Autorizzazioni sanitarie
NUOVE NORME RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
Con delibera n° 79-7605 del 26 novembre 2007 (pubblicata sul B.U.R. Piemonte n° 49 del 6 dicembre 2007) la Giunta Regionale ha fornito “Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul territorio della regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 9/2/2006 relativo all'applicazione del regolamento CE/852/2004”
In data 9 febbraio 2006, al fine di garantire sull'intero territorio nazionale l'uniformità applicativa del regolamento CE/852/2004, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ha sancito un accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari”.
Con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 62-6006 del 28/05/2007 è stato recepito il documento approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, al fine di dare concreta applicazione sul territorio regionale a quanto convenuto per garantire sull'intero territorio nazionale l'uniformità applicativa del Regolamento CE/852/2004.
L'accordo prevede l'applicazione delle Denuncie di inizio Attività (D.I.A.) per la notifica dell'inizio di nuove attività o per le modifiche sostanziali di attività esistenti, mentre per tutte le imprese alimentari esistenti, già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario o di una registrazione ai sensi di specifica normativa di settore, non è richiesta alcuna ulteriore notifica ai fini della registrazione prevista dal Regolamento CE/852/2004.
Per quanto attiene alle tipologie di notifica, vengono indicati i seguenti regimi:
la DIA SEMPLICE si applica a tutte quelle attività che, con la precedente normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 283/62 o ai sensi di altre normative;
la DIA DIFFERITA si applica a tutte quelle attività che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 283/62 o ai sensi di altre normative, compresa la vendita di prodotti ittici.
La suddetta dichiarazione deve attestare la conformità dell'impresa ai pertinenti requisiti d'igiene previsti dalla normativa comunitaria e dalle eventuali norme nazionali e regionali; di conseguenza, la presentazione della dichiarazione, l'eventuale sopralluogo di verifica o il trascorrere dei 30 giorni, abilitano all'esercizio dell'attività sotto lo specifico profilo del rispetto dei requisiti igienico sanitari. E' necessario sottolineare che per l'esercizio di ogni specifica attività, sarà comunque necessario il rispetto dei vincoli temporali previsti dalle diverse normative (ad esempio: edilizia - termine per ottenere l'agibilità dei locali, commercio - termine per l'inizio attività di commercio in sede fissa o altre forme speciali di vendita, etc.)
Sono soggetti a notifica ai sensi del Regolamento CE/852/2004, tutti gli stabilimenti del settore alimentare (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell'impresa alimentare), che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita a cui non si applichi il riconoscimento previsto dal Regolamento CE/853/2004.
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Testo completo della deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2007 n. 79-7605 |
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DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (D.I.A.) ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004 (Allegato 2)
Gli operatori del settore alimentare (O.S.A.) che svolgono le attività citate nell'art. 3 della D.G.R. 26/11/2007 n. 79-7605, presentano al Comune la D.I.A., utilizzando la specifica modulistica, corredata dalla documentazione prevista.
La D.I.A. e la documentazione allegata devono essere presentate in triplice copia, di cui:
- una copia viene trattenuta dal Comune;
- una copia viene trasmessa dal Comune ai servizi del dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. territorialmente competente;
- una copia, riportante data e protocollo di ricevimento del Comune, viene trattenuta dall'Operatore del Settore Alimentare (O.S.A.), ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell'avvenuta notifica.
D.I.A. SEMPLICE: l'O.S.A. può iniziare subito l'attività (fatti salvi i vincoli temporali, previsti da normative diverse);
D.I.A. DIFFERITA: decorso favorevolmente il termine di 30 giorni dalla data di protocollo del Comune, l'O.S.A. è legittimato a dare inizio all'attività senza attendere l'emanazione di ulteriori atti (fatti salvi i vincoli temporali, previsti da normative diverse);
Alla D.I.A. (allegato 2) devono essere allegati i seguenti documenti:
- relazione tecnica datata e firmata dall'interessato;
- planimetria completa dell'esercizio in scala 1:100 datata e firmata dall'interessato
- copia della ricevuta del versamento intestato alla ASL (ove previsto), attestante il pagamento dei diritti sanitari;
- dichiarazione sullo stato del locale;
- certificazione conformità/idoneità impianto evacuazione fumi e vapori;
Per le pratiche di subingresso ove non sussistano delle modifiche rispetto all'attività precedente è necessario allegare la dichiarazione prevista nel modello “modello per subingresso senza modifiche” in luogo della relazione tecnica.
