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Adempienze
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- Bollino blu
Con legge regionale n. 43/2000 il legislatore ha sancito l'obbligo del Bollino Blu (controllo dei gas di scarico) sull'intero territorio della regione Piemonte.
La verifica circa l'osservanza del disposto di legge compete alla polizia municipale e agli organi di cui all'art. 12 del codice della strada.
La circolazione dei veicoli sul territorio regionale in assenza del Bollino Blu è punita ai sensi dell'art. 7, comma 13 del D.Lgs 285/92 (Nuovo codice della strada) con la sanzione amministrativa da € 71,00 a € 286,00, o con pagamento in misura ridotta di € 71,00.
L'obbligo del Bollino Blu riguarda tutti i veicoli di proprietà di persone, enti o società con residenza o sede nella regione Piemonte.
I veicoli NON interessati a tale obbligo sono:
Il controllo dei gas di scarico per il rilascio del Bollino Blu deve essere effettuato dal primo anno d'immatricolazione del veicolo e deve ricadere sul mese di rilascio della carta di circolazione, esempio: (Gennaio 2001 o gennaio di anni precedenti, mese per il rilascio del Bollino Blu gennaio 2002; Ottobre 2000 od Ottobre di anni precedenti, mese per rilascio Bollino Blu Ottobre 2001).
La visita di revisione sarà pertanto ripetuta entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
Se si verifica che un veicolo che per la prima volta deve effettuare il controllo dei gas di scarico ha già effettuato la visita di revisione in un mese diverso da quello di immatricolazione, il controllo per il rilascio del Bollino Blu sarà effettuato tenendo conto del mese in cui ha effettuato la revisione.
In tal modo farà coincidere il controllo per il Bollino Blu con la successiva visita di revisione, infatti, in questo caso l'obbligo di controllo per il rilascio del Bollino Blu è automaticamente assolto, poiché i controlli e i costi per la visita di revisione comprendono anche quelli per il Bollino Blu.
La verifica per il rilascio del Bollino Blu deve essere effettuata:
La verifica dei gas di scarico dovrà risultare da apposita attestazione riportata sulla carta di circolazione oppure della certificazione dell'avvenuto controllo dei gas di scarico con allegata la strisciata dei risultati forniti dall'apparecchiatura utilizzata per il controllo.
Sul veicolo deve essere esposto il relativo Bollino autoadesivo con la punzonatura del mese di effettuazione.
L'originale del certificato e la strisciata dovranno essere conservati sul veicolo per tutto il periodo di validità ed esibiti su richiesta degli organi di controllo.Va precisato, infatti, che la regione Piemonte ha previsto l'esistenza di appositi bollini, ma la revisione e il relativo controllo dei gas di scarico può essere effettuato in officine di altre regioni che non dispongano di tale bollino, ma la mancata esposizione del bollino non pregiudica l'efficacia della norma stessa.
Alla luce di quanto sopra e al fine di evitare spiacevoli conseguenze, i proprietari dei veicoli sono pregati di provvedere all'adempimento degli obblighi di legge.
IL SINDACO