Legge Regionale n. 9 del 2 maggio 2016

La regione Piemonte con la L.R. n. 9/2016 per la prima volta ha dettato una disciplina generale in materia di installazione ed utilizzo di apparecchi per il gioco lecito eroganti vincite in denaro. Detta norma prevede:

- il rispetto della distanza minima di m 500 da luoghi sensibili indicati nella Legge per l'installazione degli apparecchi da gioco (art. 5);

- il divieto di pubblicizzare l'attività di gioco offerta ( art. 7);

- il divieto dell'utilizzo degli apparecchi da parte di soggetti minori di età (art. 8);

- una importante norma transitoria: "Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge (21/05/2016), gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall' articolo 5 entro i diciotto mesi successivi a tale data.

I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall' articolo 5 entro (...) entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014".

L. R. 9 del 2/05/2016

Ordinanza n. 267 del 30/09/2016

 

Richiesta apertura nuova sala giochi

Richiesta cambio titolare sala giochi

Scia installazione giochi negli esercizi autorizzati