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ESENZIONE IMU 2021 PER SFRATTI SOSPESI

Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU relativa all’immobile predetto. L’esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

Qualora sia stato effettuato il versamento a titolo di prima rata IMU 2021 o di unica soluzione, i beneficiari dell’agevolazione possono presentare richiesta di rimborso IMU della quota corrisposta.

I soggetti interessati devono attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione IMU nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione IMU, che deve essere presentata entro il 30 giugno 2022.

ESENZIONI IMU COVID-19

- l’art.1, comma 599 della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) prevede che non è dovuta la prima rata dell’IMU (acconto mese di giugno 2021) relativa ai seguenti immobili:

  1. adibiti a stabilimenti balneari e termali;

  2. rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze (alberghi e pensioni), immobili degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate

  3. rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni

  4. destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

- l’art.78 del D.L. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020, prevede che non è dovuta l’IMU per le intere annualità 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

- l’art. 6-sexies del D.L. 41/2021, introdotto dalla Legge di conversione n. 69 del 21/05/21, prevede che per l’anno 2021 non è dovuta la 1° rata dell’IMU relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per la fruizione dei contributi a fondo perduto, di cui all’art.1, commi da 1 a 4, dello stesso decreto. L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

- l’art. 4-ter del D.L. 73/2021, introdotto dalla Legge di conversione n. 106 del 23/07/21, prevede che alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’immobile predetto. L’esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

RIDUZIONE IMU PER PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO

L’art.1, comma 48 della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) prevede che, a partire dall’anno 2021l'IMU è ridotta al 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti in Italia, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia

Pertanto ne possono beneficiare i lavoratori comunitari ed extracomunitari, non residenti in Italia, che abbiano maturato periodi assicurativi in:

  • Stati membri dell'Unione europea;

  • Stati SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);

  • Svizzera;

  • Stati extracomunitari convenzionati con l'Italia: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS - elenco su sito INPS) *I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare la dichiarazione IMU

 

ALIQUOTE IMU

Le aliquote IMU 2021 non hanno subito variazioni rispetto a quelle in vigore nel 2020.

Aliquote IMU 2021 

Per poter beneficiare delle aliquote agevolate, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva all’Ufficio Tributi, tramite apposito modulo (reperibile nella sezione "MODULISTICA")  entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.  La documentazione non va ripresentata a meno che non siano subentrate modificazioni.

Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata, è invece necessario presentare apposita comunicazione relativa alla perdita del diritto all'agevolazione IMU.

 

CALCOLO E PAGAMENTO DELL'IMU

L' IMU è dovuta per l’anno in corso e viene calcolata in base ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese si conta per intero se il possesso dura più della metà dei giorni di cui si compone il mese, ad esempio se si acquista una casa il 18 aprile, l’Imu è dovuta a partire dal mese di maggio.

 

L'importo minimo da versare è pari a € 12,00 per ciascun versamento. L’importo minimo è riferito all’imposta complessivamente dovuta e non all’importo delle singole rate, né ai singoli immobili. 

Il versamento dell'IMU dovuta è effettuato in autoliquidazione e pertanto il Comune non invierà ai contribuenti i modelli per il versamento.

Per effettuare il calcolo dell'IMU dovuta:

 L'Ufficio Tributi NON effettua calcoli IMU.

DOVE E COME SI PAGA

Il pagamento si effettua con modello F24 nelle tabaccherie abilitate, in posta, banca o tramite home banking.

 

QUANDO SI PAGA L'IMU

Il versamento dell’imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate:

  • 1^ rata: entro il 16 giugno 2021  -  calcolata in base alla aliquote IMU 2020

  • 2^ rata: entro il 16 dicembre 2021  - conguaglio annuo sulla base delle aliquote 2021;

  • Oppure pagamento unico entro il 16 giugno 2021.

ABITAZIONE PRINCIPALE

L'abitazione principale (e relative assimilazioni) di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate) sono esenti IMU.

