Legge regionale sull’esercizio dell’attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande (n. 38 del 29 dicembre 2006)

 

Le regole per i bar, ristoranti e locali di somministrazione di alimenti e bevande sono dettate dalla legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 “Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”. La stessa legge ha subito rilevanti modifiche ad opera della L.R. n. 3 del 11 marzo 2015 entrata in vigore il 01/04/2015.
Di seguito riportiamo le principali informazioni:

  • L’apertura di nuovi esercizi di somministrazione ed il trasferimento di quelli esistenti non sono più soggetti ad autorizzazione ma a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990;
  • la legge regionale unifica ad una sola tipologia ogni forma di somministrazione di alimenti e bevande. La norma precedente prevedeva le consuete tre tipologie: “A” Ristorazione; “B” somministrazione di bevande alcoliche; “D” somministrazione di bevande analcoliche: con questa legge viene a cadere la distinzione legata all’autorizzazione, rilasciata dal Comune, ma sarà soltanto l’autorizzazione sanitaria in possesso di ogni esercente a differenziare le attività degli esercizi pubblici (normativa di riferimento D.G.R. 3 marzo 2008, n. 2/R e s.m.i.);
  • Le associazioni o gli enti senza scopi di lucro potranno richiedere autorizzazioni temporanee in occasione di eventi fieristici e promozionali, finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio in cui si svolge la manifestazione.
  • Con la D.G.R. n. 85-13268 del 08/02/2010 sono state dettate le disposizioni attuative delle L.R. sopra citata, all’art. 8 vengono dettati i criteri per il soddisfacimento del “Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”; mentre all’art. 10 della medesima D.G.R. viene dettata la regolamentazione degli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali per l’insediamento degli esercizi di somministrazione.
  • Con nota prot. n. 0009369/DB1701 del 13/12/2010 la Regione Piemonte ha fornito indicazioni interpretative alla L.R. 38/2006 ed alla D.G.R. n. 85-13268 del 08/02/2010 sopra citate.
  • Il D.Lgs 59/2010 art. 71 detta quali sono i requisiti morali e professionali che debbono possedere i preposti ed titolari degli esercizi di somministrazione.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio polizia amministrativa

IL DIRIGENTE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Dott.ssa Ermenegilda Aloi

L’ASSESSORE alle ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Ermanno Cerrano

Legge regionale n. 38/2006

Indirizzi interpretativi

D.G.R. 8 Febbraio 2010, n. 85-13268  rettificata con la D.G.R. 1 Marzo 2010, n. 43-13437

D.G.R. n. 85-13268 del 08/02/2010