Autenticazione degli atti di vendita di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
DESCRIZIONE
L’art.7 del D.L. 4 luglio 2006 – n 223 prevede che "l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista di cui all’art. 2 del D.P.R. 19/09/2000, n 358 che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella data della stessa richiesta, salvo motivato diniego”.
MODALITÀ
- L’autentica notarile non è più obbligatoria per gli atti di vendita e gli atti costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto i beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). La norma non prevede gli atti di cancellazione d’ipoteca e gli atti di costituzione di diritti di usufrutto e uso che continueranno ad essere autenticati solo dal notaio. Rientrano invece nelle nuove disposizioni gli atti di accettazione d’eredità;
- Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti sopra evidenziati, oltre ai notai, gli Uffici Comunali i titolari degli sportelli telematici dell’automobilista di cui all’art. 2 del D.P.R. 19/09/2000, n 358 e cioè i titolari delle delegazioni ACI e delle imprese di consulenza automobilistica, oltre che gli Uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici provinciali dell’ACI che gestiscono il PRA.
COSA DEVE FARE IL CITTADINO
- La sottoscrizione deve essere resa dall’interessato in presenza del funzionario comunale il quale dovrà accertare l’identità del dichiarante a mezzo di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità, oppure mediante altre forme previste dalla (conoscenza diretta, mediante testimoni). Le modalità di riconoscimento del sottoscrittore devono essere riportate nell’atto di autentica;
- Il funzionario che esegue l’autenticazione deve indicare la data ed il luogo in cui avviene l’autentica, il proprio nome e cognome, nonché apporre la propria firma leggibile e per esteso ed il proprio timbro recante nome e cognome e l’indicazione dell’ufficio comunale;
- L’atto di vendita sarà redatto sul retro del certificato di proprietà nel riquadro T utilizzando lo spazio già previsto per l’autentica notarile;
- Qualora l’atto di vendita non venga redatto sul certificato di proprietà, la firma autenticata deve essere apposta dal venditore e dall’acquirente ed entrambe devono essere autenticate;
- Qualora il venditore sia nel regime di comunione dei beni sarà necessario far apporre ed autenticare la firma del coniuge;
- Se il venditore ricade invece sotto il regime di separazione dei beni è consigliabile fornirsi di estratto di matrimonio riportante il suddetto regime da esibire eventualmente agli uffici competenti alla registrazione della vendita.
COSTO
L’art. 7 precisa che l’autentica deve essere eseguita gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria. Pertanto l’autentica di firme non dovrà prevedere nessun costo o rimborso spese per il comune. Si applicheranno soltanto l’imposta di bollo ( € 14,62) ed il diritto di segreteria (0,52).
Le suddette autenticazioni ed eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio anagrafe – Piazza Vittorio Veneto 1 – negli orari di apertura al pubblico.