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Rinnovo Carta d'identità

IL SINDACO

Visti gli artt.3 e 4 del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n.773, così come modificato dall'art. unico della legge 18/02/1963, n.224 e dall'art.10 del D.P.R. 30/12/1965, n.1656;

Visti gli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n.1656;
Vista la legge 21.11.1967, n. 1185;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1974, n.649

RICORDA

  • Che la carta d'identità ha la validità per dieci anni e che pertanto il titolare non può utilizzarla quando sia scaduta, se non provvede alla rinnovazione.

PROROGATA LA VALIDITA' DELLA CARTA DI IDENTITA'

Il decreto legge n. 112 del 25/06/2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 in pari data ed entrato in vigore il giorno stesso, ha prorogato la validità della carta di identità da cinque a dieci anni.

Tale disposizione si applica anche alle carte di identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge, ossia il 25 giugno.

Pertanto le carte di identità scadute prima del 25 giugno 2008 possono essere rinnovate, mentre la validità delle altre viene automaticamente prorogata fino allo scadere dei dieci anni dalla data del rilascio.

Ad esempio la validità di una carta di identità in scadenza il 30 giugno 2008 viene automaticamente prorogata sino al 30 giugno 2013.

Pertanto l’ufficio anagrafe potrà provvedere al rinnovo della carta di identità solo di quanti siano in possesso di una carta già scaduta alla data del 25 giugno 2008 oppure di quanti l’abbiano smarrita o la richiedano perla prima volta.

A tale riguardo ed in considerazione di consultazioni elettorali si ricorda altresì che ogni elettore è tenuto, per legge, a dimostrare all'atto del voto la propria identità, con l'esibizione della carta d'identità o di altro documento equipollente rilasciato da Amministrazioni dello Stato, sempre che non siano scaduti.

Invita pertanto i cittadini che sono tuttora sprovvisti di documento d'identità o che siano in possesso di carta d'identità scaduta o in scadenza, a provvedere tempestivamente ad acquisire o rinnovare il suddetto documento presso l'ufficio anagrafe del comune.

FA PRESENTE

  • che la carta d'identità, oltre a costituire mezzo di identificazione personale è titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della CEE ed in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali, a condizione che gli interessati rendano, in sede di richiesta, dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art.3 della legge 21/11/1967, n. 1185;
  • che per i minori di anni 18 l'espatrio è subordinato all'assenso del genitore esercente la patria potestà o della persona che esercita la tutela.

 


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