Legge regionale sull’esercizio dell’attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande (n. 38 del 29 dicembre 2006)
Le regole per i bar, ristoranti e locali di somministrazione di alimenti e bevande sono dettate dalla legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 “Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”. La stessa legge ha subito rilevanti modifiche ad opera della L.R. n. 3 del 11 marzo 2015 entrata in vigore il 01/04/2015.
Di seguito riportiamo le principali informazioni:
- L’apertura di nuovi esercizi di somministrazione ed il trasferimento di quelli esistenti non sono più soggetti ad autorizzazione ma a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990;
- la legge regionale unifica ad una sola tipologia ogni forma di somministrazione di alimenti e bevande. La norma precedente prevedeva le consuete tre tipologie: “A” Ristorazione; “B” somministrazione di bevande alcoliche; “D” somministrazione di bevande analcoliche: con questa legge viene a cadere la distinzione legata all’autorizzazione, rilasciata dal Comune, ma sarà soltanto l’autorizzazione sanitaria in possesso di ogni esercente a differenziare le attività degli esercizi pubblici (normativa di riferimento D.G.R. 3 marzo 2008, n. 2/R e s.m.i.);
- Le associazioni o gli enti senza scopi di lucro potranno richiedere autorizzazioni temporanee in occasione di eventi fieristici e promozionali, finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio in cui si svolge la manifestazione.
- Con la D.G.R. n. 85-13268 del 08/02/2010 sono state dettate le disposizioni attuative delle L.R. sopra citata, all’art. 8 vengono dettati i criteri per il soddisfacimento del “Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”; mentre all’art. 10 della medesima D.G.R. viene dettata la regolamentazione degli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali per l’insediamento degli esercizi di somministrazione.
- Con nota prot. n. 0009369/DB1701 del 13/12/2010 la Regione Piemonte ha fornito indicazioni interpretative alla L.R. 38/2006 ed alla D.G.R. n. 85-13268 del 08/02/2010 sopra citate.
- Il D.Lgs 59/2010 art. 71 detta quali sono i requisiti morali e professionali che debbono possedere i preposti ed titolari degli esercizi di somministrazione.
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio polizia amministrativa
IL DIRIGENTE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Dott.ssa Ermenegilda Aloi
L’ASSESSORE alle ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Ermanno Cerrano
D.G.R. 8 Febbraio 2010, n. 85-13268 rettificata con la D.G.R. 1 Marzo 2010, n. 43-13437