artt 115-120 TULPS R.D. 18/06/1931 n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"

artt 204-223 R.D. 06/05/1940 n. 635 "Approvazione del regolamento per l'0esecuzione del testo unico 18/06/1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza"

Per agenzie d'affari si fa riferimento alle imprese, comunque organizzate, che si offrono quali intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione di quelle attività di intermediazione che sono soggette ad una particolare normativa di settore.

Gli elementi che caratterizzano l'agenzia d'affari sono: l'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti, una prestazione d'opera a chiunque ne faccia richiesta, la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera, il fine di lucro.

Il D. Lgs. 31/03/1998 n. 112, ha demandato ai Comuni la competenza amministrativa in merito salvo alcuni tipi di agenzie, per le quali la competenza è rimasta alle Questure:

  • recupero crediti
  • aste per pubblici incanti
  • matrimoniali
  • pubbliche relazioni

Si elencano, a titolo indicativo e non esaustivo, le principali attività sottoposte al controllo comunale:

  • compravendita e/o esposizione di oggetti usati od oggetti d'arte o di antiquariato su mandato di terzi
  • compravendita di autoveicoli e/o motoveicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere
  • intermediazioni per esposizioni, mostre e fiere
  • spedizioni per conto terzi
  • pubblicità per conto terzi
  • abbonamenti a giornali e riviste
  • raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o mezzi simili
  • disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni
  • disbrigo pratiche amministrative in materia funeraria
  • disbrigo pratiche infortunistiche ed assicurative per conto terzi
  • collocamento complessi di musica leggera per conto terzi
  • allestimento ed organizzazione di spettacoli
  • prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni
  • organizzazione di congressi, riunioni, feste, fiere, mostre
  • organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d'opera

Validità e durata:

La segnalazione certificata di inizio attività produce i suoi effetti dal giorno in cui questa viene presentata, ed è valida esclusivamente per i locali in essa indicati.
La sua durata è permanente e decorre dalla data di presentazione della SCIA
In caso di cessata attività è necessario inoltrare apposita comunicazione al comune.