La cremazione
La cremazione può avvenire esclusivamente nel rispetto della volontà del defunto.
Tale volontà va espressa mediante:
- testamento (olografo, segreto, pubblico: nei primi due casi è necessaria la pubblicazione per poter autorizzare la cremazione);
- dichiarazione in carta libera, scritta e datata, resa dall'iscritto alle Associazioni che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- volontà manifestata dal coniuge,o in difetto di questo, dal parente più prossimo, individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti questi all'unanimità. Tale dichiarazione può essere resa attraverso le forme di semplificazioni previste dal D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di notorietà), ma è richiesta sempre l'unanimità.
L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco.
AFFIDAMENTO E DISPERSIONE
Ora le ceneri possono essere:
- tumulate in celletta cineraria
- disperse
- affidate
Sia per la dispersione che per l'affidamento la volontà del defunto deve essere comprovata:
mediante testamento (olografo, segreto, pubblico: nei primi due casi è necessario procedere alla pubblicazione);
oppure
mediante dichiarazione in carta libera scritta e datata resa dall'iscritto alle Associazioni che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
oppure
mediante dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato civile del comune di decesso o residenza dal coniuge , o in difetto di questo, dal parente più prossimo , individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi . In questo caso non è possibile ricorrere a dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ma è necessaria la redazione da parte dell'Ufficiale di Stato civile di un processo verbale in cui si prende atto di tale volontà, alla presenza degli aventi diritto.
Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri ovvero la persona incaricata della dispersione, la sua volontà è eseguita dalle seguenti persone:
- dal coniuge o, in difetto di questo, dal parente più prossimo, individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- dall'esecutore testamentario;
- dal rappresentante legale dell'associazione che prevede tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- dal tutore di minore o interdetto;
- in mancanza dei soggetti di cui alle lettere precedenti, dal personale autorizzato dal comune.
Qualora in assenza del coniuge concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti all'ufficiale che autorizza la dispersione o l'affido individuare chi si prende in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
Due sono, pertanto, le possibilità:
- il defunto ha manifestato in vita la propria volontà al coniuge o ai suoi parenti che le sue ceneri venissero affidate o disperse a/da un una persona: nel processo verbale l'Ufficiale di stato civile da atto di tale volontà;
- il defunto ha manifestato la propria volontà al coniuge o ai suoi parenti che le sue ceneri venissero affidate o disperse ma senza individuare la persona incaricata: nel processo verbale l'Ufficiale di stato civile da atto di tale volontà precisando che in questo caso spetta, ai sensi dell'art. 2, comma 7, al coniuge,o in difetto di questo, dal parente più prossimo, individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dal soggetto individuato dalla maggioranza degli stessi, ottenere in affidamento le ceneri o provvedere alla dispersione.
MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELL'URNA
E' necessario conservare l'urna consentendo una destinazione stabile e tale da offrire garanzie da ogni profanazione.
L'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune va comunicato da parte dell'affidatario stesso al comune di provenienza ed al comune di destinazione.
Qualora l'urna venisse trasferita fuori dal Piemonte è necessario accertarsi che il comune di destinazione acconsenta all'affido.
Qualora l'affidatario intenda rinunciare all'urna deve conferirla al cimitero comunale.
LUOGHI DELLA DISPERSIONE
La legge stabilisce quali sono i luoghi in natura nei quali è autorizzata la dispersione:
- aree pubbliche, individuate dai Comuni;
- aree private al di fuori dei centri abitati, con il consenso (scritto e gratuito) dei proprietari;
- aree delimitate all'interno dei cimiteri.
In natura, la dispersione è consentita:
- in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- nei fiumi;
- in mare;
- in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
I limiti fissati dalla legge riguardano:
- i fiumi, il mare e i laghi, dove la dispersione è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
- i centri abitati, per la cui definizione si rimanda al codice della Strada.
Il comune sta predisponendo le modifiche regolamentari previste dalla legge regionale che riguardano in particolare i luoghi, le modalità ed i costi della dispersione sul proprio territorio. Pertanto fino all'approvazione di tali norme, la dispersione nel comune di Pinerolo non è ancora consentita.
COSA SERVE
1 marca da bollo per ciascuna istanza.
DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Servizi Cimiteriali
P.za Vittorio Veneto 1
Dirigente: Riccardo Rollè
Responsabile del Procedimento: Barbara Camusso
camussob@comune.pinerolo.to.it
Tel. 0121/361223 -0121/361219
Riferimenti normativi
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, Capo XVI “Cremazione”, art. 78-81.
Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”
Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”
Regolamento comunale dei servizi mortuari e dei servizi cimiteriali, art. 98 ter
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CHE HANNO SOSTENUTO COSTI PER LA CREMAZIONE DEI PROPRI FAMIGLIARI
Al fine di favorire la scelta della cremazione in quanto pratica funeraria che, oltre ad avere elevate motivazioni etiche e sociali, consente più di qualunque altra di contenere i costi di gestione degli spazi cimiteriali nonché di salvaguardare l'ambiente limitando l'utilizzo del suolo pubblico, il Comune di Pinerolo riconosce alle famiglie un contributo pari al 50% della tariffa vigente fissata con decreto ministeriale, Iva esclusa, per:
- la spesa sostenuta per la cremazione di salme di persone residenti destinate al seppellimento nei cimiteri cittadini, all'affidamento o alla dispersione;
- la spesa sostenuta per la cremazione di resti di salme di persone residenti in vita nel comune già seppellite nei cimiteri cittadini e destinate ad altre sepolture, sempre all'interno dei cimiteri cittadini, purché il decesso sia avvenuto in vigenza del D.P.R. 285/1990.
La richiesta di contributo dovrà essere presentata su apposito modulo , provvisto di marca da bollo, entro 90 giorni dalla data della avvenuta cremazione ed accompagnata dalla relativa fattura quietanzata.
Il contributo verrà erogato secondo l'ordine cronologico di presentazione di ciascuna richiesta, compatibilmente con le risorse stanziate annualmente dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.
DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Servizi Cimiteriali
P.za Vittorio Veneto 1
Dirigente: Riccardo Rollè
Responsabile del Procedimento: Eleonora Cacciotto
cacciottoe@comune.pinerolo.to.it
Tel. 0121/361225 -0121/361219