Nel regime dell'art. 118 della D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come da ultimo modificato con il D.Lgs. 11 settembre 2008 n. 152 e secondo quanto ancora stabilito dal Regolamento sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
DEFINIZIONE DI SUBAPPALTO ( Art. 118 comma 11 del Codice dei contratti pubblici)
"Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
IMPRESA
L'Appaltatore per procedere a qualunque subappalto deve provvedere a trasmettere alla Stazione appaltante la seguente documentazione:
- Richiesta di autorizzazione (almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni specifiche - vedi modulistica MOD.1- SUB) del singolo subappalto.
- Autocertificazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente del subappaltatore (vedi modulistica alla voce MOD.2- SUB).
Modello di Richiesta di autorizzazione al subappalto – MOD.1-SUB ( pdf - word)
Modello di autocertificazione del subappaltatore – MOD.2 -SUB ( pdf - word)