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Ne consegue che:

  • sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica)
  • non è possibile considerare abitazione principale un immobile diverso da quello in cui si è residenti anagraficamente
  • l'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare.

 

N.B. Se marito e moglie risiedono in abitazioni distinte, l'esenzione IMU non spetta ad entrambi, anche se residenti in comuni diversi

Con Ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020, la Corte di Cassazione ha confermato che l'esenzione IMU  spetta solo a condizione che il possessore e il suo nucleo familiare abbiano fissato la residenza anagrafica presso la stessa unità immobiliare, dove dimorano stabilmente. L'esenzione Imu per l'immobile adibito a abitazione principale quindi non spetta a entrambi i coniugi anche se vivono in comuni diversi. (Solo la separazione legale consente a moglie e marito di fruire dei benefici fiscali su due immobili diversi utilizzati come prima casa). Tale principio è riportato nel Regolamento Comunale IMU della Città di Pinerolo, all'art. 6, commi 1 e 2:

"1. Per abitazione principale s’intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Si considera, pertanto, abitazione principale, esclusivamente l’immobile nel quale vi è la dimora e la residenza del soggetto passivo (proprietario/comproprietario o titolare di altro diritto reale) e del coniuge (o convivente, nella sola ipotesi di convivenza di fatto dichiarata all’ufficio competente).

2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, in deroga a quanto disposto dal comma 1, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo famigliare si applicano per un solo immobile."

 

Sono inoltre esenti dall'IMU gli immobili assimilati ad abitazione principale, ovvero:

  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

  3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, regolarmente assegnati e concretamente adibiti ad abitazione principale, appartenenti ad enti pubblici o privati, nonché agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;

  4. la casa familiare (ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnata al genitore affidatario dei figli minori, maggiorenni portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti,  a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stessoN.B. La nuova precisazione riguardo al genitore “affidatario dei figli”, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020,  implica che in assenza di tale affidamento, a decorrere dal 1° gennaio 2020  non operi alcuna esenzione e l’IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie;

  5. Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

  6.  l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Risultano inoltre esenti le eventuali pertinenze, limitatamente ad un'unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.  Al fine di usufruire dell'esenzione IMU, è' necessario presentare all'Ufficio Tributi la seguente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANZIANI CASA DI RIPOSO- ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

MODULISTICA

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR 

MODULISTICA PER USUFRUIRE DELLE ALIQUOTE IMU AGEVOLATE 

Per poter beneficiare delle aliquote agevolate IMU, deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo una dichiarazione sostitutiva all’Ufficio Ttributi, utilizzando i moduli pubblicati qui di seguito. La documentazione non va ripresentata a meno che non siano subentrate modificazioni.

          N.B. L’agevolazione viene riconosciuta dal mese in cui è intervenuta tale riduzione.

            - Sono escluse dal beneficio le "abitazioni di lusso", classificate in A/1, A/8 o A/9;

            - Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale

               (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

            N.B. Consultare la sezione sottoriportata "RIDUZIONI IMU" per verificare se è possibile usufruire di un'ulteriore riduzione del 50%, oltre all'aliquota agevolata dello 0,76%

  

          Informazioni dettagliate sull'Accordo Territoriale del 23 settembre 2019

          N.B. oltre all'aliquota agevolata dello 0,48%, si applica per legge una riduzione del 25%     

Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata, è necessario presentare apposito MODULO PER COMUNICARE PERDITA DIRITTO AGEVOLAZIONI IMU 

 

RIDUZIONI IMU

La normativa nazionale ha previsto le seguenti riduzioni IMU:

 

1) Riduzione del 50% della base imponibile IMU:

 

  • Dall'1.1.2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti in Italia, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia

        Pertanto ne possono beneficiare i lavoratori comunitari ed extracomunitari, non residenti in Italia, che abbiano maturato periodi assicurativi in:

  • Stati membri dell'Unione europea;

  • Stati SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);

