Con dgr n. 103–12937 del 21 dicembre 2009 e’ stata approvata la direttiva del corso di formazione obbligatorio, per ciascun triennio, rivolto ai titolari di esercizi in attivita’, o a loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

 

L’art. 5 della legge regionale 38/2006 stabilisce al comma 3 che
i titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l’obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza

La Regione Piemonte con la formazione obbligatoria ha inteso favorire la riqualificazione e l’innalzamento del livello professionale degli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, la quale si esplica con la frequenza al corso di formazione al fine di fornire agli interessati elementi di aggiornamento e di approfondimento sui contenuti in materia di igiene, sanità e sicurezza diretti ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione di base acquisite dagli operatori anche attraverso la formazione per l’accesso all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

 

 

ATTENZIONE: la prossima scadenza del triennio 01/03/2019 - 01/03/2022 è stata prorogata al 31 maggio 2022.

CALCOLO DEL TRIENNIO

 

Sanzioni previste

Il Comune è l’autorità competente a controllare l’adempimento dell’obbligo di formazione in corso di attività di cui all’art. 5 comma 3 della L.R. 38/2006 e s. m. i. . Ai titolari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, o loro delegati che non rispettino tale obbligo è disposta la sanzione di cui all’art. 16 della L.R. 38/2006 e s.m.i.

 

 

Art. 16.
(Revoca delle autorizzazioni)
1. L’autorizzazione è revocata quando:
d) il titolare dell’autorizzazione non rispetta l’obbligo di formazione obbligatoria in corso di attività di cui all’articolo 5, comma 3.