La cremazione può avvenire esclusivamente nel rispetto della volontà del defunto.
Tale volontà va espressa mediante:
- testamento (olografo, segreto, pubblico: nei primi due casi è necessaria la pubblicazione per poter autorizzare la cremazione);
- dichiarazione in carta libera, scritta e datata, resa dall'iscritto alle Associazioni che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; volontà manifestata dal coniuge,o in difetto di questo, dal parente più prossimo, individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Tale dichiarazione può essere resa attraverso le forme di semplificazioni previste dal D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di notorietà), ma è richiesta sempre l'unanimità.
Affidamento e dispersione
Ora le ceneri possono essere:
- tumulate in celletta cineraria
- disperse
- affidate
Sia per la dispersione che per l'affidamento la volontà del defunto deve essere comprovata:
- mediante testamento (olografo, segreto, pubblico: nei primi due casi è necessario procedere alla pubblicazione);
oppure
- mediante dichiarazione in carta libera scritta e datata resa dall'iscritto alle Associazioni che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
oppure
- mediante dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato civile del comune di decesso o residenza dal coniuge, o in difetto di questo, dal parente più prossimo, individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri ovvero la persona incaricata della dispersione, la sua volontà è eseguita dalle seguenti persone:
- dal coniuge o, in difetto di questo, dal parente più prossimo, individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- dall'esecutore testamentario;
- dal rappresentante legale dell'associazione che prevede tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- dal tutore di minore o interdetto;
- in mancanza dei soggetti di cui alle lettere precedenti, dal personale autorizzato dal comune.
Qualora in assenza del coniuge concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, individuare chi si prende in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
Due sono, pertanto, le possibilità:
- il defunto ha manifestato in vita la propria volontà al coniuge o ai suoi parenti che le sue ceneri venissero affidate o disperse a/da un una persona: nella dichiarazione resa all'Ufficiale di stato civile va dato atto di tale volontà;
- il defunto ha manifestato la propria volontà al coniuge o ai suoi parenti che le sue ceneri venissero affidate o disperse ma senza individuare la persona incaricata: nella dichiarazione resa all'Ufficiale di stato civile va dato atto di tale volontà precisando che in questo caso spetta, ai sensi dell'art. 2, comma 7, al coniuge,o in difetto di questo, dal parente più prossimo, individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dal soggetto individuato dalla maggioranza degli stessi, ottenere in affidamento le ceneri o provvedere alla dispersione.
Modalità di conservazione dell'urna
E' necessario conservare l'urna consentendo una destinazione stabile e tale da offrire garanzie da ogni profanazione.
L'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune va comunicato da parte dell'affidatario stesso al comune di provenienza ed al comune di destinazione.
Qualora l'urna venisse trasferita fuori dal Piemonte è necessario accertarsi che il comune di destinazione acconsenta all'affido.
Qualora l'affidatario intenda rinunciare all'urna deve conferirla al cimitero comunale.
Luoghi della dispersione
La legge stabilisce quali sono i luoghi in natura nei quali è autorizzata la dispersione:
- aree pubbliche, individuate dai Comuni;
- aree private al di fuori dei centri abitati, con il consenso (scritto e gratuito) dei proprietari;
- aree delimitate all'interno dei cimiteri.
In natura, la dispersione è consentita:
- in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- nei fiumi;
- in mare;
- in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
I limiti fissati dalla legge riguardano:
- i fiumi, il mare e i laghi, dove la dispersione è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
- i centri abitati, per la cui definizione si rimanda al codice della Strada.
Nel comune di Pinerolo la dispersione in natura è consentita solo in aree private fuori dal centro abitato ed ad una distanza di almeno duecento metri da qualsiasi insediamento abitativio.
Modelli
Di seguito è possibile scaricare i modelli sia per l'istanza da presentare al comune per la cremazione di salma, sia per le dichiarazioni inerenti la volontà del defunto sulla destinazione delle proprie ceneri, diverse a seconda della tipologia degli aventi diritto.
- ISTANZA PER LA CREMAZIONE DI SALMA - Unico parente
- ISTANZA PER LA CREMAZIONE DI SALMA - Più aventi diritto
- ISTANZA PER LA CREMAZIONE DI SALMA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI - Unico parente
- ISTANZA PER LA CREMAZIONE DI SALMA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI - Più aventi diritto
- ISTANZA PER LA CREAZIONE DI SALMA E DISPERSIONE DELLE CENERI- Unico parente
- ISTANZA PER LA CREMAZIONE DI SALMA E DISPERSIONE DELLE CENERI- Più aventi diritto
- DICHIARAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO DELLE CENERI- Unico parente
- DICHIARAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO DELLE CENERI- Più dichiaranti
- DICHIARAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'INCARICATO ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI- Unico parente
- DICHIARAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'INCARICATO ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI- Più dichiaranti
1 marca da bollo per ciascuna istanza.
Dove rivolgersi
Ufficio Servizi CimiterialiP.za Vittorio Veneto 1
Dirigente: Maria Giovanna Gambino
Referenti: Barbara Camusso
tel: 0121 361 223 - 0121 361 308
e-mail: cimiteriali@comunepinerolo.to.it
Riferimenti normativi
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", Capo XVI "Cremazione", art. 78-81.
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"
- Regolamento comunale di polizia mortuaria