Con determinazione dirigenziale n. 222 del 22/02/2008 sono stati aggiornati i criteri per il calcolo dei probabili valori venali dell'Imposta Comunale sugli Immobili - Aree fabbricabili (validi anche per il 2011)

Con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2008 sono state deliberate le seguenti aliquote ICI valide anche per il 2011:

  • ALIQUOTA ORDINARIA DA APPLICARE A TUTTI GLI IMMOBILI
    7 per mille

  • ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
    6 per mille

  • ALIQUOTA RIDOTTA PER RECUPERO UNITA' IMOBILIARE NEL CENTRO STORICO AI SENSI COMMA 5, ART. 1 LEGGE 449/1997
    2 per mille

  • ALIQUOTA DA APPLICARE AGLI IMMOBILI NON LOCATI PER I QUALI NON RISULTINO ESSERE STATI REGISTRATI CONTRATTI DI LOCAZIONE DA ALMENO 2 ANNI. PER I FABBRICATI DI NUOVA REALIZZAZIONE I DUE ANNI DECORRONO DALLA DATA DI FINE LAVORI
    9 per mille

  • ALIQUOTA AREE EDIFICABILI
    7 per mille

  • ALIQUOTA PER I PROPRIETARI DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE CHE VENGONO CONCESSI IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL' ART. 2 COMMA 3 L. 431/1998
    0 per mille

Con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 14/05/2008 sono state deliberate le seguenti detrazioni valide anche per il 2011:
LA DETRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2011 SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE VIENE APPLICATA NELLA MISURA DI:

  • EURO 160,00 PER LE UNITA' IMMOBILIARI CON VALORE IMPONIBILE MAGGIORE DI EURO 40.500,00;
  • EURO 190,00 PER LE UNITA' IMMOBILIARI CON VALORE IMPONIBILE MINORE O UGUALE A EURO 40.500,00.

Il Decreto legge n. 93 del 27/05/2008 ha stabilito, all'art. 1, che:

  • a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
  • per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella stabilita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle a esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto , a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;
  • l'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni.

Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente ha la residenza anagrafica salvo prova contraria (comma 173, lettera b) art. 1 legge 296/2006 - finanziaria per il 2007) e si verifica nei seguenti casi:

  • abitazione di proprietà del soggetto passivo;
  • abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  • alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari;
  • abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado e coniuge, che la occupano quale loro abitazione principale.

Si considerano pertinenze le categorie c/2, c/6, c/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non acquistate con lo stesso atto e non appartenenti allo stesso fabbricato.

Il versamento va effettuato con un unico versamento entro il 16 giugno 2011
oppure con acconto del 50% entro il 16 giugno 2011 - e saldo del 50% entro il 16 dicembre 2011
con una delle seguenti modalità:

a) tramite conto corrente postale n. 88736673 intestato a EQUITALIA NORD SPA PINEROLO-TO-ICI;
b) al Concessionario della Riscossione-soc.EQUITALIA via Bogliette 3-Pinerolo su appositi moduli di versamento;
c) mediante l'utilizzo del modello F24.