IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO
L'imposta municipale propria è dovuta in caso di possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’abitazione principale (e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria indicata ) è esclusa dalla tassazione IMU. L’esclusione non opera, però, per le abitazioni censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
ALIQUOTE
Per l'anno 2018 sono state confermate le stesse aliquote già applicate nell'anno 2017. Unica novità è l'introduzione dell'aliquota agevolata del 4,8 per mille per le unità immobiliari ad uso commerciale già locate a "canone libero", per le quali venga definita una riduzione pari almeno al 15% dell’importo del canone di locazione al 1° gennaio 2018, per la rimanente durata del contratto.
COMUNICATO RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE UNITA’ IMMOBILIARI AD USO COMMERCIALE
ALIQUOTE IMU 2018 deliberate dal Comune di Pinerolo
Per poter beneficiare delle aliquote agevolate, deve essere presentata all’ufficio tributi relativa richiesta (Vedi documentazione da produrre per aliquote agevolate) entro e non oltre il 16 dicembre 2018. La documentazione non va ripresentata a meno che non siano subentrate modificazioni. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata, è invece necessario presentare apposita comunicazione relativa alla perdita del diritto all'agevolazione IMU.
RIDUZIONI IMU PREVISTE PER LEGGE
La normativa nazionale ha previsto inoltre le seguenti riduzioni IMU:
1. Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodante deve risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A/1, A/8 o A/9;
ai fini dell’applicazione di tale riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU, da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo.
COMUNICATO COMODATO USO GRATUITO
2. Riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune.
3) Riduzione del 50% della base imponibile IMU:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42. b). ai fini dell’applicazione di tale riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU, da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo.
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Documentazione da produrre per inagibilità
Dichiarazione sostitutiva inagibilità oppure Modulo consegna documentazione per beneficiare di riduzioni / agevolazioni IMU
ESENZIONI IMU
Sono esenti dall'IMU:
- l'abitazione principale (e relative assimilazioni) di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate).
N.B. Per abitazione principale si intende esclusivamente l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- la casa coniugale (eccezion fatta per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze, come definite ai fini I.M.U., assegnata al coniuge a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d’imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- gli “immobili “merce” costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
- a partire dall'anno 2015, ai sensi dell’art.9/Bis del D.L. 47 del 28/3/14, convertito in legge N. 80 del 23/5/2014: l'abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
- Terreni Agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e da Imprenditori Agricoli Professionali, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- Terreni agricoli, anche se non posseduti da Coltivatori Diretti e da Imprenditori Agricoli Professionali, situati nelle seguenti aree montane o di collina depressa:
Area di Pinerolo: Montano dal Foglio 1 al Foglio 7 - Collina depressa dal Foglio 8 al Foglio 23; 26; 50; 51; 52.
Area Abbadia Alpina: Montano Foglio 1; 2 - Collina depressa dal Foglio 3 al Foglio 8; Foglio 10.
AREE FABBRICABILI
Modalità di calcolo della base imponibile:
Per le aree fabbricabili la base imponibile è pari al valore venale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione (così come era previsto per l’ICI). Non sono considerati edificabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione per la coltivazione, la silvicoltura, la funghicoltura e l’allevamento di animali. Come previsto dal Regolamento Comunale, al solo fine di facilitare l’adempimento dell’imposta dovuta e di orientare l’attività di accertamento da parte del Comune, i criteri per il calcolo dei valori venali delle aree fabbricabili, non vincolanti, né per il Comune né per il contribuente, sono quelli desumibili dalle determinazioni dirigenziali del settore urbanistica, che stabiliscono, i criteri per il calcolo dei valori venali delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’I.C.I.
Vedi Determinazione dirigenziale n. 222 del 22/02/2008 APPLICABILE SINO A GIUGNO 2017
Vedi Determinazione dirigenziale n. 518 del 28/06/2017 APPLICABILE DA LUGLIO 2017
Per eventuali chiarimenti in merito all'applicazione dei criteri stabiliti con tale Determinazione, è possibile contattare il Settore Urbanistica.
