Nuove norme per soggiorno cittadini unione europea
LE NUOVE DISPOSIZIONI SUL SOGGIORNO DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA E DEI LORO FAMILIARI
EXTRACOMUNITARI, E LE NUOVE DISPOSIZIONI SUI FAMILIARI
STRANIERI DEI CITTADINI ITALIANI
(Nota bene: queste disposizioni saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale del 27
marzo 2007 ed entreranno in vigore a partire dal
giorno 11 aprile 2007)
1. I cittadini dell'Unione europea
I cittadini dei 26 Paesi dell'Unione europea hanno
diritto d'ingresso in Italia dove
possono soggiornare per un periodo non superiore
a tre mesi senza alcuna
formalità. E'
sufficiente essere in possesso della carta d'identità.
Il diritto di soggiorno fino a tre mesi è comunque
subordinato alla disponibilità di
risorse economiche che gli impediscono di diventare
un onere per lo Stato italiano, e
finché non costituiscono un pericolo per
l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il diritto al soggiorno superiore
a tre mesi,
invece, è riconosciuto
solo se sussiste
uno dei seguenti requisiti:
- si tratta di un lavoratore subordinato o autonomo;
- il cittadino dell'Unione dispone, per sé stesso
e per i propri familiari, di risorse
economiche sufficienti e di un'assicurazione
sanitaria;
- si tratta di studente iscritto presso un
istituto pubblico o privato riconosciuto
per seguirvi un corso di studi o di formazione
professionale e dispone di risorse
economiche sufficienti e di un'assicurazione
sanitaria.
In questi casi il cittadino dell'Unione,
a partire
dall'11 aprile 2007, NON
dovrà più richiedere la carta
di soggiorno alla questura in quanto questo
documento è
stato abolito.
Dovrà, invece, richiedere l'iscrizione
all'anagrafe del comune dove intende
stabilirsi.
Infatti ora spetta ai comuni e non più alle
questure accertare se sussiste o meno
il diritto al soggiorno del cittadino comunitario.
Per ottenere l'iscrizione anagrafica il cittadino
comunitario deve dimostrare con
idonea documentazione che è in possesso
dei requisiti che ora abbiamo indicato
e
cioè l’attività lavorativa
esercitata, ovvero la disponibilità di
risorse economiche e di
una assicurazione sanitaria, ecc..
E' importante ricordare che le risorse
economiche possono essere dimostrate
anche con autocertificazione.
Depositata la domanda con i documenti,
l'anagrafe rilascerà una ricevuta.
In un
secondo momento, se tutto è in regola, rilascerà un
apposito certificato che attesta il
diritto al soggiorno.
Nel caso in cui l'anagrafe non ritenga
di accettare l'iscrizione anagrafica per
mancanza dei requisiti, l'interessato potrà presentare
un ricorso al tribunale ordinario.
Quando vengono a mancare le condizioni
che determinano il diritto di soggiorno il prefetto può adottare
un provvedimento di allontanamento dal
territorio nazionale.
Dopo aver soggiornato in via continuativa per
cinque anni in Italia, i cittadini
comunitari acquistano il diritto al soggiorno
permanente. Questo
diritto non può
essere riconosciuto nel caso di assenze
dall'Italia per periodi
superiori a sei mesi
l'anno, salvo alcune documentate eccezioni,
quali ad esempio la maternità, malattie
gravi, ecc.
La condizione di titolare del diritto di
soggiorno permanente del cittadino
comunitario è certificata da un
attestato rilasciato dal comune di residenza.
Questo
attestato, tra qualche mese, potrà essere
sostituito da una istruzione contenuta
nel
microchip della carta di identità elettronica.
Attenzione: il diritto di soggiorno permanente
si può perdere a seguito di
assenze dal territorio italiano di durata
superiore a due anni consecutivi.
Infine - e questa è un'altra novità contenuta
nel decreto - i cittadini comunitari
possono essere espulsi dall'Italia con
un provvedimento del Ministro dell'interno,
ma
solo in casi particolarmente gravi, quando
cioè costituiscono
un pericolo per l'ordine
o la sicurezza pubblica o per la sicurezza
dello Stato.
2. I familiari comunitari ed extracomunitari dei
cittadini dell'Unione europea
Il diritto all'ingresso ed al soggiorno è riconosciuto
anche ai familiari comunitari ed extracomunitari.
Però,
in quest'ultimo caso, devono essere in
possesso
del visto d'ingresso nei casi in cui
questo è previsto.
Il visto si richiede direttamente
presso l'ambasciata o il consolato italiano.
Ricordiamo che NON deve essere svolta
alcuna pratica presso lo sportello unico
dell'immigrazione che tratta solo il
ricongiungimento richiesto dal cittadino
extracomunitario.
Vediamo quali sono i familiari che possono
entrare e soggiornare.
- il coniuge;
- i figli del cittadino comunitario o
del coniuge di età inferiore a 21
anni. Lo stesso
diritto è riconosciuto anche in favore dei
figli che hanno più di 21 anni
se sono a
carico del cittadino europeo o del coniuge;
- i genitori ed i nonni del cittadino
europeo o del coniuge, purché siano
a loro carico;
- infine, se e quando il Parlamento avrà approvato
la legge sulle convivenze, tale
diritto sarà esteso anche ai partner.
