DEFINIZIONE

Per «conviventi di fatto» si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, coabitanti.

COME SI COSTITUISCE UNA CONVINENZA DI FATTO

La convivenza di fatto si istituisce con una dichiarazione resa da ciascuno dei due componenti la coppia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le stesse modalità previste per le altre dichiarazioni anagrafiche ossia mediante:
a) presentazione diretta allo sportello;
b) invio per posta raccomandata;
c) invio telematico, nelle seguenti forme: trasmissione della dichiarazione sottoscritta con firma digitale o qualificata a mezzo posta elettronica o pec; trasmissione tramite posta elettronica ordinaria o fax della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d’identità dei dichiaranti.

Nel corso della fase istruttoria del procedimento, l’ufficiale d’anagrafe dovrà verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi, facendo eventualmente ricorso al preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 in caso di:
a) mancanza del requisito oggettivo della coabitazione;
b) presenza di una causa ostativa alla convivenza.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto - pdf

I richiedenti di nazionalità straniera, il cui stato civile non risulti definito nel sistema anagrafico della popolazione residente, dovranno consegnare unitamente alla dichiarazione un'attestazione consolare rilasciata dalle Autorità competenti del paese di origine, che ne certifichi lo stato libero. L'attestazione per essere accettata dovrà essere tradotta e legalizzata in Prefettura. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.

DIRITTI DEI CONVIVENTI

  • Godimento dei diritti previsti dall’ordinamento penitenziario per i coniugi: diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero in strutture ospedaliere, pubbliche o private o di assistenza pubblica;
  • possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, modalità funerarie;
  • in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
  • diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
  • rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare;
  • estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare;
  • legittimazione ad instaurare i procedimenti di interdizione ed amministrazione di sostegno;
  • possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi;
  • diritto agli alimenti per il convivente in caso di cessazione della convivenza di fatto;
  • estensione dei diritti risarcitori già previsti per il coniuge al convivente di fatto.

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA

La legge stabilisce che i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, da redigere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere, entro i successivi dieci giorni, a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi. L’ufficiale di anagrafe provvederà quindi a registrare nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista.
Il contratto può contenere:
a) l'indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le stesse modalità con le quale è stato sottoscritto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 20/05/2016 n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, pubblicata nella G.U. 21/05/2016 N. 118

COSTI

Non sono previsti costi.