A seguito delle recenti modifiche al testo Unico edilizia, che ha declassato ad edilizia libera diverse attività cd.minori, si comunica che la posa di monumentini, lapidi e copritomba non è più soggetta al rilascio di alcuna autorizzazione urbanistica.

Per la realizzazione di tali interventi, pertanto, gli interessati debbono avvalersi dell’opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, che sono tenuti al rispetto della normativa nazionale in materia di sicurezza e delle prescrizioni del regolamento comunale di polizia mortuaria, nonché delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore cimiteriale.

La posa di monumentini, copritomba e lapidi è disciplinata dal regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 18/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, e dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore dei cimiteri comunali di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 6/3/2007 e smi.

In particolare, l’articolo 43 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, stabilisce che:

  1. nel caso di seppellimenti in terra, nessuna opera può essere eseguita, prima che siano trascorsi 120 (centoventi) giorni dal seppellimento, al fine di consentire il naturale assestamento del terreno;
  2. Sulle fosse delle sepolture individuali a sistema di inumazione, sia nei campi comuni che nelle aree destinate alle sepolture private, è consentita la collocazione di copritomba, lapidi, monumentini e simili, aventi le seguenti dimensioni:

-          Fosse adulti: copritomba: lunghezza cm. 160, larghezza cm. 60. altezza da 20 a 30 cm.; lapidi od altri segni funerari: altezza da cm. 70 a cm. 90, compreso il copritomba.

-          Fosse bambini (minori di anni 10): copritomba: lunghezza cm. 100, larghezza cm. 40, altezza da 15 a 25 cm.; lapidi od altri segni funerari: altezza da cm. 50 a cm. 70, compreso il copritomba.

-          Fosse per urne cinerarie: targa in materiale lapideo di dimensioni cm. 15x15 e cm. 4 di spessore, da collocarsi sul terreno sopra l’urna e recante l’indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

L’art.. 31 del succitato regolamento precisa ch il testo delle iscrizioni da eseguirsi su lapidi o su segni funerari appartenenti a sepolture comuni o private non deve urtare la pubblica sensibilità; in caso contrario, il Comune può ordinare la cancellazione di epigrafi ritenute non conformi a tale criterio.

Il piano tecnico cimiteriale stabilisce inoltre che:

1) sulle lastre copri loculo e copri celletta è consentita soltanto, oltre che l’iscrizione dell’epigrafe riportante le generalità del defunto, la collocazione di una cornice porta-fotografia avente lato o diametro non superiore a cm. 15, l’apposizione sul lato sinistro della lastra di un vaso portafiori, sporgente non più di 35 cm., con diametro o lato non superiore a cm. 20 di lunghezza e non debordante dalla sagoma del loculo.

2) E’ consentita sul lato destro della lastra, la posa di un lumino con dimensioni massime uguali al vaso portafiori.

3) E’ consentita, altresì la posa di un fregio funebre purchè lo stesso venga posto sul lato sinistro sopra il vaso porta fiori ed il medesimo abbia le dimensioni massime di cm. 15X15.

Si precisa altresì che non è stata modificata la procedura autorizzativa per la realizzazione di tombe di famiglia e che anche per la manutenzione ordinaria delle tombe di famiglia che ricadono in area vincolata devono essere sempre verificati i vincoli previsti dal D.Lgs. 42/2004, (campo antico, I e I ampliamento del cimitero urbano).