artt 126-128 TULPS R.D. 18/06/1931 n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
artt 242-247 R.D. 06/05/1940 n. 635 "Approvazione del regolamento per l'0esecuzione del testo unico 18/06/1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza"
Per esercitare il commercio di oggetti usati privi di valore o di valore esiguo è sufficiente essere in possesso di autorizzazione commerciale o aver effettuato comunicazione di apertura di esercizio commerciale al dettaglio come previsto dal D.L.vo 114/1998.
Vi è obbligo dell'apposita autorizzazione di pubblica sicurezza per la vendita dell'usato ("presa d'atto"), e della tenuta degli speciali registri, nei seguenti casi:
- commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose;
- commercio e detenzione, da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati (N.B.: per la vendita di oggetti preziosi è necessaria anche l'autorizzazione del Questore).
Distinzione tra cose antiche e cose usate:
- Cose antiche
sono quei beni mobili che, decorsi circa 50 anni dalla costruzione abbiano acquisito il pregio della rarità ed un interesse storico od artistico - Cose usate
sono quelle che hanno già assolto ad una o più ulitilizzazioni e possono essere riutilizzate oppure impiegate in maniera diversa rispetto all'uso fattone in origine
Validità e durata:
Le autorizzazioni di pubblica sicurezza (ivi comprese le "prese d'atto") hanno carattere permanente.
Occorre rinnovare la dichiarazione finalizzata all'autorizzazione alla vendita dell'usato (ove prevista) in caso di:
- trasferimento di sede dell'esercizio
- trasferimento della titolarità dell'azienda