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Assegni Legge N. 448/98

ASSEGNO DI MATERNITA’ –articolo 74 del D.lg. n. 151/2001

CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA

L’assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del nuovo nato (o dal tutore della madre solo se quest’ultima è interdetta), residente a Pinerolo, cittadina italiana o comunitaria o extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno.
Possono chiedere l’assegno anche le madri di bambini in affidamento preadottivo e di bambini ricevuti in adozione senza affidamento.
In casi particolari l’assegno può essere anche richiesto dal padre (in caso di abbandono del neonato da parte della madre o in caso di affidamento esclusivo da parte dell’Autorità Giudiziaria); dall’affidatario preadottivo o l’adottante senza affidamento (in caso di separazione legale tra i coniugi); dall’adottante non coniugato nei casi di adozione speciale; il padre che ha riconosciuto il neonato o il coniuge della donna alla quale spetterebbe il beneficio in caso di decesso di quest’ultima; da altre persone cui il minore sia stato affidato in caso di neonati non riconoscibili o non riconosciuti dai genitori.

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per ottenere il beneficio di cui trattasi deve essere presentata, mediante compilazione di apposito modulo (di cui si può scaricare copia nella presente pagina), tramite servizio postale o direttamente, all’ufficio Politiche Sociali – Piazza Vittorio Veneto n. 1 – Pinerolo, nei seguenti orari di apertura: al mattino nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 11 – il pomeriggio nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 14,45 alle ore 16; il mercoledì dalle ore 15 alle ore 18,15, entro e non oltre:
- sei mesi dalla data del parto o dell’ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
- sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla richiedente nei casi particolari di cui sopra
.
A tale domanda deve essere allegata l’attestazione I.S.E. (indicatore della situazione economica) rilasciata dai C.A.F. (Centri di Assistenza Fiscale) cittadini o, in alternativa dallo stesso Ufficio Politiche Sociali del Comune di Pinerolo presso il quale viene presentata la domanda.

LIMITI DI REDDITO PER POTER BENEFICIARE DELL’ASSEGNO

Il limite di reddito del nucleo familiare della richiedente stabilito per l’anno di riferimento di cui si chiede il beneficio, da desumere dall’attestazione I.S.E. (indicatore socio-economico), viene definito di anno in anno a seguito di adeguamento I.S.T.A.T. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).
Il limite di reddito del nucleo familiare della richiedente stabilito per l’anno 2008, da desumere dall’attestazione I.S.E. (indicatore socio-economico), è di € 31.223,51
Il riferimento base è per un nucleo familiare composto da tre persone (per ogni figlio aggiuntivo tale limite viene elevato a seguito di riparametrazione del coefficiente stabilito per legge per il calcolo della situazione economica).

NOTE

Nel caso in cui la madre del nuovo nato presti attività lavorativa, l’assegno di maternità di cui all’articolo 74 del D.lg. n. 151/2001non può essere sostitutivo dell’assegno di trattamento obbligatorio di maternità erogato dall’I.N.P.S. In tal caso può essere concessa la differenza tra l’importo dell’assegno di maternità di cui all’articolo 74 del D.lg. n. 151/2001 e l’assegno percepito se tale importo non è superiore alla somma di € 1.497,65 (importo anno 2008).
L’assegno concesso dal Comune non è altresì cumulabile con quello concesso dall’I.N.P.S. e riservato alle donne che vantano il versamento all’I.N.P.S. di contributi per maternità per aver svolto almeno tre mesi di attività lavorativa in un periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto o dell’ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria preadottiva o adottante senza affidamento.

In caso di parto gemellare o plurigemellare le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati per poter usufruire di un importo dell’assegno proporzionale al numero dei nati.

 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - articolo 65 della Legge n. 488/98

CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA

L’assegno il nucleo familiare con almeno tre figli minori può essere richiesto indifferentemente dal padre o dalla madre dei figli minori, residenti a Pinerolo, cittadini italiani o comunitari.

Possono richiedere l’assegno:
- chi è genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori;
- chi ha nel proprio stato di famiglia e convive effettivamente con almeno tre minori figli del coniuge;
- chi ha nel proprio stato di famiglia e convive effettivamente con almeno tre minori di cui almeno un figlio suo o del coniuge e gli altri ricevuti in affidamento preadottivo da entrambi o viceversa.

Nel caso in cui i due genitori presenti nel nucleo familiare non siano sposati il richiedente potrà richiedere l’assegno solo se genitore naturale, adottivo o preadottivo dei tre minori.

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per ottenere il beneficio di cui trattasi deve essere presentata, mediante compilazione di apposito modulo (di cui si può scaricare copia nella presente pagina), tramite servizio postale o direttamente, all’ufficio Politiche Sociali – Piazza Vittorio Veneto n. 1 – Pinerolo, nei seguenti orari di apertura: al mattino nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 11 – il pomeriggio nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 14,45 alle ore 16; il mercoledì dalle ore 15 alle ore 18,15, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di cui si richiede il beneficio.
A tale domanda deve essere allegata l’attestazione I.S.E. (indicatore della situazione economica) rilasciata dai C.A.F. (Centri di Assistenza Fiscale) cittadini o, in alternativa dallo stesso Ufficio Politiche Sociali del Comune di Pinerolo presso il quale viene presentata la domanda.

LIMITI DI REDDITO PER POTER BENEFICIARE DELL’ASSEGNO

Il limite di reddito del nucleo familiare della richiedente stabilito per l’anno di riferimento di cui si chiede il beneficio, da desumere dall’attestazione I.S.E. (indicatore socio-economico), viene definito di anno in anno a seguito di adeguamento I.S.T.A.T. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).
Il limite di reddito del nucleo familiare della richiedente stabilito per l’anno 2008, da desumere dall’attestazione I.S.E. (indicatore socio-economico), è di € 22.480,91.
Il riferimento base è per un nucleo familiare composto da cinque persone (per ogni figlio aggiuntivo tale limite viene elevato a seguito di riparametrazione del coefficiente stabilito per legge per il calcolo della situazione economica).

 

Documentazione da scaricare
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Domanda di Maternitą per minore
in qualitą di tutore
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