  • Svizzera;

  • Stati extracomunitari convenzionati con l'Italia: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS - elenco su sito INPS) *I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare la dichiarazione IMU

 

 

 

  • Oltre all'aliquota agevolata dello 0,76%, si applica una riduzione del 50% alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza, a condizione che:
  1. il contratto di comodato sia registrato;

  2. il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;

  3. il comodante non possegga altri immobili ad uso abitativo in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A/1, A/8 o A/9;

      Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale

      (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

 

   

 

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42. b). Ai fini dell’applicazione di tale riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

 

  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,

          limitatamente al periodo dell’anno durante il quale risultanto inagibili / inabitabili.

          Per fruire della riduzione, occorre presentare all’Ufficio Tributi una perizia, a firma di un tecnico abilitato con costi a carico del proprietario, attestante l’inagibilità del fabbricato.

          MODULO CONSEGNA PERIZIA INAGIBILITA' PER LA RIDUZIONE AL 50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU

          La perizia dovrà fare espressamente riferimento ai requisiti dei fabbricati inagibili / inabitabili previsti dall’art. 11, commi 1 e 3, del  Regolamento IMU.  

          ll beneficio decorre dalla data della presentazione della perizia. Qualora, a seguito di verifica da parte dei Servizi Tecnici comunali, la perizia risulti non congruente,

          verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata. 

          Al venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, il contribuente dovrà presentare relativa dichiarazione IMU. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in precedenti annualità d'imposta,

          sempreché le condizioni di inagibilità o inabitabilità risultino conformi a quanto previsto dall'art.11 del Regolamento IMU.

 


  

2) Riduzione del 25% dell'IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune. 

 

Principali ESENZIONI IMU

Sono esenti dall'IMU:

  • L'abitazione principale (e relative assimilazioni) di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). N.B. Per abitazione principale si intende esclusivamente l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate);

 

  • Terreni Agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e da Imprenditori Agricoli Professionali, indipendentemente dalla loro ubicazione;

 

  • Terreni agricoli, anche se non posseduti da Coltivatori Diretti e da Imprenditori Agricoli Professionali, situati nelle seguenti aree montane o di collina depressa:

              Area di Pinerolo: Montano Fogli da 1a 7   -   Collina depressa  Fogli da 8 a 23; 26; 50; 51; 52.

              Area Abbadia Alpina: Montano Fogli 1 e 2   -  Collina depressa Fogli da 3 a 8; 10. 

 

  • Gli immobili dati in comodato d’uso gratuito registrato ad un ente non commerciale ed utilizzati concretamente ed esclusivamente per le attività istituzionali o statutarie svolte con modalità non commerciali, ovvero a titolo gratuito o dietro pagamento simbolico, tale da non rappresentare una remunerazione del costo del servizio ma solo una sua frazione.

 

  • Gli immobili assimilati ad abitazione principale, ovvero:
  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

  3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, regolarmente assegnati e concretamente adibiti ad abitazione principale, appartenenti ad enti pubblici o privati, nonché agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;

  4. la casa familiare (eccezion fatta per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stessoN.B. La nuova precisazione riguardo al genitore “affidatario dei figli”, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020,  implica che in assenza di tale affidamento, a decorrere dal 1° gennaio 2020  non operi alcuna esenzione e l’IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie.

  5. un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

  6. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Risultano inoltre esenti le eventuali pertinenze, limitatamente ad un'unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.  Al fine di usufruire dell'esenzione IMU, è' necessario presentare all'Ufficio Tributi la seguente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANZIANI CASA DI RIPOSO- ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE   

 

AREE FABBRICABILI

 

AREE FABBRICABILI CHE HANNO SUBITO MODIFICHE DI EDIFICABILITA' A SEGUITO VARIANTE AL P.R.G.C. - IMU 2° semestre 2021

 

Definizione di area fabbricabile

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Si considera inoltre edificabile, purché qualificata come tale dagli strumenti urbanistici generali, l’area di insistenza del fabbricato collabente iscritto in conforme categoria catastale F2.

