Assegni Legge N. 448/98
ASSEGNO DI MATERNITA’ –articolo
74 del D.lg. n. 151/2001
CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA
L’assegno di maternità può essere
richiesto dalla madre del nuovo
nato (o dal tutore della madre
solo se quest’ultima è interdetta),
residente a Pinerolo, cittadina
italiana o comunitaria o extracomunitaria
in possesso di carta di soggiorno.
Possono chiedere l’assegno
anche le madri di bambini in
affidamento preadottivo e di
bambini ricevuti in adozione
senza affidamento.
In casi particolari l’assegno
può essere anche richiesto
dal padre (in caso di abbandono
del neonato da parte della madre
o in caso di affidamento esclusivo
da parte dell’Autorità Giudiziaria);
dall’affidatario preadottivo
o l’adottante senza affidamento
(in caso di separazione legale
tra i coniugi); dall’adottante
non coniugato nei casi di adozione
speciale; il padre che ha riconosciuto
il neonato o il coniuge della
donna alla quale spetterebbe
il beneficio in caso di decesso
di quest’ultima; da altre
persone cui il minore sia stato
affidato in caso di neonati non
riconoscibili o non riconosciuti
dai genitori.
MODALITA’ E TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per ottenere il beneficio
di cui trattasi deve essere presentata,
mediante compilazione di apposito
modulo (di cui si può scaricare
copia nella presente pagina),
tramite servizio postale o direttamente,
all’ufficio Politiche Sociali – Piazza
Vittorio Veneto n. 1 – Pinerolo,
nei seguenti orari di apertura:
al mattino nei giorni di lunedì,
mercoledì e giovedì dalle
ore 9 alle ore 11 – il
pomeriggio nei giorni di lunedì e
giovedì dalle ore 14,45
alle ore 16; il mercoledì dalle
ore 15 alle ore 18,15, entro
e non oltre:
- sei mesi dalla data del parto
o dell’ingresso del minore
nella famiglia anagrafica della
donna che lo riceve in affidamento
preadottivo o in adozione senza
affidamento;
- sei mesi a decorrere dalla
scadenza del termine concesso
alla richiedente nei casi particolari
di cui sopra.
A tale domanda deve essere allegata
l’attestazione I.S.E. (indicatore
della situazione economica) rilasciata
dai C.A.F. (Centri di Assistenza
Fiscale) cittadini o, in alternativa
dallo stesso Ufficio Politiche
Sociali del Comune di Pinerolo
presso il quale viene presentata
la domanda.
LIMITI DI REDDITO PER POTER
BENEFICIARE DELL’ASSEGNO
Il limite di reddito del nucleo
familiare della richiedente stabilito
per l’anno di riferimento
di cui si chiede il beneficio,
da desumere dall’attestazione
I.S.E. (indicatore socio-economico),
viene definito di anno in anno
a seguito di adeguamento I.S.T.A.T.
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).
Il limite di reddito del nucleo
familiare della richiedente stabilito
per l’anno 2008, da desumere
dall’attestazione I.S.E.
(indicatore socio-economico), è di € 31.223,51
Il riferimento base è per
un nucleo familiare composto
da tre persone (per ogni figlio
aggiuntivo tale limite viene
elevato a seguito di riparametrazione
del coefficiente stabilito per
legge per il calcolo della situazione
economica).
NOTE
Nel caso in cui la madre del
nuovo nato presti attività lavorativa,
l’assegno di maternità di
cui all’articolo 74 del
D.lg. n. 151/2001non può essere
sostitutivo dell’assegno
di trattamento obbligatorio di
maternità erogato dall’I.N.P.S.
In tal caso può essere
concessa la differenza tra l’importo
dell’assegno di maternità di
cui all’articolo 74 del
D.lg. n. 151/2001 e l’assegno
percepito se tale importo non è superiore
alla somma di €
1.497,65
(importo anno 2008).
L’assegno concesso dal
Comune non è altresì cumulabile
con quello concesso dall’I.N.P.S.
e riservato alle donne che vantano
il versamento all’I.N.P.S.
di contributi per maternità per
aver svolto almeno tre mesi di
attività lavorativa in
un periodo compreso tra i 18
e i 9 mesi prima del parto o
dell’ingresso del minore
nella famiglia anagrafica della
donna affidataria preadottiva
o adottante senza affidamento.
In caso di parto gemellare o
plurigemellare le madri devono
dichiarare la nascita di tutti
i neonati per poter usufruire
di un importo dell’assegno
proporzionale al numero dei nati.
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
- articolo 65 della Legge n.
488/98
CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA
L’assegno il nucleo familiare
con almeno tre figli minori può essere
richiesto indifferentemente dal
padre o dalla madre dei figli
minori, residenti a Pinerolo,
cittadini italiani o comunitari.
Possono richiedere l’assegno:
- chi è genitore naturale
e/o adottivo e/o preadottivo
di almeno tre minori;
- chi ha nel proprio stato di
famiglia e convive effettivamente
con almeno tre minori figli del
coniuge;
- chi ha nel proprio stato di
famiglia e convive effettivamente
con almeno tre minori di cui
almeno un figlio suo o del coniuge
e gli altri ricevuti in affidamento
preadottivo da entrambi o viceversa.
Nel caso in cui i due genitori
presenti nel nucleo familiare
non siano sposati il richiedente
potrà richiedere l’assegno
solo se genitore naturale, adottivo
o preadottivo dei tre minori.
MODALITA’ E TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per ottenere il beneficio
di cui trattasi deve essere presentata,
mediante compilazione di apposito
modulo (di cui si può scaricare
copia nella presente pagina),
tramite servizio postale o direttamente,
all’ufficio Politiche Sociali – Piazza
Vittorio Veneto n. 1 – Pinerolo,
nei seguenti orari di apertura:
al mattino nei giorni di lunedì,
mercoledì e giovedì dalle
ore 9 alle ore 11 – il
pomeriggio nei giorni di lunedì e
giovedì dalle ore 14,45
alle ore 16; il mercoledì dalle
ore 15 alle ore 18,15, entro
e non oltre il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di cui si
richiede il beneficio.
A tale domanda deve essere allegata
l’attestazione I.S.E. (indicatore
della situazione economica) rilasciata
dai C.A.F. (Centri di Assistenza
Fiscale) cittadini o, in alternativa
dallo stesso Ufficio Politiche
Sociali del Comune di Pinerolo
presso il quale viene presentata
la domanda.
LIMITI DI REDDITO PER POTER
BENEFICIARE DELL’ASSEGNO
Il limite di reddito del nucleo
familiare della richiedente stabilito
per l’anno di riferimento
di cui si chiede il beneficio,
da desumere dall’attestazione
I.S.E. (indicatore socio-economico),
viene definito di anno in anno
a seguito di adeguamento I.S.T.A.T.
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).
Il limite di reddito del nucleo
familiare della richiedente stabilito
per l’anno 2008, da desumere
dall’attestazione I.S.E.
(indicatore socio-economico), è di € 22.480,91.
Il riferimento base è per
un nucleo familiare composto
da cinque persone (per ogni figlio
aggiuntivo tale limite viene
elevato a seguito di riparametrazione
del coefficiente stabilito per
legge per il calcolo della situazione
economica).
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