Vista la situazione di emergenza sanitaria in corso, con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 22/04/20, dichiarata immediatamente eseguibile, é stata disposta la sospensione dei piani di rateizzazione già approvati per il pagamento dilazionato di avvisi di accertamento tributari relativi ad anni precedenti, le cui rate hanno scadenza nel periodo dal 1° marzo sino al 31 maggio 2020 (fermo restando l'obbligo del regolare pagamento delle rate scadute a tutto il mese di febbraio 2020), con conseguente prolungamento del piano di rateizzazione concordato in relazione al numero di rate oggetto di sospensione, senza incorrere nella decadenza per inadempimento.

 

 

 

 

 

NOVITA' ANNO 2019

Le aliquote IMU relative all'anno 2018 sono state confermate anche per l'anno 2019. Le uniche novità relative all'anno 2019 sono le seguenti: 

 
  • IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO LOCATI PER I QUALI SIA STATA RIDEFINITA UNA RIDUZIONE DEL CANONE PARI ALMENO AL 15%

L’aliquota agevolata del 4,8 per mille per le unità immobiliari ad uso commerciale già locate a "canone libero", per le quali venga definita una riduzione pari almeno al 15% dell’importo del canone di locazione al 1° gennaio 2018, già introdotta a partire dallo scorso anno, a decorrere dall’anno 2019 si applica esclusivamente agli immobili ad uso non abitativo classificati in categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) C/3 (laboratori per arti e mestieri) - A10 (uffici e studi privati);

 

  • ALLOGGI ED ALTRI IMMOBILI SFITTI DA OLTRE 12 MESI

L’aliquota del 10,6 per mille già prevista sino all’anno 2018 per le sole unità immobiliari ad uso abitativo SFITTE e non soggette alla TARI in base alle vigenti disposizioni regolamentari da almeno un anno, a decorrere dall’anno 2019 viene estesa anche agli immobili ad uso non abitativo, classificati in categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) C/3 (laboratori per arti e mestieri) - A10 (uffici e studi privati).

 

 

  

MODULISTICA

Download

 INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR 

 

 

           informazioni dettagliate sull'Accordo Territoriale del 23/9/2019

         

N.B. Esclusivamente per il periodo compreso tra il 23/9/2019 ed il 30/9/2019 è stato possibile stipulare un contratto agevolato indistintamente ai sensi dell'Accordo del 28/6/2007, del 30/3/2015 o del 23/9/2019. A decorrere dall'1/10/2019 non è più possibile stipulare contratti agevolati ai sensi dei precedenti Accordi Territoriali del 28/6/2007 e del 30/3/2015.

Utilizzare quindi i seguenti moduli esclusivamente per i contratti stipulati prima dell'1/10/19 ai sensi dei precedenti Accordi Territoriali:

 

 

 

 

ALIQUOTE IMU 2019

Per l'anno 2019 sono state confermate le stesse aliquote già applicate nell'anno 2018.

Uniche novità:

- L'aliquota agevolata del 4,8 per mille per le unità immobiliari ad uso commerciale già locate a "canone libero", per le quali venga definita una riduzione pari almeno al 15% dell’importo del canone di locazione al 1° gennaio 2018, per la rimanente durata del contratto, già introdotta nell'anno 2018, a decorrere dall'anno 2019 si applica esclusivamente agli immobili ad uso non abitativo classificati in categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) C/3 (laboratori per arti e mestieri) - A10 (uffici e studi privati);

- L'aliquota del 10,6 per mille già prevista sino all’anno 2018 per le sole unità immobiliari ad uso abitativo SFITTE e non soggette alla TARI in base alle vigenti disposizioni regolamentari da almeno un anno, a decorrere dall’anno 2019 viene estesa anche agli immobili ad uso non abitativo, classificati in categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) C/3 (laboratori per arti e mestieri) - A10 (uffici e studi privati)

 

ALIQUOTE IMU 2019

Per poter beneficiare delle aliquote agevolate, deve essere presentata all’ufficio tributi relativa richiesta (Vedi documentazione da produrre per aliquote agevolate ) entro e non oltre il 16 dicembre 2019. La documentazione non va ripresentata a meno che non siano subentrate modificazioni. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata, è invece necessario presentare apposita comunicazione relativa alla perdita del diritto all'agevolazione IMU .

  

RIDUZIONI IMU

La normativa nazionale ha previsto le seguenti riduzioni IMU:

 

1) Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza, a condizione che:
  • il contratto di comodato sia registrato;

  • il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;

  • il comodante non possegga altri immobili ad uso abitativo in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A/1, A/8 o A/9;

Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

Consultare la sezione "ALIQUOTE IMU" per gli adempimenti necessari al fine di beneficiare dell'aliquota agevolata del 7,6 per mille, in aggiunta a tale riduzione del 50% della base imponibile IMU.

 

 

2) Riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune.

Consultare la sezione "ALIQUOTE IMU" per gli adempimenti necessari al fine di beneficiare delle aliquote agevolate previste, in aggiunta a tale riduzione del 25%.