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COMUNICAZIONE RELATIVA AGLI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO ALIMENTI (Allegato 3)
Sono soggetti a questo tipo di notifica solo le imprese la cui attività consista nel trasporto per conto terzi di prodotti alimentari e quelle che effettuano attività di noleggio di automezzi adibiti al trasporto alimenti.
Ogni impresa alimentare che effettua il trasporto di prodotti alimentari, è tenuta a comunicare al Comune competente sullo stabilimento, ogni proprio automezzo utilizzato per tali trasporti, contestualmente alla prima registrazione o riconoscimento. Tale obbligo riguarda sia le imprese registrate, che quelle diversamente registrate o riconosciute per altre attività, per le quali il trasporto costituisce un'operazione correlata al proprio stabilimento.
La comunicazione deve essere presentate in triplice copia, di cui:
- una copia viene trattenuta dal Comune;
- una copia viene trasmessa dal Comune ai servizi del dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. territorialmente competente sullo stabilimento;
- una copia, riportante data e protocollo di ricevimento del Comune, viene trattenuta dall'Operatore del Settore Alimentare (O.S.A.), e deve essere conservata sull'automezzo, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell'avvenuta comunicazione.
Successivamente alla prima registrazione o riconoscimento, l'impresa è tenuta a comunicare con analoga modalità l'acquisto o la cessazione di ogni automezzo.
I titolari di automezzi già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del D.P.R. 327/80, non sono tenuti ad effettuare una nuova comunicazione. Sono tuttavia tenuti a comunicare l'eventuale cessazione dell'automezzo.
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Modello D.I.A. allegato 3 D.G.R. 26/11/2007 n. 79-7605
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| Tabella diritti gestione ASL allegato 5 |
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COMUNICAZIONE RELATIVA AI NEGOZI MOBILI UTILIZZATI SULLE AREE PUBBLICHE PER LA VENDITA DI ALIMENTI DEPERIBILI E/O PER LE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO (Allegato 4)
Per le attività finalizzate alla vendita su aree pubbliche che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62 o ai sensi di altre normative, compresa la vendita di prodotti ittici, nonché per tutti i laboratori ed i depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica con D.I.A. deve essere presentata prioritariamente presso il comune dove ha sede il laboratorio correlato all'attività (qualora esistente) o, in assenza del laboratorio, presso il comune dove ha sede il deposito correlato all'attività (qualora esistente).
In assenza di LABORATORIO o di DEPOSITO correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica sarà presentata presso il Comune dove ha sede legale l'impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) e riguarderà l'attività esercitata con il negozio mobile o il banco temporaneo.
La notifica sarà effettuata con le seguenti modalità:
D.I.A. DIFFERITA
- Vendita di carni fresche, all'interno di negozi mobili;
- vendita di prodotti ittici, su negozi mobili o su banchi temporanei;
- attività di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti in genere su negozi mobili (comprese le attività di cottura e frittura);
- laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti, funzionalmente correlati alla vendita su aree pubbliche;
- i depositi degli alimenti, funzionalmente correlati alla vendita sulle aree pubbliche, ad eccezione degli ortofrutticoli freschi e dei prodotti confezionati non deperibili;
- attività di produzione e preparazione finalizzate alla somministrazione di alimenti.
D.I.A. SEMPLICE : in tutti gli altri casi.
La comunicazione deve essere presentate in triplice copia, di cui:
- una copia viene trattenuta dal Comune;
- una copia viene trasmessa dal Comune ai servizi del dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. territorialmente competente sullo stabilimento;
- una copia, riportante data e protocollo di ricevimento del Comune, viene trattenuta dall'Operatore del Settore Alimentare (O.S.A.), e deve essere conservata sull'automezzo, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell'avvenuta comunicazione.
Successivamente alla prima registrazione l'impresa è tenuta a comunicare con analoga modalità l'acquisto o la cessazione di ogni negozio mobile.
