Indicazioni per lo svolgimento di manifestazioni fieriestiche

La Regione Piemonte con L.r. 28 novembre 2008, n. 31 ha disciplinato il settore del sistema fieristico piemontese dando attuazione ai principi comunitari sulla libertà d’impresa.
La Regione con questa legge e con i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con la D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014 (ALLEGATO1, ALLEGATO2) sancisce l’eliminazione di tutte le procedure restrittive della libertà di organizzare eventi fieristici o che prevedano requisiti limitanti: pubblici o privati possono realizzare Fiere, mostre-mercato, Saloni senza alcun vincolo che non sia legato alla sicurezza ed alla sanità pubblica.
Per essere inseriti nel calendario regionale si devono comunicare, nei tempi e nei modi previsti, i dati relativi all’evento.
I soggetti che intendono organizzare manifestazioni fieristiche locali devono presentare la domanda di autorizzazione al Sindaco del Comune in cui si svolge la manifestazione entro e non oltre il 31 maggio dell’anno precedente a cui la stessa si riferisce, al fine di permettere allo scrivente Ufficio di provvedere agli adempimenti previsti dalla citata normativa nei termini previsti.
Si veda a tal fine il fac-simile di modello per la presentazione dell’istanza.

Ferma restando la disponibilità dell’area pubblica o privata nella quale viene svolto l’evento, si riportano di seguito le principali disposizioni relative agli adempimenti legati alla sicurezza e sanità pubblica connessi allo svolgimento della manifestazione fieristica:

  • nel caso in cui, nel programma dell’evento di che trattasi, siano previste manifestazioni di intrattenimento o spettacolo, si prega di prendere contatto con congruo anticipo con l’Ufficio che rilascia le autorizzazioni di pubblica sicurezza per l’eventuale richiesta/rilascio delle necessarie autorizzazioni;
  • con Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 (pubblicato l’8 agosto 2014 – G.U. n. 183) sono state fornite specifiche indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche. Si rimanda a quanto indicato al Capo II del decreto citato per gli adempimenti conseguenti all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. alle attività inerenti la manifestazione e si ricorda che per tutti gli impianti e le strutture presenti nell’area fieristica devono essere collaudati e certificati;
  • con circolare prot. n. 0003794 del 12/03/2014, il Ministero dell'Interno ha dettato le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'istallazione di impianti GPL in occasione di manifestazioni (l'utilizzo di detti impianti temporanei è consentito solo in eventi che si svolgono all'aperto o in aree coperte ampiamente areate e ventilate, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete). Nel caso di manifestazioni temporanee all’aperto, si prega di seguire quanto indicato in particolare nell’allegato B alla circolare scaricabile in fondo alla pagina;
  • secondo quanto disposto dall’Accordo ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 281/1997, proposto dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, sancito in sede di Conferenza Unificata in data 05/08/2014, allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 29/12/2014 n. 59-870, previa classificazione dell’evento in base al livello di rischio (vedi art. 1 e allegato A1), l’organizzatore è tenuto a comunicare lo svolgimento dell’evento stesso al Servizio di Emergenza Territoriale 118 nei termini stabiliti all’art. 3 dell’Accordo (scaricabile in fondo alla pagina).
  • Nel caso in cui, durante lo svolgimento della manifestazione, venga preparata/cucinata e/o somministrata o distribuita qualsiasi sostanza alimentare ivi comprese le bevande, deve essere presentata apposita S.C.I.A. all’ASL territorialmente competente e, per conoscenza, al Comune (Ufficio SUAP/Commercio) utilizzando l’apposita modulistica (tipologia A e/o B). Il soggetto segnalante dovrà presentare la S.C.I.A. all’ASL almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione, fermo restando che la stessa decorrerà dall’inizio dell’evento ivi indicato. Si ricorda che sono escluse dall’obbligo di segnalazione le attività di mera vendita nonché eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate.