AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2018

La Tassa Rifiuti è finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sono tenuti al versamento gli utilizzatori/detentori di immobili.

L’avviso di pagamento TARI 2018viene inviato a maggio 2018 ai contribuenti con regolare denuncia di attivazione presentata antecedentemente al 31 marzo 2018.

(Chi non lo ricevesse entro il 31 maggio 2018 potrà contattare l’ufficio Tributi).

Verrà invece inviato successivamente ai contribuenti con regolare denuncia di attivazione presentata dopo il 31 marzo 2018.

Per le utenze domestiche dei residenti in Pinerolo, i contribuenti che desiderano il ricalcolo dell’importo dovuto ai fini TARI 2018 per variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare avvenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2018, sono invitati a farne richiesta prima del versamento della 2° RATA all’ufficio Tributi.

QUANDO SI VERSA

L’avviso di pagamento TARI 2018 viene inviato ai contribuenti con l’indicazione dell’importo dovuto e i relativi modelli F24 per il versamento previsto in due rate:

  • 1^ RATA scadenza 31 maggio 2018
  • 2^ RATA scadenza 31 ottobre 2018
  • Oppure pagamento  unico entro il 31 maggio 2018: in questo caso occorrerà compilare un nuovo modello F24, con tutti i dati relativi al contribuente. La parte riservata al “motivo del pagamento” andrà compilata, (senza indicare alcun numero nella casella identificativo operazione) nei seguenti modi:
  1. riportando su due distinte righe i dati indicati sui modelli F24 inviati, relativi alla prima ed alla seconda rata;

  2. oppure in alternativa, ricopiando su un'unica riga i dati indicati sui modelli F24 inviati, variando esclusivamente i seguenti dati:

           - inserendo 0101 nella casella rateazione/mese rif.

           - inserendo nella casella importi a debito versati il totale dell'importo richiesto ai fini TARI 2018 (ovvero la somma delle 2 rate).

COME SI VERSA

Per il pagamento usare esclusivamente i modelli F24 che possono essere versati:

  • in BANCA

  • in POSTA

  • presso AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (via Bogliette 3, Pinerolo dal lunedì al venerdì ore 8:15 – 13:15);

  • nelle TABACCHERIE abilitate

Il pagamento non può essere effettuato attraverso domiciliazione bancaria.

UTENZE DOMESTICHE

 

ATTIVAZIONE/VARIAZIONE TARI

I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune preferibilmente entro il 31 gennaio, e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione, detenzione o possesso.

 
 

 

CESSAZIONE TARI

La cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere denunciata su apposito modulo e presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 31 gennaio dell’anno successivo al suo verificarsi, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.

 

 

RIDUZIONI TARI

  • Riduzione del 30% della quota variabile per compostaggio

A decorrere dall'1/1/2018 è possibile usufruire della riduzione del 30% della quota variabile della TARI per compostaggio. A tal fine occorre presentare all’ufficio Tributi del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo, Richiesta iscrizione Albo Comunale Compostatori e riduzione per il compostaggio utenze domestiche. La riduzione, fermo restando il termine del 30 giugno dell'anno successivo per la sua presentazione, spetta a decorrere dalla data di effettivo possesso dei requisiti dichiarati da parte del contribuente, e comunque non anteriormente all'1/1/2018.

  • Riduzione TARI del 40% per disagio economico

Per usufruire della riduzione della TARI in misura del 40% per i locali adibiti ad abitazione principale da parte di nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da attestazione ISEE, il cui importo per l’anno 2018 è inferiore ad € 8.500,00, occorre presentare all’ufficio Tributi del Comune, entro il 15 gennaio dell’anno successivo, Richiesta di agevolazione ISEE, con contestuale autocertificazione dell’I.S.E.E. risultante da attestazione in corso di validità, e dichiarazione di avvenuto pagamento dell’importo dovuto per l’anno precedente o, in alternativa, di aver aderito ad un piano di rientro mensile e pagato almeno la prima rata.

Se trattasi di ISEE CORRENTE la riduzione del 40% è riconosciuta limitatamente per il periodo di validità dello stesso; i soggetti interessati dovranno comunicare all’ufficio tributi il permanere delle condizioni che ne danno diritto ad ogni rinnovo dell’indicatore. Il pagamento delle rate del tributo non ancora giunte a scadenza sarà pertanto sospeso per l’anno di riferimento sino al 31/12/2018, al fine di consentire l’effettivo ricalcolo a consuntivo dell’importo dovuto.

