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Procedimenti

Il nuovo regolamento approvato con il D.P.R. 160/2010 abroga il previgente D P R n 447 del 1998 e ridefinisce organicamente la disciplina dei SUAP, prevedendo un’efficacia con diversa tempistica:

  • Dal 29 marzo 2011 per la parte relativa all’organizzazione del Suap e all’avvio del procedimento automatizzato obbligatorio previsto nei casi di applicabilità della SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività) di cui all’art. 19 della L. 241/1990 così come modificato dall’art. 4bis del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO:
La SCIA, corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene trasmessa esclusivamente con modalità telematica al SUAP.

Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati.
In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6.

A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.

Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge, la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.

  • Fino al 30 settembre 2011 per la parte autorizzatoria continueranno ad applicarsi le disposizioni del procedimento semplificato e del procedimento autocertificato di cui al D.P.R. 447/98 e s.m.i.
  • Dal 1 ottobre 2011 per la parte relativa al procedimento ordinario di autorizzazione per le attività produttive.

PROCEDIMENTO ORDINARIO:

Fuori dei casi disciplinati dal Capo III del D.P.R. 160/2010, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3.

Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia.

La conferenza di servizi e' sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.

Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.

Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.