Non sono considerati fabbricabili, invece, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole , sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale per l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Le aree fabbricabili che sono al servizio di un fabbricato, le cosiddette aree pertinenziali, non sono soggette al pagamento dell'IMU, solo nel caso in cui abbiano la qualifica di pertinenza urbanistica e siano accatastate unitamente al fabbricato. N.B.: non è ammissibile l'accatastamento retroattivo.

 

Modalità di calcolo della base imponibile delle aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è pari al valore venale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione (così come era previsto per l’ICI). Come previsto dal Regolamento Comunale, al solo fine di facilitare l’adempimento dell’imposta dovuta e di orientare l’attività di accertamento da parte del Comune, i criteri per il calcolo dei valori venali delle aree fabbricabili, non vincolanti, né per il Comune né per il contribuente, sono quelli desumibili dalle determinazioni dirigenziali del settore urbanistica, che stabiliscono, i criteri per il calcolo dei valori venali delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’I.C.I.
Vedi Determinazione dirigenziale n. 222 del 22/02/2008  APPLICABILE SINO A GIUGNO 2017;
Vedi Determinazione dirigenziale n. 518 del 28/06/2017  APPLICABILE DA LUGLIO 2017 A DICEMBRE 2020;

 
Vedi Deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 17/11/2020  
con relativo Allegato  APPLICABILI DA GENNAIO 2021.


Per eventuali chiarimenti in merito all'applicazione dei criteri stabiliti con tale Determinazione, è possibile contattare lo Sportello unico per l'edilizia / Sezione Gestione Urbanistica.

Una volta stabilito il valore venale, occorrerà quindi procedere annualmente alla sua rivalutazione in base alla variazione annua dell’indice ISTAT, calcolando l’aumento intercorso tra il mese di gennaio e il mese di dicembre dell’anno immediatamente precedente.

Indici ISTAT di rivalutazione del costo di costruzione:

Da gennaio 2015 a gennaio 2016                      + 0,40%

Da gennaio 2016 a gennaio 2017                      + 0,5%

Da gennaio 2017 a gennaio 2018                      + 0,9%

Da gennaio 2018 a gennaio 2019                      + 1,4%

Da gennaio 2019 a gennaio 2020                     + 0,2%

Da gennaio 2020 a gennaio 2021                     + 1,55%

IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMU

Il presupposto della nuova IMU è il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso (ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni, siti nel territorio del Comune di Pinerolo.

Il possesso dell’abitazione principale, così come delle fattispecie ad essa equiparate per legge e per disposizione regolamentare, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

La dichiarazione IMU non va presentata in caso di acquisto o vendita di un immobile rogitato da un notaio.

Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI IMU  

Le dichiarazioni IMU vanno presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo. Quindi:

  • DICHIARAZIONE IMU ANNO 2020 per variazioni intervenute nell’ anno 2020 va presentata entro il 30 giugno 2021;
  • DICHIARAZIONE IMU ANNO 2021 per variazioni intervenute nell’ anno 2021 va presentata entro il 30 giugno 2022;

 

DICHIARAZIONE IMU:   ISTRUZIONI   - MODELLO

 

DICHIARAZIONE IMU-TASI ENTI NON COMMERCIALI:    ISTRUZIONI   - MODELLO 

da presentarsi da parte degli enti No Profit, per poter beneficiare dell'esenzione IMU-TASI, totale o parziale.

 

   

RIFERIMENTI NORMATIVI

 

UFFICIO TRIBUTI

A causa dell'attuale emergenza sanitaria, per accedere all'ufficio è necessario prendere un appuntamento prenotabile online.

Inoltre, è possibile presentare le varie dichiarazioni, istanze o qualsiasi altro tipo di documentazione tramite:

Email: tributi@comune.pinerolo.to.it

PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

FAX: 0121/361283

Posta raccomandata A/R