COMUNICATO AGEVOLAZIONE DISAGIO ECONOMICO

  • Riduzione TARI del 60% per distanza dal più vicino cassonetto > 1.000 mt

A partire dall'1 gennaio 2018 sono variati i requisiti per poter usufruire  della riduzione del 60% del tributo per zone non servite. La riduzione è riconosciuta per le sole utenze (domestiche e non domestiche) la cui distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore a 1.000 metri. I contribuenti che già beneficiavano dell’agevolazione per distanza dal più vicino punto di raccolta superiore a 400 metri, e che risultano essere ad una distanza superiore a 1.000 metri, dovranno presentare nuova istanza all'ufficio tributi, con conseguente ricalcolo dell’importo dovuto (eccezion fatta delle utenze per le quali l'agevolazione é stata mantenuta d'ufficio per dato relativo alla misurazione già disponibile)

La riduzione del 60% della tassa per le utenze la cui distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore a 1.000 metri, in base al percorso pedonale più breve e nel rispetto del Codice della Strada, deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo contestualmente alla presentazione della dichiarazione oppure, successivamente, tramite il modulo:

COMUNICATO DOMESTICHE RIDUZIONE ZONE NON SERVITE

  • Riduzione ad 1/3 della TARI per i residenti all’estero iscritti all’AIRE e pensionati nei rispettivi paesi di residenza

COMUNICATO AIRE

 

 

RIMBORSI TARES TARI

Il contribuente che ritiene di aver versato una tassa superiore a quella dovuta può presentare una domanda di rimborso TARSU/TARES/TARI entro il termine di 5 anni dalla data del versamento.
Il contribuente, in luogo del rimborso, può anche optare per la compensazione dell'importo versato in eccedenza sui pagamenti TARI dovuti per gli anni successivi. A seguito d’istruttoria d’ufficio, si provvederà al conguaglio con l’importo dovuto per le annualità successive.

 

UTENZE NON DOMESTICHE

 

COMUNICATO IMPORTANTE PER LE DITTE INDIVIDUALI

Le ditte individuali, per le quali il modello di pagamento F24 riporta la Partita I.V.A. anziché il Codice Fiscale del titolare necessario per effettuare il versamento, sono invitate a segnalare tale anomalia all’ufficio tributi (preferibilmente tramite mail all’indirizzo tributi@comune.pinerolo.to.it) indicando il nome e cognome del titolare della ditta con relativo Codice Fiscale, affinché possa essere aggiornata la scheda anagrafica del contribuente presente nella banca dati tributaria.

 

ATTIVAZIONE/VARIAZIONE TARI

I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 31 gennaio, e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione, detenzione o possesso.

COMUNICATO DICHIARAZIONE ATTIVAZIONE

 

 

CESSAZIONE

La cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere denunciata su apposito modulo e presentata dal titolare o dal rappresentante legale preferibilmente entro il 30 giugno dell’anno successivo al suo verificarsi. Se presentata successivamente a tale termine, occorrerà allegare alla richiesta di cessazione idonea documentazione attestante la data di effettivo rilascio dell'immobile.

COMUNICATO CESSAZIONE NON DOMESTICHE

 

 

RIDUZIONI

  • Riduzione TARI del 60% per distanza dal più vicino cassonetto > 1.000 mt

A partire dall'1 gennaio 2018 sono variati i requisiti per poter usufruire  della riduzione del 60% del tributo per zone non servite. La riduzione è riconosciuta per le sole utenze (domestiche e non domestiche) la cui distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore a 1.000 metri. I contribuenti che già beneficiavano dell’agevolazione per distanza dal più vicino punto di raccolta superiore a 400 metri, e che risultano essere ad una distanza superiore a 1.000 metri, dovranno presentare nuova istanza all'ufficio Tributi, con conseguente ricalcolo dell’importo dovuto (eccezion fatta delle utenze per le quali l'agevolazione é stata mantenuta d'ufficio per dato relativo alla misurazione già disponibile).

La riduzione della tassa in misura del 60% per le utenze la cui distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore a 1.000 metri, in base al percorso pedonale più breve e nel rispetto del Codice della Strada, non interessate da forme di raccolta “porta a porta”, deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo contestualmente alla presentazione della dichiarazione oppure, successivamente, previa istanza in tal senso.

  • Riduzione rifiuti speciali assimilati avviati al recupero - riciclo in modo autonomo

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero - riciclo nell’anno di riferimento, mediante presentazione dei formulari di trasporto sui quali sono specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell’anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di riciclo.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando il modulo appositamente predisposto da presentare, entro il 30 aprile dell’anno successivo, attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente, al quale deve essere altresì allegata copia dei formulari di trasporto.

