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Procedimenti

Il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447, modificato dal D.P.R. 07 dicembre 2000 n. 440, regolamenta l'istituzione e il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Esso prevede l'attivazione del cosiddetto procedimento unico utilizzando due procedure: il procedimento mediante conferenza di servizi (semplificato – art. 4) e mediante autocertificazione (o autocertificato – capo III, art. 6 e 7).

Si ritiene utile sottolineare che quando si attiva un procedimento presso lo sportello unico, nell'oggetto della domanda, non si richiede il permesso di costruire, o pareri vari, ma l'autorizzazione per l'intervento di ….. sarà cura dello sportello unico attivare tutti i sub procedimenti necessari per il rilascio di quanto richiesto.

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

Richiedendo l'attivazione del procedimento mediante autocertificazione, si segue l'iter previsto dall'art. 4 del D.P.R. 447/98.

Lo sportello unico , ricevuta la pratica, valuta quali sono le autorizzazioni/pareri necessari affinché l'impresa possa realizzare l'impianto per l'esercizio della propria attività. Qualora non siano presenti i documenti necessari, provvede all'immediata richiesta ai richiedenti.

Una volta avviato, il procedimento ha una prima durata di 90 giorni, termine entro il quale tutti gli enti interessati devono rispondere allo sportello unico con il rilascio dell'atto di competenza. Nel caso in cui sia necessario presentare della documentazione integrativa, l'ente può richiederla entro il termine di 30 giorni. Se tale termine viene rispettato, il procedimento viene interrotto ed i termini per il rilascio del provvedimento riprenderanno a decorrere dall'integrazione.

Qualora, trascorso inutilmente il termine di 90 giorni, salvi i casi di sospensione, una o più amministrazioni interessate non abbiano espresso il proprio parere, la struttura unica procede all'indizione di una conferenza di servizi (che si svolge secondo i disposti della L. 241/90 e s.m.i.) la quale procede all'istruttoria del progetto ai fini della formulazione di un verbale che tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici. I lavori della conferenza devono comunque concludersi entro 120 giorni dall'avvio del procedimento.

Qualora un'amministrazione interessata si pronunci negativamente, il procedimento viene chiuso dalla struttura unica. Il richiedente, entro 20 giorni dalla ricezione della nota di chiusura, può richiedere l'indizione di una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per il superamento della pronuncia negativa.

La conferenza viene convocata dallo sportello unico ed ha il compito di valutare, sentite tutte le amministrazioni interessate, se esistano le condizioni che possano portare alla modifica del progetto ed ottenere, con una successiva ripresentazione, una conclusione positiva del procedimento.

È questo il procedimento più utilizzato presso lo sportello unico.

IL PROCEDIMENTO AUTOCERTIFICATO

Per poter attivare tale procedimento, è necessario che la richiesta non riguardi procedimenti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e nella prevenzione e riduzione dell'inquinamento, che non sono materie autocertificabili.

Una volta chiarito tale aspetto, la pratica viene presentata presso lo sportello unico.

Per ogni singolo endoprocedimento autocertificato attivato deve essere allegata comunque una copia degli elaborati, l'autocertificazione (si veda il modello nella pagina modulistica) prevista e sottoscritta dal tecnico e dal richiedente.

Inoltre, alla documentazione va allegata una copia in più che deve essere trasmessa alla Regione Piemonte.

Attenzione deve essere fatta una singola autocertificazione per ogni materia che si intende autocertificare (sanitaria, prevenzione incendi ecc).

Qualora la pratica debba essere trasmessa ad un ente che normalmente richieda il versamento di diritti istruttori, il versamento va effettuato nella misura del 50%.

Attenzione: il permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e/o l'autorizzazione paesistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, non sono materie autocertificabili.

Il procedimento viene avviato ed ha una durata di 60 giorni . Durante tale periodo la struttura provvede a richiedere l'eventuale permesso di costruire e trasmette agli enti competenti la documentazione al fine della verifica delle autocertificazioni prodotte.

È possibile richiedere l' integrazione della documentazione presentata entro il termine di 30 giorni. Se tale termine viene rispettato, il procedimento è sospeso.

Il procedimento è concluso entro il termine di 60 giorni dall'avvio ovvero dall'integrazione, coincidendo con il rilascio o il diniego del permesso di costruire, ove necessario. La realizzazione di intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori previamente acquisiti.

Attenzione qualora venga ravvisata la falsità di alcune autocertificazioni il responsabile del procedimento trasmette immediatamente agli atti alla procura della Repubblica.