Separazione
In senso giuridico con il termine "SEPARAZIONE"
si individua l'interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l'atto di matrimonio.
La separazione può essere:
- Separazione consensuale: i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli).
- Separazione giudiziale: i coniugi non raggiungono un accordo; uno dei due coniugi intenta una procedura legale di separazione.
Divorzio
Con il termine "DIVORZIO" si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale; restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale.
La sentenza di divorzio può essere di:
- scioglimento di matrimonio civile;
- cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario);
- delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio.
La durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio, a seguito dell'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015, sono i seguenti:
- dodici mesi dalla dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione presonale, nelle separazioni giudiziali;
- sei mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale.
I sei mesi decorrono inoltre, pur non essendo specificato nel testo di legge, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Separazione e divorzio: convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale.
La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati.
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d'accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale.
In particolare la negoziazione assistita da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:
- separazione personale;
- di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- di scioglimento del matrimonio;
- di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. L'avvocato dovrà trasmettere copia autenticata dell'accordo, al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un Nulla osta oppure un'autorizzazione in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci.
L'avvocato trasmetterà la convenzione di negoziazione entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o autorizzazione del Procuratore, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).
Attenzione avvocati
La trasmissione della convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmessa all'ufficiale di stato civile competente da entrambi gli avvocati: è consigliabile, pertanto, che la nota di trasmissione sia sottoscritta da entrambi gli avvocati oppure che nella convenzione di negoziazione assistita sia indicato che un avvocato dia mandato all'altro avvocato affinché curi la trasmissione all'ufficiale di stato civile.
Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.
Separazione e divorzio di fronte all'Ufficiale di Stato civile in Comune
La Legge 162/2014, entrata in vigore dall'11 dicembre 2014, consente ai coniugi di procedere:
- alla separazione consensuale
e
- allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio)
mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile.
Non è possibile ricorrere a questa procedura semplificata:
- in presenza di figli minorenni;
- in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci;
- se le parti vogliono stipulare accordi di tipo patrimoniale.
Procedimento
Le parti devono trasmettere all'ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione
La dichiarazione, può essere scaricata dal sito o ritirata presso lo sportello dello stato civile e debitamente sottoscritta, deve essere riconsegnata allo sportello o spedita tramite mail all’indirizzo stato.civile@comune.pinerolo.to.it allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.
L'ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.
A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all'ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.
Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo.
Al secondo appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo.
Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).
Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.
Le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno
Modelli
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Sentenza di divorzio pronunciata all'estero
Come e dove
Chi è interessato a rendere efficace nello Stato la sentenza ottenuta all'estero di scioglimento del proprio matrimonio, deve presentare all'Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il matrimonio (o dove è stato trascritto se avvenuto all'estero), copia autentica del provvedimento, debitamente tradotta ed eventualmente legalizzata, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge 31/5/1995, n. 218.
La sentenza stessa sarà trascritta con atto inserito nei registri di matrimonio, annotata sull'atto di matrimonio degli interessati e comunicata all'Ufficio Anagrafe.
Normativa di riferimento
- Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 del recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", coordinato con la Legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162
- Codice Civile articoli dal 149 al 158
- LEGGE 31 MAGGIO 1995 N. 218, articoli dal 31 al 32
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 articoli da art.63 e art. 69