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Pagamento verbali, informazioni su verbali, cartelle esattoriali, decurtazione punti, presentazione ricorsi.

 

Avvisi

Riduzioni sulle multe per chi paga entro 5 giorni

La modifica all'articolo 202 del Codice della Strada, ha introdotto la possibilità di effettuare i pagamenti con una riduzione del 30% della sanzione se il pagamento stesso avviene entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notifica del verbale. La riduzione del 30% si applica anche ai "preavvisi di sosta".
La riduzione del 30% non è applicabile per le seguenti infrazioni:
1.    Violazioni per le quali non è ammesso per legge il pagamento in misura ridotta;
2.    Violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida;
3.    Violazioni non incluse nel codice della strada, ma previste dalla legislazione complementare.

TESTO INTEGRALE DELL'ART.LO 202, Dlgs. 4 Luglio 2006, n 223 così come modificato dalla L. 9 agosto 2013, n 98

1. " Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All’uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento
elettronico.
2.1. Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto al comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L’agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L’agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l’agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico.
2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l’agente accertatore dipende.
2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati si sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis.
3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall’identificazione.
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni."

Per ulteriori chiarimenti e informazioni:
Polizia Locale tel. 0121.361278 - 0121.361277 - 0121.361329
Email:  vvuu.verbali@comune.pinerolo.to.it

Il pagamento delle sanzioni amministrative relativo alle violazioni del Codice stradale si può effettuare:

  • presso il Comando Polizia Locale - cassa ufficio VERBALI (solo contanti)
  • con conto corrente postale  n. 17703109 intestato a: Comune di Pinerolo - Ufficio Polizia Locale - Servizio Tesoreria - 10064 - Pinerolo
  • con Bonifico bancario intestato a:
    Comune di Pinerolo - Ufficio Polizia Locale - Servizio Tesoreria Iban: IT 26 Q 07601 01000 000017703109


La somma indicata versata in misura inferiore od oltre il prescritto termine di 60 giorni dalla data di notifica sarà tenuta in acconto fino all'iscrizione a ruolo.

Richiesta di pagamento rateale della sanzione ( inserire ante ingiunzione )
  • Il soggetto sanzionato che versi in condizioni economiche disagiate può presentare istanza motivata di rateazione ai sensi dell’art. 26 della legge n. 689/81 e dall'art.202 bis Codice della Strada  Le rate mensili non possono superare il numero di trenta. In ogni momento è sempre possibile estinguere il debito con un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, il soggetto obbligato è tenuto a pagare il residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione.
  • Ai fini della valutazione dell’istanza di rateazione, per le persone giuridiche,  il Legale Rappresentante è tenuto ad inviare l'ultima dichiarazione dei redditi (MODELLO UNICO). Nel caso di persona fisica è tenuta a produrre idonea documentazione fiscale (ISEE o MODELLO UNICO).
  • Qualora l’Autorità conceda il pagamento rateale, insorge l’obbligazione accessoria di corresponsione degli interessi c.d. di rateazione nella misura del tasso legale, ai sensi dell'art. 1282, comma 1, codice civile.

Per ulteriori informazioni

Comando Polizia Municipale tel. 0121 361278
Email:ufficioverbali@comune.pinerolo.to.it

Responsabile Comandante Dott. Battel Federico