AVVISO SCADENZA SALDO IMU E TASI 2017

Si ricorda che LUNEDI’ 18 DICEMBRE2017scade il termine per il versamento della seconda rata a saldo dell’IMU e della TASI (per i solo casi in cui risulta dovuta: la TASI infatti e’ stata esentata sull’abitazione principale e relative pertinenze, a partire dall'anno di imposta 2016. ).

ESENZIONI

  • La TASI e’ stata esentata sull’abitazione principale (immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente)e relative pertinenze, a partire dall'anno di imposta 2016.

  • Per gli immobili concessi in locazione, è dovuta soltanto l'IMU da parte del possessore del bene, mentre nulla è dovuto ai fini TASI, né da parte dell’inquilino né da parte del proprietario o titolare di diritto reale di godimento.

IMMOBILI SOGGETTI ALLA TASI 2017

La TASI è dovuta soltanto per:

  • Immobili invenduti (fabbricati costruiti e destinati dalla imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)

  • Fabbricati rurali ad uso strumentale (nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l’occupante versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte del 70% deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare).

  • Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, escluse le pertinenze (il Tributo è dovuto esclusivamente
    dal possessore nella misura del 90%).

QUANDO SI VERSA

Il versamento dell’imposta dovuta al  Comune è effettuato in due rate :

1^ rata: entro il 16  giugno 2017

2^ rata: entro il 16  dicembre 2017

Oppure pagamento  unico entro il 16 giugno 2017

 

La legge prevede che il pagamento dell’acconto sia eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente (art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011). Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno di competenza.

 

COME SI VERSA

La base imponibile della TASI è uguale a quella dell’IMU.

Il versamento della TASI dovuta è effettuato in autoliquidazione e pertanto il Comune non invierà ai contribuenti i modelli per il versamento, con l’indicazione dell’importo. Per il calcolo di quanto dovuto.

E' possibile effettuare il calcolo del tributo dovuto e la stampa del relativo modello F24, tramite il portale dedicato al calcolo  IUC:

 

Accedi al servizio del calcolo IUC

 

 Importo minimo: il minimo da versare è pari a €. 5,00 = per ciascun versamento. L’importo minimo è riferito all’imposta complessivamente dovuta e non all’importo delle singole rate, né ai singoli immobili.

Riferimenti normativi

 

Informazioni e comunicati

Modulistica / Dichiarazioni