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Manifestazioni temporanee

Sono definite “temporanee” tutte quelle manifestazioni quali Sagre, Feste Campestri, Fiere, etc. aperte al pubblico, in cui, per periodi limitati in occasione di ricorrenze, eventi sportivi o religiosi o politici o divulgativi ecc., in uno spazio o area o edificio pubblico o privato messo a disposizione, venga preparata/cucinata e/o somministrata o distribuita qualsiasi sostanza alimentare ivi comprese le bevande.
Solo la contemporanea esistenza di temporaneità e di manifestazione pubblica caratterizza ed individua la manifestazione temporanea.

S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Per la segnalazione deve essere utilizzato il modello allegato alla D.D. n. 218 del 28/03/2012 (che sostituisce la precedente D.G.R. 27-3145 del 19/12/2011), che comprende anche la autovalutazione delle regole di buona prassi igienica attinenti a rischi specifici che si intendono applicare in autocontrollo.

Al modulo compilato, in modo chiaro e completo, in tutte le sue parti devono essere allegati il versamento di Euro 36,00 da effettuare sul c/c dell’ASL competente per territorio ed il menù datato e firmato.

Presentazione della S.C.I.A. all’ASL

La S.C.I.A. deve essere presentata all’ASL territorialmente competente e, per conoscenza, al Comune dove si tiene la manifestazione utilizzando l’apposita modulistica (tipologia A e/o B). E’ sufficiente produrre la documentazione in formato cartaceo, con sottoscrizione del responsabile che gestisce l’attività.
Il soggetto segnalante dovrà presentare la Scia almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione, fermo restando che la Sica decorrerà dall’inizio delle vento indicato nella stessa.
Sono escluse dall’obbligo di segnalazione le attività di mera vendita nonché eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate.

Si segnala inoltre che l'art. 41 del D.L. 9 febbraio 2012 ha previsto che l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, ecc. sia avviata previa segnalazione certificata di inizio attività, priva di dichiarazioni asseverate, e che la stessa non sia soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010. Non sarà necessario pertanto il rilascio di autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande.
Al fine di semplificare gli adempimenti ed in attesa di diverse indicazioni, potrà essere considerato assolto l’obbligo di cui all’art. 41 sopra esposto, con la presentazione della SCIA sulla modulistica regionale di cui sopra.

Documentazione da scaricare
D.D. n. 218 del 28/03/2012 "Modifiche ed integrazioni tecniche alla D.G.R. 27-3145 del 19/12/2011 - Linee guida per le manifestazioni temporanee" File word. Apre una nuova finestra 896 KB
D.G.R. 19/12/2011 n. 27-3145 (testo coordinato) - Linee guida per l’applicazione, nell’ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunica tria sulla sicurezza alimentare ." File word. Apre una nuova finestra 616 KB
Modalità di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) File word. Apre una nuova finestra 793 KB
Modulo per Segnalazione Manifestazione di Tipologia A

File word. Apre una nuova finestra 67 KB

Modulo per Segnalazione Manifestazione di Tipologia B File word. Apre una nuova finestra 69 KB
Piano di Autocontrollo - HACCP File word. Apre una nuova finestra 72 KB