La cremazione può avvenire esclusivamente nel rispetto della volontà del defunto.

Tale volontà va espressa mediante:

  • testamento (olografo, segreto, pubblico: nei primi due casi è necessaria la pubblicazione per poter autorizzare la cremazione);
  • dichiarazione in carta libera, scritta e datata, resa dall'iscritto alle Associazioni che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; volontà manifestata dal coniuge,o in difetto di questo, dal parente più prossimo, individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Tale dichiarazione può essere resa attraverso le forme di semplificazioni previste dal D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di notorietà), ma è richiesta sempre l'unanimità.

Affidamento e dispersione

Ora le ceneri possono essere:

  • tumulate in celletta cineraria
  • disperse
  • affidate

Sia per la dispersione che per l'affidamento la volontà del defunto deve essere comprovata:

  • mediante testamento (olografo, segreto, pubblico: nei primi due casi è necessario procedere alla pubblicazione);

oppure

  • mediante dichiarazione in carta libera scritta e datata resa dall'iscritto alle Associazioni che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;

oppure

  • mediante dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato civile del comune di decesso o residenza dal coniuge, o in difetto di questo, dal parente più prossimo, individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri ovvero la persona incaricata della dispersione, la sua volontà è eseguita dalle seguenti persone:

  • dal coniuge o, in difetto di questo, dal parente più prossimo, individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
  • dall'esecutore testamentario;
  • dal rappresentante legale dell'associazione che prevede tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
  • dal tutore di minore o interdetto;
  • in mancanza dei soggetti di cui alle lettere precedenti, dal personale autorizzato dal comune.

Qualora in assenza del coniuge concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, individuare chi si prende in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
Due sono, pertanto, le possibilità:

  • il defunto ha manifestato in vita la propria volontà al coniuge o ai suoi parenti che le sue ceneri venissero affidate o disperse a/da un una persona: nella dichiarazione resa all'Ufficiale di stato civile va dato atto di tale volontà;
  • il defunto ha manifestato la propria volontà al coniuge o ai suoi parenti che le sue ceneri venissero affidate o disperse ma senza individuare la persona incaricata: nella dichiarazione resa all'Ufficiale di stato civile va dato atto di tale volontà precisando che in questo caso spetta, ai sensi dell'art. 2, comma 7, al coniuge,o in difetto di questo, dal parente più prossimo, individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dal soggetto individuato dalla maggioranza degli stessi, ottenere in affidamento le ceneri o provvedere alla dispersione.

Modalità di conservazione dell'urna

E' necessario conservare l'urna consentendo una destinazione stabile e tale da offrire garanzie da ogni profanazione.

L'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune va comunicato da parte dell'affidatario stesso al comune di provenienza ed al comune di destinazione.

Qualora l'urna venisse trasferita fuori dal Piemonte è necessario accertarsi che il comune di destinazione acconsenta all'affido.

Qualora l'affidatario intenda rinunciare all'urna deve conferirla al cimitero comunale.

Luoghi della dispersione

La legge stabilisce quali sono i luoghi in natura nei quali è autorizzata la dispersione:

  • aree pubbliche, individuate dai Comuni;
  • aree private al di fuori dei centri abitati, con il consenso (scritto e gratuito) dei proprietari;
  • aree delimitate all'interno dei cimiteri.

In natura, la dispersione è consentita:

  • in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
  • nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
  • nei fiumi;
  • in mare;
  • in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
  • negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

I limiti fissati dalla legge riguardano:

  • i fiumi, il mare e i laghi, dove la dispersione è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
  • i centri abitati, per la cui definizione si rimanda al codice della Strada.

Nel comune di Pinerolo la dispersione in natura è consentita solo in aree private fuori dal centro abitato ed ad una distanza di almeno duecento metri da qualsiasi insediamento abitativio.

1 marca da bollo per ciascuna istanza.

Dove rivolgersi

Ufficio Servizi Cimiteriali
P.za Vittorio Veneto 1
Dirigente: Maria Giovanna Gambino
Referenti: Barbara Camusso
tel: 0121 361 223 - 0121 361 308
e-mail: cimiteriali@comunepinerolo.to.it