REGISTRO COMUNALE PER IL DIRITTO DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITÀ

Per bigentitorialità s’intende il diritto del figlio a fruire dell’apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori.
Si configura come un diritto soggettivo, permanente e indisponibile del minore, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore, ovvero il legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio.
Tale diritto si basa sul fatto che essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell'altro genitore, per cui esso non può e non deve essere influenzato da un'eventuale separazione. Né su di lui si può far ricadere la responsabilità di scelte separative dei genitori.
Questo principio promuove la pratica dell'affido condiviso come tutela del benessere dei minori e delle minori a continuare a ricevere cure, educazione ed affetto da entrambi i genitori.
Nel mondo occidentale il principio della bigenitorialità viene affermato e applicato con sempre maggior vigore e incisività, a partire dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989, di cui alla legge 27 maggio 1991, n.176.
In Italia l’affidamento condiviso è prassi relativamente recente (legge 54, 8 febbraio 2006). A oggi nel nostro paese la sua concreta applicazione e l’aggiornamento nell’applicazione di buone prassi da parte delle istituzioni che orbitano attorno ai/alle minori incontrano difficoltà e poca attenzione.
Il Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 23 settembre 2020 ha approvato il “Regolamento per l’istituzione e la tenuta del registro per la bigenitorialità” e la Giunta con deliberazione n. 281 in data 9 dicembre ha varato la relativa disciplina operativa stabilendo che la possibilità di iscrizione sarà attiva dal 1 gennaio 2021.
Al registro possono essere iscritti i figli di genitori con residenze diverse, qualunque ne sia il motivo. La residenza del minore resterà una sola, ma le comunicazioni che lo riguardano dovranno fare riferimento ai due domicili indicati dai genitori.
Per l’iscrizione del minore al registro è necessario pertanto che il minore sia residente nel Comune di Pinerolo, che almeno uno dei genitori ne faccia richiesta personalmente e che lo stesso genitore sia titolare della responsabilità genitoriale (ex potestà genitoriale).


ATTIVAZIONE
Istanza di parte presentata all’ufficio protocollo dell’ente da uno o da entrambi i genitori. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, il comune invierà apposita informativa all’altro genitore, mettendolo a conoscenza dell’avvenuta richiesta di iscrizione ed invitandolo a produrre eventuali motivi ostativi all’iscrizione stessa. Qualora questi non produca, entro i termini richiesti, idonea documentazione utile a rigettare la richiesta presentata dall’altro genitore, l’istanza di iscrizione verrà formalmente accolta.

DOCUMENTI NECESSARI
• Istanza
• Documento di identità dei richiedenti

REQUISITI
• Il genitore che presenta l'istanza deve essere titolare della responsabilità genitoriale, quindi non raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza.
• Il minore da iscrivere nel registro deve essere residente nel Comune di PINEROLO.

TERMINE DEL PROCEDIMENTO
L'attestazione verrà rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta della stessa, fatte salve eventuali interruzioni dei termini per l’acquisizione di integrazioni.

COSTI
n. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla istanza di iscrizione;
n. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’istanza di rilascio dell’attestazione;
n. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’attestazione.

INFORMAZIONI UTILI
Su richiesta dei genitori può essere rilasciato un attestato di iscrizione nel Registro, nel quale si dà atto delle dichiarazioni rese al fine dell'iscrizione, la richiesta va presentata all’ufficio protocollo.
La cancellazione dal Registro può avvenire:
- nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti;
- su domanda del genitore che ha richiesto l'iscrizione.
E’ compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni che orbitano attorno al minore, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del servizio Anagrafe

 

CONTATTI

Ufficio Servizi demografici
P.za Vittorio Veneto 1 - PINEROLO
referente: Dott. ssa Barbara Camusso
tel: 0121 361 223
e-mail:  barbara.camusso@comune.pinerolo.to.it         

              anagrafe@comune.pinerolo.to.it 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Deliberazione del consiglio comunale n. 49 del 29.09.2020
Deliberazione della Giunta comunale n. 281 del 09.12.2020
Regolamento comunale per l’istituzione e la tenuta del registro di bigenitorialità