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con le seguenti modalità:
PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE
Dal 5 novembre 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 19,00
PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI
Dal 5 novembre 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00
VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI
Si fa presente che:
POSSONO CIRCOLARE i veicoli di proprietà di persone di età maggiore o uguale a 65 anni, condotti esclusivamente dal proprietario.
| Documentazione | |||
|---|---|---|---|
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La comunità europea ha emanato dal 1991 una serie di direttive sull'emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate quattro categorie di appartenenza per gli autoveicoli (Euro 1, 2, 3, 4) e tre categorie per i motoveicoli e i ciclomotori (Euro 1, 2, 3).
In altre parole, i veicoli rientrano in una di queste categorie a seconda della direttiva europea che rispettano.
Per sapere a quale categoria appartiene il nostro mezzo, dobbiamo controllare quale direttiva viene indicata sulla carta di circolazione (libretto).DAL 5 NOVEMBRE 2007 NEI GIORNI FERIALI AL LUNEDì AL VENERDì
VEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE DALLE 8,00 ALLE 19,00
Categoria M1 per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente
Con motore a due tempi non conformi alla direttiva 97/24/CE ed immatricolati da più di 10 anni
VEICOLI TRASPORTO MERCI DALLE 8,30 ALLE 13,00 E DALLE 14,30 ALLE 19,00
Categoria N1 per trasporto merci aventi massa non superiore a 3,5 t
POSSONO CIRCOLARE
Tutti i veicoli di proprieta' di persone di età maggiore o uguale a 65 anni condotti esclusivamente dal proprietario.
Le direttive anti inquinamento per autoveicoli e veicoli commerciali massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonn. sono:
Categoria EURO 1 entrata in vigore 01.01.1993
Categoria EURO 2 entrata in vigore 01.01.1997
Categoria EURO 3 entrata in vigore 01.01.2001
Categoria EURO 4 entrata in vigore 1.1.2006
Le norme sono:
Categoria Euro 1
Categoria Euro 2
Categoria Euro 3
Sulla carta di circolazione di nuovo tipo l'indicazione delle direttive riguardanti le emissioni, è riportata alla lettera V.9 (riquadro 2) ed è spesso integrata con ulteriore specifica nel riquadro 3.
Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione della normativa comunitaria di riferimento, si trova nel riquadro 2.
Per le vetture nuove di fabbrica immatricolate tra il 1993 e il 1996, seppure in casi rari, può accadere che sulla carta di circolazione non sia riportata l'annotazione relativa alla direttiva europea di riferimento: in questo caso il veicolo è sicuramente EURO 1, cioè conforme alla direttiva 91/441, perché dal 1° gennaio 1993 potevano essere immatricolati come nuove solo vetture omologate secondo questa direttiva.
Rimane però da verificare l'eventuale conformità ad una direttiva successiva che fa rientrare il veicolo nella categoria EURO 2 o EURO 3: si consiglia a tale riguardo di contattare il locale Ufficio della Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere i relativi chiarimenti.
Per i veicoli nuovi immatricolati prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta la direttiva CEE n.91/441", che comporta l'appartenenza del veicolo alla fascia EURO 1, occorre ugualmente prendere contatto con la Motorizzazione Civile.
Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 19,00
è vietata la circolazione dinamica dei veicoli con motore termico a due tempi a tre ruote delle cat. L2, L4 e L5 non conformi alla normativa euro 1 (direttiva 97/24/ce) ed immatricolati da più di 10 anni
Per informazioni:
Comune di Pinerolo
Polizia Municipale, Tel. 0121
361278
Ufficio Relazioni Pubbliche, Tel. 0121 361325
Ordinanza n°. 629 del 30/10/07
IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351 che all'art. 7 prevede che le Regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che all'art. 3 affida alla Provincia, nell'ambito della definizione dei piani d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente.
Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici, e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte in data 5 agosto 2002 n. 109-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal DM 60, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la “valutazione della qualità dell'aria ambiente” prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351.
Visto che la Regione Piemonte con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7632 ha provveduto ad aggiornare l'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione che devono essere adottati dalle Province.
Visto il piano d'azione per il contenimento del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti in atmosfera, approvato con D.G.P. 11 ottobre 2005 n. 1320 – 413881 che prevede di definire annualmente le modalità e il calendario dei provvedimenti di limitazione del traffico da adottare.
Viste la D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006 e la D.G.R. 57-4131 del 23 ottobre 2006 di aggiornamento del Piano regionale per il risanamento della qualità dell'aria e approvazione dello stralcio di piano per la mobilità che stabiliscono:
limitazioni alla circolazione dei veicoli per il trasporto privato e dei veicoli fino a 3,5 ton per il trasporto e distribuzione merci e attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio con omologazioni precedenti all'EURO 1 se alimentati a benzina e con omologazioni precedenti all'EURO 2 se diesel nonché per ciclomotori e motocicli non conformi alla normativa EURO 1 immatricolati da più di dieci anni e richiedono
l'adozione di ordinanze sindacali al fine di garantire l'applicabilità e la sanzionabilità delle limitazioni.
