(Decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 sulla sicurezza stradale)

E' stato approvato nel mese di agosto dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legge 3 agosto 2007 , n. 117 . Le disposizioni sono in vigore da sabato 4 agosto 2007.

 

 

GUIDA SENZA PATENTE (art. 116 del Codice della Strada)

Viene reintrodotta la sanzione penale per chi guida senza aver conseguito la patente, ovvero quando la patente è stata revocata o non è stata rinnovata per mancanza di requisiti.
Per questo reato è prevista una sanzione pecuniaria da 2.257,00 a 9.032,00 euro e il sequestro preventivo del veicolo.
Se il reato viene commesso per più di una volta in un biennio è previsto l'arresto fino ad un anno e la confisca del veicolo.

LIMITAZIONI NELLA GUIDA (art. 117 Codice della Strada)

Viene adeguata la normativa italiana a quella Comunitaria. In estrema sintesi per i nuovi patentati valgono le limitazioni indicate nelle patenti di guida. Le principali variazioni rispetto alla normativa precedente: aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie, nuove limitazioni per la guida di autovetture per chi consegue la patente dopo il 1° febbraio 2008; non è più richiesto che il titolare di patente abbia comunque superato i 20 anni per guidare motocicli con prestazioni elevate.

LIMITI DI VELOCITA' (Art. 142 Codice della Strada)

Le postazioni di controllo degli organi di Polizia devono essere segnalate e rese ben visibili.
In particolare, le postazioni mobili di controllo di velocità devono essere segnalate con dispositivi luminosi.
Sono previste 4 fasce di sanzioni per il superamento dei limiti di velocità:

  • fino a 10 km/h oltre il limite: sanzioni da euro 36 a euro 148
  • oltre 10 e fino a 40 km/h oltre il limite: da 148 a 594 euro di sanzione e decurtazione di 5 punti dalla patente
  • oltre 40 e fino a 60 km/h oltre il limite: da 370 a 1.458 euro di sanzione, sospensione della patente da 3 a 6 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente. In caso di recidiva nel corso di un biennio la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi.
  • oltre 60 km/h rispetto il limite: da 500 a 2.000 euro di sanzione, sospensione della patente da 6 a 12 mesi, decurtazione di 10 punti. In caso di recidiva nel corso di un biennio è prevista la revoca della patente

Le sanzioni pecuniarie e quelle accessorie di sospensione della patente vengono raddoppiate se l'eccesso di velocità viene commesso alla guida di veicoli pesanti (oltre 3,5 t).

TRASPORTO DI BAMBINI SU MOTOCICLI E CICLOMOTORI (Art. 170 Codice della Strada)

E' stato introdotto il divieto di trasportare minori di 4 anni su motocicli e ciclomotori a 2 ruote. E' prevista una sanzione da 148 a 594 euro. Si precisa che il divieto è assoluto, quindi è applicato anche se il bambino è sistemato su dispositivo omologato di adattamento al sedile.

USO DI TELEFONO CELLULARE (Art. 173 Codice della Srada)

Per l'utilizzo di telefono cellulare mentre si è alla guida è prevista una sanzione che varia da 148 a 594 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente. In caso di recidiva nel corso del biennio: sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (Art. 186 Codice della Strada)

Sono previsti diversi gradi di sanzioni per la guida in stato di ebbrezza:

  • con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 gr/lt: sanzione da 500 a 2.000 euro, sospensione della patente da 3 a 6 mesi; arresto fino ad 1 mese
  • con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 gr/lt: sanzione da 800 a 3.200 euro, sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno, arresto fin a 3 mesi
  • con tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/lt: sanzione da 1.500 a 6.000 euro, sospensione della patente da 1 a 2 anni, arresto fino a 6 mesi. Decurtazione di 10 punti dalla patente
  • Se il reato viene reiterato per più di una volta nel corso del biennio: revoca della patente
  • Stesso procedimento se la guida in stato di ebbrezza è commessa da chi è alla guida di autobus o di veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate.
  • Se la guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori si procede al sequestro dei mezzo per la successiva confisca.

In caso di incidenti stradali
Quando una persona in stato di ebbrezza provoca incidenti stradale le sanzioni sopra descritte vengono raddoppiate e vi è il sequestro del veicolo. Se dall'incidente provocato dal conducente in stato di ebbrezza derivano lesioni alle persone o la morte di una o più persone le pene per lesioni colpose ovvero omicidio colposo sono aggravate.

Rifiuto di sottoporsi ad accertamenti
Chi si rifiuta di sottoporsi ai controlli degli Agenti, ovvero al controllo con etilometro: da 2.500 a 10.000 euro di sanzione, sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni (revoca in caso di recidiva del reato nel biennio); fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni; decurtazione di 10 punti.

GUIDA SOTTO EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI (Art. 187 del Codice della Strada)

Per la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti è prevista una ammenda da 1.000 a 4.000 euro, l'arresto fino a 3 mesi e la sospensione della patente di guida per un periodo da 2 mesi a 2 anni. Revoca della patente per chi guida autobus o mezzi superiori a 3,5 t. E' previsto il raddoppio delle pene se chi guida in stato di alterazione provoca incidenti. Se la guida in stato di alterazione è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori si procede al sequestro dei mezzi.

Rifiuto di sottoporsi ad accertamenti
Chi si rifiuta di sottoporsi ai controlli degli Agenti: 2.500 euro di sanzione, sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni, fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, decurtazione di 10 punti dalla patente, richiesta di revisione della patente.
Sono previsti inasprimenti nei casi in cui siano stati causati incidenti stradali.

 

"I Choose Life - Io scelgo la vita"  Campagna di Sicurezza della Città di Pinerolo

 

TRASPORTO PASSEGGERO SU MOTOCICLO O CICLOMOTORE A 16 ANNI (Legge 29 Luglio 2015 n°115 che ha modificato - Art. 170 Codice della Strada)

A partire dal 18 agosto 2015 è possibile per chi ha compiuto i 16 anni ed è dotato di patente valida, il trasporto di un passeggero qualora il veicolo sia omologato al trasporto di un passeggero.