Disposizioni per la vendita di prodotti fitosanitari
Con deliberazione della Giunta Regionale del 5 agosto 2003 n. 7-10295 sono state emanate le disposizioni di attuazioni del D.P.R. n. 290/2001 che approva il “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”.
La deliberazione della Giunta Regionale stabilisce che:
- Il Sindaco è competente al rilascio dellautorizzazione alla vendita dei prodotti fitosanitari (e relativi coadiuvanti) ed alla gestione dei depositi,
- Il Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dellA.S.L. è competente al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei fitosanitari
Il provvedimento regionale ha approvato (vedi allegato A) le procedure per il rilascio dellautorizzazione al commercio ed alla vendita dei suddetti prodotti, ed alla gestione dei locali; ha approvato, inoltre, i requisiti strutturali e le caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari (vedi allegato B).
Gli allegati contenenti le procedure, i requisiti strutturali e le caratteristiche minime sono scaricabili al fondo di questa pagina.
Pinerolo, 25/09/2003
IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEMOGRAFICI / COMMERCIO
LASSESSORE ALLE ATTIVITA PRODUTTIVE
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