Note informative per lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza

D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 - artt. 13 e 14 .
Legge 24 novembre 2003, n. 326 - art. 39 - comma 13-quinquies

Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali ed il divieto di effettuare ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche sono tuttavia consentite le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficienza.

Lotterie: vendita di biglietti staccati da registri a matrice concorrenti a uno o più premi, secondo l'ordine di estrazione.
La vendita deve essere limitata al territorio della Provincia di Torino.
L'importo complessivo dei biglietti, di qualunque prezzo, non deve superare la somma di euro 51.645,69 .
I biglietti devono avere serie e numerazione progressiva come riportato sulla fattura di acquisto, rilasciata dallo stampatore.
I premi possono essere solo in servizi e in beni mobili (esclusi il denaro, i metalli preziosi in verghe, i titoli pubblici e privati, le carte di credito, i valori bancari).

Tombola: utilizzo di cartelle riportanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90. I premi sono assegnati alle cartelle che per prime hanno ottenuto le combinazioni stabilite.
La vendita delle cartelle è limitata al territorio del Comune di Pinerolo (comune in cui avviene l'estrazione) e ai comuni limitrofi.
Le cartelle, il cui numero non è limitato, devono avere serie e numerazione progressiva come riportato sulla fattura di acquisto, rilasciata dallo stampatore. I premi posti in palio non devono superare complessivamente la somma di euro12.911,42 .

Pesche o banchi di beneficenza: vendita di biglietti, non a matrice, parte dei quali sono abbinati a premi in palio. La vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune di Pinerolo.
Il ricavato non deve eccedere la somma di euro 51.645,69 .
I premi possono essere solo in servizi e in beni mobili (esclusi il denaro, i metalli preziosi in verghe, i titoli pubblici e privati, le carte di credito, i valori bancari).

E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi.

Soggetti promotori:

I soggetti promotori devono essere:

  • enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del codice civile;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10, del DLgs 4 dicembre 1997, n. 460;
  • partiti o movimenti politici di cui alla Legge 2 gennaio 1997, n. 2, purchè svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui ai punti 1 e 2;

Scopi:
far fronte alle esigenze finanziarie dei soggetti promotori di cui sopra

Procedura
Il rappresentante legale dell'ente organizzatore effettua la comunicazione, almeno 60 giorni prima dell'effettuazione della manifestazione, a:

Il modello della comunicazione è scaricabile sul sito dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Scarica modello

Scarica Circolare

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

Lotterie:

  1. Regolamento nel quale sono indicati:
    • quantità e natura premi;
    • quantità e prezzo dei biglietti da vendere;
    • luogo ove vengono esposti i premi;
    • luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori
  2. Fattura di acquisto, rilasciata dallo stampatore;
  3. Copia fotostatica di un proprio documento d'identità, in corso di validità.

Tombole:

  1. Regolamento con indicazione di:
    • premi
    • prezzo delle cartelle
  2. Documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione, a favore del Comune di Pinerolo (comune in cui avviene l'estrazione), in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La scadenza della suddetta cauzione non dovrà essere inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore;
  3. Fattura di acquisto, rilasciata dallo stampatore;
  4. Copia fotostatica di un proprio documento d'identità, in corso di validità.

Pesche o banchi di beneficenza:

  1. L'ente organizzatore deve indicare nella comunicazione di cui sopra, il numero di biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo;
  2. Copia fotostatica di un proprio documento d'identità, in corso di validità.

Modalità di effettuazione di lotterie e tombole:
L'estrazione è pubblica; le modalità di effettuazione sono portate a conoscenza del pubblico, presso tutti i comuni interessati alla manifestazione.
Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria o della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento, la serie e la numerazione di biglietti e cartelle messe in vendita.

Prima dell'estrazione un rappresentante dell'ente organizzatore, provvede a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto.
I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si da atto al pubblico prima dell'estrazione.

Le estrazioni della lotteria e della tombola devono essere effettuate alla presenza di un incaricato del Sindaco del comune di Pinerolo.

Delle operazioni viene redatto un processo verbale. Una copia va consegnata all'incaricato del Sindaco e una copia inviata al Prefetto di Torino.

Per la tombola, entro 30 giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori.

L'incaricato verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione.

Il Comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui sopra.

Modalita' di effettuazione di pesche/banchi beneficenza:
Un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti, redigendo processo verbale relativo alla chiusura delle operazioni, in presenza di un incaricato del Sindaco, cui viene data copia, mentre l'altra copia dovrà essere inviata al Prefetto di Torino.