patente 550

Aggiornata al 29 dicembre, 2016

All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio subisce decurtazioni, a seguito della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V del CDS.

 tabella punti

Sanzioni accessorie (pdf)

 

 (fonte sito: Polizia Municipale Torino)

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione risulta dal verbale di contestazione. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata (ovvero da quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi). 

La  è effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 CDS, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.

Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 CDS, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422,00 a € 1.695,00. Se il pagamento avviene entro giorni 5 ( cinque) é prevista una riduzione del 30% quindi l'importo da pagare sarà pari a  € 295,40. Oltre il sessantesimo giorno l'importo sarà pari a € 847,50.
Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

Purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida.

Salvo il caso di perdita totale del punteggio, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.

Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

Alla perdita totale del punteggio il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128 CDS. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. 

Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

  • Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
  • La disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 126 bis CDS, si applica anche alla carta di qualificazione del conducente (CQC), nonché al CAP di tipo KB. La decurtazione del punteggio si applica alla CQC, qualora gli illeciti siano commessi alla guida di un veicolo per cui la conduzione sia previsto il predetto documento e nell’esercizio dell’attività professionale. Nel caso in cui si determini la perdita totale del punteggio attribuito alla CQC, detto documento è revocato, qualora il conducente non superi l’esame di revisione previsto dall’art. 126 bis CDS. In caso di revoca della patente di guida, determinata dall’esito negativo dell’esame di revisione di cui sopra, vengono altresì revocati sia la CQC sia il CAP di tipo KB.
  • Nel caso in cui la decurtazione punti sia conseguente ad illeciti penali, la comunicazione avviene dopo che sia divenuta definitiva la sentenza di condanna. 

Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero

Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n.285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n.285 del 1992.

Ai soggetti, di cui al capoverso precedente, che hanno commesso nell’arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell’arco di due anni, l’inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l’inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l’applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal decreto.

 

Informazioni

Motorizzazione Civile di Torino
848.78.27.82 - Informazioni su punti patente (costo di una telefonata urbana)
800.23.23.23 - Informazioni su duplicato patente, rinnovo,
cambio residenza patente e carta di circolazione (per pratiche non presentate alla Motorizzazione)
800.97.94.16 - Mancato recapito patente rinnovata dal medico (risponditore automatico)