Vista la D.G.R. 64-6526 del 23 luglio 2007 avente ad oggetto: " Seconda fase di attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità approvato con D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006, come integrata dalla D.G.R. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006." Che prevede di estendere le limitazioni alla circolazione per le tipologie di veicoli precedentemente citati per almeno 8 ore nei giorni feriali.
Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dall'Arpa, presenta particolare criticità, per quanto attiene i parametri PM10 e biossido di azoto le cui concentrazioni medie annuali non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato D.M. 2 aprile n° 60.
Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali.
Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3.
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale circa l'oggetto: “ordinanza blocco veicoli non ecologici”, in cui si è stabilità l'adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli non ecologici a decorrere dal 5 novembre 2007, secondo la bozza di ordinanza inviataci dalla Provincia di Torino;
INVITA
Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.
ORDINA
Sul territorio della Città di Pinerolo dal 5 Novembre 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì è interdetta la circolazione:
di tutti i veicoli a benzina con omolog azioni precedenti all'EURO 1;
d i tutti i veicoli diesel con omologazioni precedenti all'EURO 2;
di tutti ciclomotori e motocicli a due tempi con omolog azioni precedenti all'EURO 1 immatricolati da più di dieci anni;
con le seguenti modalità.
PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE.
Dal 5 novembre 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 19,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CE) e di tutti i veicoli diesel categoria M1 con omologazioni precedenti all'EURO 2 (Direttiva 94/12/CE). È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 non conformi alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.
PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI.
Dal 5 novembre 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00 è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli per trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton. utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio, (categoria N1) alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CE) e di tutti i veicoli diesel categoria N1 con omologazioni precedenti all'EURO 2 (Direttive 91/542/CE punto 6.2.1.B, 94/12/CE ). È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 non conformi alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE) ed immatricolati da più di dieci anni.
Interno del centro abitato di Pinerolo, compresa Abbadia Alpina, con esclusione delle frazioni di Talucco, Costagrande, Rivetti, Pascaretto, Baudenasca, e Riva, nelle giornate e negli orari sopra indicati.
La circolazione risulta interdetta per l'accesso in Pinerolo secondo le seguenti indicazioni:
Si precisa che:
VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI
In deroga alle limitazioni, possono circolare, anche se benzina non EURO 1 oppure diesel non EURO 2, i seguenti veicoli:
veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl;
motocicli e ciclomotori a quattro tempi;
motocicli e ciclomotori a due tempi con meno di dieci anni;
veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e alla nettezza urbana;
taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
autocaravan, macchine operatrici, mezzi d'opera, di cui al D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 art. 54 comma 1 lettere m) ed n); autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per usi speciali di cui al D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 art. 54 comma 2; motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui al D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 art. 53 comma 3;
Ulteriori Esenzioni :
In deroga alle limitazioni, anche se benzina non EURO 1 oppure diesel non EURO 2, possono circolare i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione :
veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;
veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada per la partecipazione alle manifestazioni iscritte al calendario ASI.
veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
veicoli di privati cittadini che dimostrino con certificazione/attestazione lo stato di necessità per assistenza ammalati gravi o non autosufficienti, presso strutture pubbliche o abitazioni private;
veicoli di privati cittadini (pazienti) che dimostrino con certificazione di visita lo stato di necessità di recarsi in orario d'ambulatorio presso il proprio medico curante.
veicoli utilizzati dai medici di base in visita domiciliare ai loro pazienti.
veicoli utilizzati da imprese per:
interventi tecnico operativi urgenti o di emergenza;
il trasporto di viveri destinati a mense scolastiche o di strutture sanitarie;
il trasporto di medicinali;
con certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale risulti l'attività dell'azienda. L'intervento deve essere documentato con certificazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la destinazione, il percorso e l'orario dell'intervento o del trasporto.
veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici;
veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.;
veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito, sia per trasferimenti marittimi che ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio;
veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
veicoli con targa "Prova" e veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario;
veicoli di proprietà di persone di età maggiore o uguale a 65 anni, condotti esclusivamente dal proprietario;
proprietari dei veicoli che dovranno sottoporsi a revisione o controllo dei fumi (bollino blu) previa prenotazione presso l'officina autorizzata, da presentarsi allo sportello del Comando di Polizia Municipale, che rilascerà apposita autorizzazione al transito per i controlli di cui sopra. La prenotazione presso l'officina autorizzata dovrà specificare l'ora, il giorno della verifica e la targa del veicolo.
AVVERTE
Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.lg. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.
AVVISA
Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Pinerolo, 30 ottobre 2007
Il Sindaco
( Dott. Paolo Covato)