Una volta stabilito il valore venale, occorrerà quindi procedere annualmente alla sua rivalutazione in base alla variazione annua dell’indice ISTAT, calcolando l’aumento intercorso tra il mese di gennaio e il mese di dicembre dell’anno immediatamente precedente.
Indici ISTAT di rivalutazione del costo di costruzione:
Da gennaio 2015 a gennaio 2016 + 0,40%
Da gennaio 2016 a gennaio 2017 + 0,5%
Da gennaio 2017 a gennaio 2018 + 0,9%
DICHIARAZIONE IMU
- COMUNICATO DICHIARAZIONE IMU
- COMUNICATO DICHIARAZIONI IMU-TASI ENTI NON COMMERCIALI
- DICHIARAZIONE IMU ISTRUZIONI - MODELLO
- DICHIARAZIONE IMU-TASI ENTI NON COMMERCIALI ISTRUZIONI - MODELLO
COME SI VERSA
Il versamento dell'IMU dovuta è effettuato in autoliquidazione e pertanto il Comune non invierà ai contribuenti i modelli per il versamento, con l’indicazione dell’importo.
E' possibile effettuare il calcolo del tributo dovuto e la stampa del relativo modello F24, tramite il portale dedicato al calcolo IUC:
Importo minimo: il minimo da versare (a decorrere dal 1° gennaio 2018) è pari a € 12,00 = per ciascun versamento. L’importo minimo è riferito all’imposta complessivamente dovuta e non all’importo delle singole rate, né ai singoli immobili.
QUANDO SI VERSA
Il versamento dell’imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate:
1^ rata: entro il 16 giugno 2018
2^ rata: entro il 16 dicembre 2018
Oppure pagamento unico entro il 16 giugno 2018
La legge prevede che il pagamento dell’acconto sia eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente (art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011). Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno di competenza.
MODULISTICA/DICHIARAZIONI
LA MODULISTICA E' IN CORSO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR)
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COMODATO D'USO GRATUITO
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONTRATTI AGEVOLATI ACCORDO TERRITORIALE DEL 28/06/2007
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONTRATTI AGEVOLATI ACCORDO TERRITORIALE DEL 30/03/2015
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INAGIBILITA'
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AIRE
- MODULO CONSEGNA DOCUMENTAZIONE PER BENEFICIARE DI RIDUZIONI O AGEVOLAZIONI IMU
- MODULO PER COMUNICARE PERDITA DIRITTO AGEVOLAZIONI IMU
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANZIANI CASA DI RIPOSO
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RIDUZIONE CANONI DI AFFITTO IMMOBILI AD USO COMMERCIALE
- RICHIESTA RIMBORSO IMU
MODELLI MINISTERIALI
- MODELLO F24 ISTRUZIONI - MODELLO
- MODELLO F24 SEMPLIFICATO ISTRUZIONI - MODELLO
RIFERIMENTI NORMATIVI
- TABELLA ALIQUOTE IMU approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23/03/2016 e n.16 del 13/03/18
- REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 13/03/2018
- DELIBERA NOMINA FUNZIONARIO IMU
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 222 DEL 22/02/2008, applicabile per le aree fabbricabili fino a giugno 2017
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 518 DEL 28/6/2017, applicabile per le aree fabbricabili da luglio 2017
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE MODULISTICA
La modulistica può essere consegnata direttamente presso l’ufficio tributi, aperto nei seguenti giorni ed orari:
MATTINA |
POMERIGGIO |
|
LUNEDI’ |
10,00 – 13,00 |
|
MERCOLEDI’ |
14,30 – 17,30 |
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GIOVEDI' |
9,00 – 12,00 SOLO SU APPUNTAMENTO |
|
VENERDI’ |
9,00 – 11,30 |
oppure a mezzo posta raccomandata a/r, fax, posta elettronica, allegando fotocopia del documento d’identità.
E_mail: tributi@comune.pinerolo.to.it
PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
FAX: 0121 361 282
Le richieste s’intendono consegnate all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta o tramite posta elettronica; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale; o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
Informazioni
Ufficio TRIBUTItel: 0121/361315 – 0121/361401 - 0121/361279 - 0121/361401 - 0121/361321
e-mail: tributi@comune.pinerolo.to.it