COMUNICATO AGEVOLAZIONE AVVIO AL RECUPERO AUTONOMO

  • Riduzione di superficie per produzione rifiuti speciali non assimilati

Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Per fruire dell'esclusione o abbattimento sopra indicati, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il settore di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);
- presentare, a pena di decadenza, copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), o in alternativa copia dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) o ancora copia delle fatture delle ditte che eseguono il ritiro degli scarti di lavorazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

  • Riduzione per compostaggio

A decorrere dall'1/1/2018 è possibile usufruire della riduzione del 10% della quota variabile della TARI per compostaggio. A tal fine occorre presentare all’ufficio Tributi del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo, richiesta di iscrizione albo comunale compostatori e riduzione per compostaggio. La riduzione, fermo restando il termine del 30 giugno dell'anno successivo per la sua presentazione, spetta a decorrere dalla data di effettivo possesso dei requisiti dichiarati da parte del contribuente, e comunque non anteriormente all'1/1/2018.

  • Riduzione per cessione a titolo gratuito di eccedenze alimentari

A decorrere dall'1/1/2018 i produttori o distributori di generi alimentari che cedono a titolo gratuito, in modo costante e continuativo nel tempo con cadenza almeno settimanale, le proprie eccedenze alimentari ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ovvero per l’alimentazione animale, ad enti ed associazioni assistenziali o di volontariato, possono usufruire di una riduzione pari fino al 10% della quota variabile della TARI. A tal fine occorre presentare all’ufficio Tributi del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo, richiesta di riduzione per cessione di eccedenze alimentari. La riduzione, fermo restando il termine del 30 giugno dell'anno successivo per la sua presentazione, spetta a decorrere dalla data di effettivo possesso dei requisiti dichiarati da parte del contribuente, e comunque non anteriormente all'1/1/2018.

  • Riduzione per esercizi di vicinato che effettuano vendita alla spina

A decorrere dall'1/1/2018 gli esercizi di vicinato a destinazione commerciale (con superficie non superiore a 250 mq) che adottano sistemi “alla spina” per la vendita di prodotti, alimentari e non alimentari, normalmente venduti con imballo, utilizzando esclusivamente sacchetti biodegradabili e compostabili o sacchetti in carta riciclabile, ovvero contenitori forniti dall'acquirente, beneficiano di una riduzione della quota variabile della TARI .
A tal fine occorre presentare all’ufficio Tributi del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo, richiesta di riduzione per vendita alla spina. La detrazione è pari al 5% della quota variabile della tariffa, in caso di attività di vendita alla spina non prevalente, o viceversa è pari al 50% della quota variabile della tariffa, in caso di vendita alla spina prevalente (attività con il più elevato volume d'affari).
La riduzione, fermo restando il termine del 30 giugno dell'anno successivo per la sua presentazione, spetta a decorrere dalla data di effettivo possesso dei requisiti dichiarati da parte del contribuente, e comunque non anteriormente all'1/1/2018.

 

  • Riduzione per somministrazione esclusiva di acqua del civico acquedotto da parte dei pubblici esercizi

A decorrere dall'1/1/2018 i pubblici esercizi che somministrano esclusivamente l'acqua del civico acquedotto, rinunciando a vendere altre acque in bottiglia, possono usufruire della riduzione del 5% della quota variabile della TARI.
A tal fine occorre presentare all’ufficio Tributi del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo, richiesta di riduzione per somministrazione esclusiva di acqua del civico acquedotto. La riduzione, fermo restando il termine del 30 giugno dell'anno successivo per la sua presentazione, spetta a decorrere dalla data di effettivo possesso dei requisiti dichiarati da parte del contribuente, e comunque non anteriormente all'1/1/2018.

  • Riduzione per vendita di bevande con il sistema del “vuoto a rendere”

A decorrere dall'1/1/2018 le attività che vendono bevande mediante il sistema del “vuoto a rendere” possono usufruire della riduzione del 5% della quota variabile della TARI.
A tal fine occorre presentare all’ufficio Tributi del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo, richiesta di riduzione per vendita di bevande con vuoto a rendere. La riduzione, fermo restando il termine del 30 giugno dell'anno successivo per la sua presentazione, spetta a decorrere dalla data di effettivo possesso dei requisiti dichiarati da parte del contribuente, e comunque non anteriormente all'1/1/2018.

 

RIMBORSI

Il contribuente che ritiene di aver versato una tassa superiore a quella dovuta può presentare una domanda di rimborso TARSU/TARES/TARI entro il termine di cinque anni dalla data del versamento.
Il contribuente, in luogo del rimborso, può anche optare per la compensazione dell'importo versato in eccedenza sui pagamenti TARI dovuti per gli anni successivi. A seguito d’istruttoria d’ufficio, si provvederà al conguaglio con l’importo dovuto per le annualità successive.

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

 

Informazioni

Ufficio TRIBUTI
tel: 0121/361279 – 0121/361315 - 0121/361401 - 0121/361321
e-mail: tributi@comune.pinerolo.to.it