordo delle catene da neve omologate ed allineate alla misura degli pneumatici che equipaggiano il proprio veicolo, oppure possono in alternativa montare delle gomme termiche che però devono rientrare tra le misure elencate sul carta di circolazione e devono presentare il simbolo del fiocco di neve sulla spalla.
Sulle autostrade le multe partono da circa 80 euro ma possono arrivare ad un massimo di 318 euro. Negli altri casi invece si parla di 84 euro (ridotti a 58 euro se si procede al pagamento della multa entro i primi cinque giorni dalla notificazione), 41 euro nei centri abitati.

Si veda anche: Strade con obbligo di gomme o catene da neve 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/comunicati/viabilita/torna-l-obbligo-di-catene-o-gomme-da-neve-sulle-strade-di-montagna

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=1&id_dett=6