Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente alle attivita’ di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 2/R del 3 marzo 2008 (pubblicato sul B.U.R. Piemonte n° 10 del 6 marzo 2008) è stato approvato il regolamento regionale sulle "Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale".

Tale regolamento abroga i regolamenti regionali del 21 luglio 2003 n° 9/R, 20 ottobre 2003 n° 12/R, 5 luglio 2004 n° 3/R, 21 dicembre 2004 n° 16/R, 28 dicembre 2005 n° 8/R.

Il Regolamento si applica alle attività di preparazione e somministrazione alimenti e bevande nell'ambito di attività di ristorazione pubblica, previste dalla legge 25 agosto 1991 n° 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) e dalla legge regionale 29 dicembre 2006 n° 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), soggette a dichiarazione di inizio attività e già precedentemente subordinate ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Sono ammesse deroghe ai requisiti previsti negli allegati A e B del regolamento, nei seguenti casi:

  • per tutti gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento;
  • per le nuove attività situate in locali storici;
  • per le attività di dimensioni limitate (fino a 30 posti a sedere) situate:
    1. in tutti i centri storici;
    2. in tutti i comuni montani;
    3. nei comuni o nelle frazioni di questi per i quali sono previsti i programmi di rivitalizzazione delle realtà minori di cui all'art. 19 della deliberazione del Consiglio regionale n° 563-13414 del 29 ottobre 1999, come da ultimo modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale n° 59-10831 del 24 marzo 2006 relativa agli "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 114".

Sono da considerarsi esistenti e pertanto sottoposti alle deroghe previste dal comma 1, anche gli esercizi in cui si verifichi un semplice subingresso con conseguente notifica per registrazione, sia quelli in cui, in occasione di un subingresso, oppure in un qualsiasi altro momento, si intendano apportare modifiche sostanziali (ad esempio con creazione di nuove opere murarie, modifiche del ciclo tecnologico o della tipologia di produzione) soggette all'obbligo di notifica per modifica od integrazione significativa, escludendosi però l'aumento dei posti disponibili . Non sono considerati esistenti gli esercizi in cui viene richiesto il passaggio ad una tipologia superiore.

Per la valutazione dei requisiti igienico sanitari, le attività sono distinte in:

Esercizi di tipologia 1:

somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura e/o fine cottura, toast, piadine e prodotti similari, cioè alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e un eventuale riscaldamento.

Esercizi di tipologia 2:

somministrazione di alimenti di cui alla tipologia 1 e, in aggiunta, prodotti di gastronomia da intendersi come:

•  alimenti preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento;

•  piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti (esempio: macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi) previo lavaggio e sanificazione;

•  preparazione e somministrazione di alimenti quali kebab, hot dog, patatine fritte, crepes e simili preparazioni, in considerazione del fatto che vengano utilizzate attrezzature precipue.

Esercizi di tipologia 3:

somministrazione di alimenti di cui alla tipologia 1 e 2, con attività di preparazione alimenti configurabile come piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o tavola calda.

Esercizi di tipologia 4:

attività di preparazione alimenti, configurabile come attività di ristorazione tradizionale.

I requisisti igienico-sanitari minimi obbligatori comuni a tutte le tipologie sono elencati nell'allegato A del regolamento, per tutto quanto non previsto dal regolamento in merito ai requisiti igienico-sanitari e/o organizzativi, si rinvia alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 852/2004 e, in quanto ancora sussistenti, alla legge 283/1962 e al decreto del Presidente delle Repubblica 26 marzo 1980 n° 327. In aggiunta ai requisiti minimi comuni a tutte le tipologie, sono previsti ulteriori requisiti specifici per le diverse tipologie, come individuati nell'allegato B del regolamento.

La vigilanza è esercitata dal personale della Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) e dagli organi a cui sono attribuiti poteri di accertamento in materia. La mancata notifica ai fini della registrazione dell'attività, nelle fattispecie definite dalla deliberazione della Giunta regionale n° 79-7605 del 26 novembre 2007, è soggetta alle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n° 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore). L'esercizio di attività prive di requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) 852/2004 e agli allegati A e B del regolamento regionale è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 6, comma 5 del Decreto Legislativo 193/2007. Il mancato adempimento alle azioni richieste ai sensi dell'art. 54 del regolamento (CE) n° 882/2004 è soggetto alle sanzioni previste ai sensi dell'art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 193/2007.

Ogni nuova attività o subingresso ed ogni modifica sostanziale degli esercizi, come esemplificato nella deliberazione della Giunta regionale n° 79-7605 del 26 novembre 2007, compresa la variazione di tipologia, deve essere notificata per la registrazione.