Distributori di carburante
NUOVE NORME PER LA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI
Con delibera n° 35-9132 del 7 luglio 2008 (pubblicata sul supplemento B.U.R. Piemonte n° 29 del 17 luglio 2008) la Giunta Regionale ha riscritto il provvedimento attuativo ed in particolare la disciplina dettata dalla D.G.R. 57-14407 del 20 dicembre 2004, al fine di renderne coerente ogni sua parte con lo scopo di conferirle attualità, rispetto ai mutamenti di fatto nel tempo intervenuti.
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Testo completo della deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2008 n. 35-9132 |
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NUOVI ORARI DI APERTURA
L'art. 16 della deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2008 n. 35-9132 sancisce che l'orario minimo settimanale degli impianti stradali è di 52 ore,
- a decorrere dal 1° agosto 2008 può essere aumentato fino ad un massimo di 60 ore;
- a decorrere dal 1° luglio 2009 può essere aumentato fino ad un massimo di 70 ore;
- a decorrere dal 1° luglio 2010 può essere aumentato fino a 78 ore.
I gestori nel rispetto dei suddetti limiti devono garantire l'apertura nelle fasce orarie che vanno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00, stabilendo liberamente l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di apertura dell'impianto. Tale orario deve collocarsi fra un minimo di 9 ore ed un massimo di 13 ore giornaliere, con apertura antimeridiana non anteriore alle ore 7.00 e chiusura serale non successiva alle 22.00 .
La scelta dell'orario è comunicata all'amministrazione comunale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo a cui si riferisce (coincidente con il periodo di vigenza dell'ora solare o dell'ora legale). La scelta non può essere modificata se non in previsione del periodo successivo.
Il Comune, qualora ravvisi un'incompatibilità fra l'orario proposto e particolari esigenze dell'utenza, invita il gestore a modificare l'orario.
Il gestore è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
E' consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.
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Elenco degli orari fissati dai gestori
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Modello per la comunicazione degli orari di apertura |
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COLLAUDO QUINDICENNALE
L'art. 6 della Legge Regionale 31 maggio 2004, n. 14 prevede che le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti, ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale sono effettuate con collaudo a cadenza quindicennale. Il collaudo è disposto dal comune competente, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, mediante istituzione e convocazione di un'apposita commissione composta da un funzionario comunale, da un rappresentante del comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e da un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA).
Gli oneri relativi al collaudo, determinati dal Comune, sono a carico del richiedente, che provvede al versamento delle somme presso le competenti tesorerie comunali.
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