I titolari di negozi mobili già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi della normativa previgente, ottenuta antecedentemente alla data di pubblicazione della presente deliberazione, non sono tenuti ad effettuare una nuova comunicazione. Sono tuttavia tenuti a comunicare l'eventuale cessazione del negozio mobile.
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Modello D.I.A. allegato 4 D.G.R. 26/11/2007 n. 79-7605
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Tabella diritti gestione ASL allegato 5 |
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COMUNICAZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DI LATTE CRUDO IN MACCHINE EROGATRICI (Allegato C)
Per poter installare e conferire il latte crudo agli erogatori automatici è necessario essere registrati ai sensi del regolamento CE/852/2004. a tal fine l'interessato è tenuto ad effettuare la notifica presso il Comune in cui è situata l'azienda di allevamento, mediante la compilazione, in ogni sua parte dell'allegato 2 alla D.G.R. 79-7605 del 26 novembre 2007, accompagnata da una relazione tecnica dettagliata che specifichi le modalità di trasporto e di vendita del latte. Il produttore è inoltre tenuto a rispettare le disposizioni previste dall'allegato I, con particolare riguardo alla conservazione delle registrazioni (come riportato al punto III dello stesso allegato).
Inoltre, per ogni erogatore che intende installare il conferente deve compilare e consegnare direttamente all'A.S.L. territorialmente competente sul proprio allevamento (in triplice copia), la “comunicazione relativa al conferimento di latte crudo in macchine erogatrici” (di seguito “comunicazione”).
Una copia della “comunicazione” sarà trattenuta dall'allevatore, una copia resterà all'A.S.L. e , nel caso in cui una o più macchine erogatrici siano collocate in una o più A.S.L. diverse da quella in cui è situata l'azienda di allevamento, la terza copia sarà inviata a cura dell'A.S.L. di pertinenza sull'allevamento, alla/e altre A.S.L. competenti sulla allocazione della/e macchina/e erogatrice/i.
Qualora un conferente intenda cessare l'utilizzo di una determinata macchina erogatrice, pur mantenendo la possibilità di conferire il latte crudo ad altri distributori, dovrà far pervenire all'A.S.L. competente sul proprio allevamento la “comunicazione”, riferita a tale macchina, compilata nelle sezioni specifiche alla cessazione.
Diversamente, se non si intende più svolgere, in senso assoluto, l'attività di conferimento latte crudo tramite distributore automatico, si dovrà notificare la cessazione definitiva al comune, mediante la compilazione dell'allegato 2 alla D.G.R. 79-7605 del 26 novembre 2007 e delle comunicazioni relative ai singoli erogatori.
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Modello D.I.A. allegato 2 D.G.R. 26/11/2007 n. 79-7605
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Tabella diritti gestione ASL allegato 5 |
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Modello comunicazione allegato C nota Regione Piemonte prot 12067 del 31/03/2008
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DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' TEMPORANEA IN OCCASIONE DI FESTE, SAGRE, MANIFESTAZIONI
La NOTIFICA in occasione di feste, sagre, manifestazioni temporanee, va inoltrata al Sindaco del Comune ove si svolge la manifestazione, in duplice copia.
Sarà cura del Comune trasmettere la richiesta ai servizi competenti dell'ASL (SIAN) per il rilascio del parere igienico sanitario.
La NOTIFICA viene effettuata da parte dell'organizzatore sulla sottostante modulistica (Deliberazione Giunta Regionale 16/05/2005 n. 70).
La NOTIFICA deve arrivare all'ASL (SIAN) per il rilascio del parere e dell'eventuale sopralluogo almeno 15 GIORNI PRIMA della manifestazione pena il mancato rilascio del parere di competenza.
La richiesta deve contenere:
- D.I.A/NOTIFICA compilata in modo chiaro e completo in tutte le sue parti;
- copia del programma della manifestazione corredato di menù;
- presenza del manuale e delle procedure di autocontrollo;
- copia e/o certificazione della potabilità dell'acqua;
- ricevuta di versamento su c/c 29197100 ASL 10 di 36,72euro
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Requisiti minimi, criteri e procedure
Requisiti igienico sanitari – Tipologia A
Requisiti igienico sanitari – Tipologia B
Requisiti igienico sanitari – Tipologia C |
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Modello NOTIFICA D.G.R. 16/05/2005 n. 70
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