 

 

3) Riduzione del 50% della base imponibile IMU:
  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42. b). ai fini dell’applicazione di tale riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU , da presentare entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

         Documentazione da produrre per inagibilità 

Modulistica per richiedere riduzione per inagibilità: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INAGIBILITA' PRATICA EDILIZIA  oppure in alternativa MODULO CONSEGNA DOCUMENTAZIONE 

 

ESENZIONI IMU

Sono esenti dall'IMU:

 

  • L'abitazione principale (e relative assimilazioni) di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). N.B. Per abitazione principale si intende esclusivamente l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate);

 

  • Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

 

  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

 

  • la casa coniugale (eccezion fatta per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze, come definite ai fini I.M.U., assegnata al coniuge a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d’imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;

 

  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

 

  • i fabbricati rurali ad uso strumentale (censiti nella categoria catastale D/10);

 

  • gli “immobili “merce” costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;

 

  • A partire dall'anno 2015, ai sensi dell’art.9/Bis del D.L. 47 del 28/3/14, convertito in legge N. 80 del 23/5/2014l'abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Statoiscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”.  COMUNICATO AIRE 

 

  • Terreni Agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e da Imprenditori Agricoli Professionali, indipendentemente dalla loro ubicazione;

 

  • Terreni agricoli, anche se non posseduti da Coltivatori Diretti e da Imprenditori Agricoli Professionali, situati nelle seguenti aree montane o di collina depressa:

Area di Pinerolo: Montano dal Foglio 1 al Foglio 7 - Collina depressa dal Foglio 8 al Foglio 23; 26; 50; 51; 52.

Area Abbadia Alpina: Montano Foglio 1; 2 - Collina depressa dal Foglio 3 al Foglio 8; Foglio 10. 

                 

AREE FABBRICABILI

Modalità di calcolo della base imponibile:
Per le aree fabbricabili la base imponibile è pari al valore venale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione (così come era previsto per l’ICI). Non sono considerati edificabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione per la coltivazione, la silvicoltura, la funghicoltura e l’allevamento di animali. Come previsto dal Regolamento Comunale, al solo fine di facilitare l’adempimento dell’imposta dovuta e di orientare l’attività di accertamento da parte del Comune, i criteri per il calcolo dei valori venali delle aree fabbricabili, non vincolanti, né per il Comune né per il contribuente, sono quelli desumibili dalle determinazioni dirigenziali del settore urbanistica, che stabiliscono, i criteri per il calcolo dei valori venali delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’I.C.I.
Vedi Determinazione dirigenziale n. 222 del 22/02/2008  APPLICABILE SINO A GIUGNO 2017
Vedi Determinazione dirigenziale n. 518 del 28/06/2017  APPLICABILE DA LUGLIO 2017
Per eventuali chiarimenti in merito all'applicazione dei criteri stabiliti con tale Determinazione, è possibile contattare il Settore Urbanistica.

Una volta stabilito il valore venale, occorrerà quindi procedere annualmente alla sua rivalutazione in base alla variazione annua dell’indice ISTAT, calcolando l’aumento intercorso tra il mese di gennaio e il mese di dicembre dell’anno immediatamente precedente.

Indici ISTAT di rivalutazione del costo di costruzione:

Da gennaio 2015 a gennaio 2016                      + 0,40%

Da gennaio 2016 a gennaio 2017                      + 0,5%

Da gennaio 2017 a gennaio 2018                      + 0,9%

Da gennaio 2018 a gennaio 2019                      + 1,4%

    

COME SI VERSA

Il versamento dell'IMU dovuta è effettuato in autoliquidazione e pertanto il Comune non invierà ai contribuenti i modelli per il versamento, con l’indicazione dell’importo.

E' possibile effettuare il calcolo del tributo dovuto e la stampa del relativo modello F24, tramite il portale dedicato al calcolo IMU / TASI:

Accedi al calcolo IMU / TASI

Importo minimo: il minimo da versare è pari a € 12,00 = per ciascun versamento. L’importo minimo è riferito all’imposta complessivamente dovuta e non all’importo delle singole rate, né ai singoli immobili.

 

QUANDO SI VERSA

Il versamento dell’imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate:

  • 1^ rata: entro il 17 giugno 2019

  • 2^ rata: entro il 16 dicembre 2019

  • Oppure pagamento unico entro il 17 giugno 2019

La legge prevede che il pagamento dell’acconto sia eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente (art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011). Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno di competenza.

 

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

L'imposta municipale propria è dovuta in caso di possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’abitazione principale (e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria indicata ) è esclusa dalla tassazione IMU. L’esclusione non opera, però, per le abitazioni censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

  

DICHIARAZIONE IMU

 

Per tutte le variazioni immobiliari e per tutte le fattispecie da cui scaturisce l’obbligo dichiarativo, il termine di presentazione della dichiarazione IMU è il 31 Dicembre dell'anno successivo al verificarsi dell’evento che ha dato origine alla variazione.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.                        

Download

 

 

Gli enti No Profit, per poter beneficiare dell'esenzione IMU-TASI, totale o parziale, debbono presentare la seguente "dichiarazione IMU-TASI Enti non commerciali", entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

Download

   

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

 

  • ALIQUOTE IMU 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 27/12/2018