Norme per la rete distributiva dei carburanti

Con deliberazione n° 40-6232 del 22 dicembre 2017 (pubblicata sul supplemento B.U.R. Piemonte n° 2 del 11/01/2018) la Giunta Regionale ha recepito le “Linee guida per il recepimento dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 6 aprile 2017 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, al fine di adeguare le vigenti disposizioni di settore, per quanto compatibili, alla normativa nazionale e ridisciplinando la materia.

 

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Testo completo della deliberazione della Giunta Regionale n° 40-6232 del 22 dicembre 2017

Elenco e orari distributori

Orari di apertura - Ferie

Gli art. 18 e segg. dell'allegato B della sopra citata deliberazione definiscono le disposizioni in merito a orari, ferie, turni di riposo

Art. 18

(Principi generali)

1. I Comuni della Regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, anche agli impianti che effettuano l’apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.
3. Le Amministrazioni comunali, in collaborazione con le categorie interessate, devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell’orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l’obbligo di esporli in modo visibile all’utenza.

Art. 19
(Orari di apertura)
1. Per l’espletamento dell’attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l’orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore. Tale orario può essere aumentato dal gestore fino a settantotto ore a decorrere dal 1° luglio 2010.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento l’orario minimo di cui al comma precedente può essere aumentato dal gestore fino ad un massimo di sessanta ore. A decorrere dal 1° luglio 2009 può essere aumentato fino ad un massimo di settanta ore.
3. Ferma restando la necessità di garantire l’apertura assistita degli impianti su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, i gestori, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2, stabiliscono l’articolazione giornaliera e settimanale dell’orario di apertura dell’impianto, non superando il limite delle tredici ore giornaliere.
4. La scelta dell’orario è comunicata all’Amministrazione comunale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 30 giorni prima dell’inizio del periodo a cui si riferisce (coincidente con il periodo di vigenza dell’ora solare o dell’ora legale). La scelta non può essere modificata se non in previsione del periodo successivo.
5. L’Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio.
6. L’Amministrazione comunale, verificato che l’orario prescelto rispetta i limiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 e si colloca fra un mimino di nove ore ed un massimo di tredici ore giornaliere con apertura antimeridiana non anteriore alle ore 7 e chiusura serale non successiva alle ore 22, valuta la coerenza dell’orario proposto con le esigenze dell’utenza.
7. Il Comune, qualora ravvisi un’incompatibilità fra l’orario proposto e particolari esigenze dell’utenza, invita il gestore a modificare l’orario proposto.
8. In assenza di situazioni di incompatibilità, il Comune autorizza l’orario proposto nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 21.
9. L’attività di erogazione del metano e del gpl non è assoggettata a limiti massimi di durata giornalieri o settimanali e, negli impianti multiprodotto, può protrarsi anche oltre l’orario di
apertura così come determinato ai sensi del presente articolo.
10. Il gestore è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura dell’impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
11. E’ consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col
gestore.

Art. 20
(Esenzioni)
1. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio continuativo ed ininterrotto. Il servizio, durante l’orario di chiusura degli impianti, deve
essere svolto senza l’assistenza del gestore. L’assistenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura, fatto salvo quanto previsto all’art. 21, comma 1.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli impianti funzionanti con selfservice pre-pagamento senza la presenza del gestore di cui al successivo art. 25.
3. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal presente provvedimento.
4. Le autonome attività artigianali e commerciali integrative di cui all’art. 2, comma 2 bis della legge 496/99, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.

Art. 21
(Turni di riposo)
1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere garantito il rifornimento di carburante almeno nella metà degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Tale
percentuale può essere garantita anche con il servizio self-service pre-pagamento. Nei Comuni con un solo impianto, può essere effettuata una turnazione a livello sovracomunale con i
comuni confinanti.
2. I Comuni determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che non può essere effettuato, nella stessa giornata, da un numero di impianti superiore al 50 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I Comuni possono ridurre la percentuale di impianti aperti fino al 25 per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizio all’utenza. La chiusura infrasettimanale riguarda le sole ore pomeridiane.
3. Nella determinazione dei turni di riposo i Comuni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le
principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall’utenza.

Art. 22
(Servizio notturno)
1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all’inizio dell’orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.
2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al servizio notturno i comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai
centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell’organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi,
assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.
4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l’orario di apertura, pena la revoca dell’autorizzazione stessa.

Art. 23
(Deroghe)
1. I Comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, ovvero ancora per esigenze di carattere stagionale o turistico.

Art. 24
(Ferie)
1. La sospensione dell’attivita’ per ferie per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo, e’ autorizzata dai Comuni su domanda dei gestori, d’intesa con i titolari degli impianti.
2. Le sospensioni per ferie sono determinate in modo da assicurare il servizio all’utenza.

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Modello per la comunicazione degli orari di apertura

Collaudo quindicennale

L'art. 6 della Legge Regionale 31 maggio 2004, n. 14 prevede che le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti, ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale sono effettuate con collaudo a cadenza quindicennale. Il collaudo è disposto dal comune competente, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, mediante istituzione e convocazione di un'apposita commissione composta da un funzionario comunale, da un rappresentante del comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e da un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA).

Gli oneri relativi al collaudo, determinati dal Comune, sono a carico del richiedente, che provvede al versamento delle somme presso le competenti tesorerie comunali.

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Modulo da presentare per il collaudo

Impianti di distribuzione carburanti – Rilascio autorizzazione per installazione ed esercizio