Per esercitare questo diritto, dobbiamo
distinguere tra familiari anch'essi
comunitari e familiari extracomunitari.
Infatti, mentre per i familiari comunitari
valgono le stesse regole stabilite per
il titolare del diritto di soggiorno,
e cioè
l'iscrizione all'anagrafe, i familiari
extracomunitari hanno l'obbligo di richiedere
la carta di soggiorno alla questura.
Vediamo quale è la procedura da
seguire.
In primo luogo si deve precisare che
per soggiorni inferiori a tre mesi il
familiare extracomunitario che accompagna
o raggiunge il cittadino comunitario
in
Italia NON deve richiedere né il permesso
di soggiorno, né deve presentare
la
dichiarazione di presenza alla questura.
Invece, per soggiorni superiori a tre
mesi, deve recarsi in comune per richiedere
all'anagrafe insieme al familiare cittadino
comunitario.
Poi deve recarsi in Questura con i seguenti
documenti:
-passaporto e visto se richiesto;
- documento che attesta la qualità di familiare e, nei casi in cui è richiesto, la qualità di
familiare a carico;
- attestato della richiesta d'iscrizione
anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
- quattro foto in formato tessera.
Non occorrono marche da bollo.
La validità della carta è di 5
anni dalla data del rilascio. La stessa mantiene
validità anche in caso di assenze temporanee
del titolare non superiori a 6 mesi in un anno
nonché ad assenze di durata superiore esplicitamente
previste.
Questo titolo di soggiorno può essere revocato
solo se vengono a mancare i requisiti
che hanno consentitoil rilascio, oppure
per motivi di ordine e di sicurezza pubblica.
Come per il cittadino comunintario, dopo
cinque anni di regolare ed ininterrotto soggiorno,
anche il familiare extracomunitario avrà il
diritto al soggiorno permanente che sarà attestato
da una "Carta di soggiorno permanente
per familiari di cittadini europei" sempre
rilasciata dalla Questura.
Le interruzioni di soggiorno che non superino
ogni volta i due anni consecutivi, non
incidono sulla validità della
carta permanente.
Questa carta non può essere
revocata salvo alcuni casi eccezionali.
In particolare può essere revocata,
per gravi motivi di ordine e sicurezza,
oppure nei casi di morte del cittadino
dell'unione o di divorzio. Però se
il familiare ha una attività lavorativa
in corso, o sussistono altre eccezioni
previste dalla legge, la Carta non potrà
essere revocata.
Facoltà che la legge attribuisce
ai familiari del cittadino dell'Unione
quando hanno ottenuto il diritto al soggiorno
per cinque anni oppure al soggiorno permanente.
Oltre al diritto fondamentale di non essere
privati della carta di soggiorno è importante
precisare che i familiari possono entrare
ed uscire dall'Italia senza obbligo di
visto. Infine possono svolgere qualsiasi
attività pubblica
lavorativa e possono
anche partecipare ai concorsi di pubblica
amministrazione,
con l'esclusione di quei posti che comportano
esercizio di funzioni pubbliche ( notaio,
forze di polizia, magistratura, ecc.)
3. I familiari extracomunitari dei cittadini italiani
Tutte
le disposizioni relative ai familiari dei cittadini
del'Unione si applicano anche ai familiari extracomunitari
dei cittadini italiani , fatte salve alcune disposizioni
più favorevoli.
Riassumendo :
Primo punto: gli stranieri che hanno diritto di
soggiornare con il cittadino italiano sono :
- il coniuge
- i figli del coniuge di età inferiore ai 21 anni,
o anche superiore se sono a carico del cittadino italiano
o del coniuge;
I genitori ed i nonni del cittadino italiano
o del coniuge, purchè siano a loro carico;
Secondo punto: i familiari stranieri del cittadino
italiano che si trovano all'estero, quando
sono sottoposti all'obbligo del visto, devono richiedere
il visto direttamente al consolato o ambasciata
, senza passare attraverso lo sportello unico
della prefettua, il visto è rilasciato
gratuitamente;
Terzo punto: i familiari hanno diritto al rilascio
della Carta di soggiorno di familiare di
un cittadino dell'unione europea che ha validità di
cinque anni.
Quarto: Il coniuge del cittadino italiano ha
diritto al rilascio di carta di soggiorno permanente
di familiari di cittadini dell'Unione;
Quinto: La carta di soggiorno può essere
richiesta direttamente in questura senza
oneri, tranne le spese necessarie per la
produzione del documento;
Sesto: i familiari hanno diritto di esercitare
qualunque attività anche nella pubblica
amministrazione.
Settimo: godono di particolari garanzie
contro i provvedimenti di allontanamento;
Ed infine: il coniuge ed i parenti fino
al 4° grado del cittadino italiano ( genitori,
nonni, zii, cugini ) con lui conviventi
che si trovano in condizione di irregolarità non
possono essere espulsi, salvi i motivi
di ordine e sicurezza pubblica ed hanno
diritto al rilascio di un permesso di soggiorno
per motivi familiari della durata di due
anni.
| Documentazione scaricabile |
Decreto
Legislativo 6 febbraio 2007 n.
30
(testo completo)
recante attuazione della direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004
relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari
di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri,
che modifica il regolamento (CEE)
n. 1612/68 ed abroga le direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.Delibere
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Guida alle procedure per l'iscrizione anagrafica dei Cittadini Comunitari
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